Modulo autocertificazione esistenza in vita DOC: cos'è e chi può farne uso
In questa scheda è disponibile nei formati DOC, PDF e PDF editabile il modulo di autocertificazione di esistenza in vita, un fac simile cioè con cui la persona interessata dichiara, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, di essere tuttora vivente.
Cos'è l'autocertificazione di esistenza in vita
Si tratta di una semplice dichiarazione, conosciuta anche come "dichiarazione sostitutiva di certificazione", con cui la persona attesta di essere in vita al momento della sottoscrizione.
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori dei pubblici servizi sostituisce il certificato di esistenza in vita rilasciato dagli uffici dell'Anagrafe Comunale.
La dichiarazione va presentata in carta semplice, compilando uno dei fac simile scaricabili da questa scheda. E' inoltre esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
L'autocertificazione di esistenza in vita ha la stessa validità temporale del certificato che sostituisce, dunque 6 mesi (art.41 D.P.R. 445/2000).
L'autocertificazione esistenza in vita vale anche nei confronti dei privati?
La risposta è si. A tal riguardo va precisato che grazie alle modifiche apportate dall'art. 30 bis del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni") all'art. 2 del DPR n.445/2000, il cittadino non deve più chiedere certificati neppure nel caso in cui intrattenga rapporti con soggetti privati (quali ad esempio banche, assicurazioni, notai ma anche società, ecc.), i quali - per contro - hanno l’obbligo di ricevere l'autocertificazione esistenza in vita presentata dalla persona interessata.
Ciò per il cittadino si traduce in una notevole semplificazione, in un risparmio di tempo visto che non è più necessario recarsi agli sportelli del Comune per la richiesta del relativo certificato, nonché in un risparmio in termini economici visto che trattandosi di autocertificazione non è necessario applicare la marca da bollo da 16 euro.
Il privato che riceverà l'autocertificazione esistenza in vita potrà rivolgersi, formulando una richiesta corredata dal consenso del dichiarante, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, all’amministrazione comunale per il rilascio della relativa certificazione, la quale è tenuta a fornire conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.
Chi può farvi ricorso?
Possono avvalersi dell'autocertificazione di esistenza in vita:
- i cittadini italiani;
- i cittadini dell'Unione Europea;
- i cittadini dei Paesi Extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Quando va apposta la firma
L'autocertificazione deve essere firmata dalla persona interessata in presenza del funzionario o dell'impiegato dell'ente che lo ha richiesto. Qualora ciò non fosse possibile, sarebbe necessario allegare alla dichiarazione la fotocopia non autenticata di un documento di identità valido.
Non è necessaria l'autentica di firma.
E se l'interessato non può firmare?
Nel caso in cui il dichiarante non sappia o non possa firmare è necessario che il pubblico ufficiale attesti in calce all'autocertificazione, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 445 DEL 28/12/2000, che la dichiarazione viene resa dinanzi a lui da una persona che ha un impedimento a firmare e del quale provvede a specificare nome, cognome ed estremi del documento di riconoscimento. Il pubblico ufficiale deve apporre timbro e firma.
Se l'impedimento deriva da motivi di salute, la dichiarazione può essere resa da un parente prossimo (il coniuge, i figli o altri parenti fino al terzo grado). Anche in questo caso la dichiarazione va resa davanti al pubblico ufficiale, indicando l'impedimento temporaneo per ragioni di salute. Il pubblico ufficiale deve accertarsi dell'identità della persona che ha fatto la dichiarazione.
Il modulo in PDF (fac simile b) contiene questa specifica sezione. In alternativa è possibile utilizzare questo
Se l'autocertificazione di esistenza in vita non viene accettata?
Il pubblico ufficiale, il funzionario dell'ufficio pubblico che non accetta l'autocertificazione di esistenza in vita, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328 del Codice penale e rischiano di essere puniti per omissioni o rifiuto di atti d'ufficio.
In questi casi è opportuno che il cittadino richieda esplicitamente i motivi del mancato accoglimento della dichiarazione sostitutiva. Dal nostro portale è possibile scaricare il
Se le spiegazioni non convincono o peggio il funzionario non risponde nei 30 giorni successivi, allora il cittadino può ricorrere al Difensore Civico. Questo il