Calcolo 90 giorni notifica multa

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 12/07/2023

Per il calcolo dei termini di notifica della multa occorre partire dalla data in cui l'infrazione è stata accertata e contare 90 giorni, escludendo dal conteggio il giorno iniziale. Se questo termine viene superato, l'automobilista ha tutto il diritto di chiedere l'annullamento del verbale.

Notifica multa: decorrenza dei termini

Nel caso in cui la violazione punibile con sanzione amministrativa venga immediatamente contestata dalle forze di polizia, il verbale originale viene consegnato nelle mani del trasgressore e, se presente, della persona "obbligata in solido". Da quel momento l'ente che ha rilevato l'infrazione ha 100 giorni di tempo per provvedere alla notifica multa nei confronti del proprietario del mezzo o di uno dei soggetti solidalmente obbligati: l'usufruttuario, l'utilizzatore a titolo di noleggio o leasing, l'imprenditore per la violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente.

Al contrario in assenza di contestazione immediata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato al trasgressore entro 90 giorni dalla data in cui è stata commessa l'infrazione.

È bene precisare che il termine di 90 giorni previsto per la notifica multa va computato dal giorno successivo e fino al 90esimo giorno incluso. Se il 90° giorno è festivo, il termine decade il primo giorno feriale successivo. Dunque la notifica multa effettuata oltre i 90 giorni è da ritenersi inefficace. Per i residenti all’estero tale termine è esteso a 360 giorni. Ma da quando decorrono i 90 giorni?

La questione fondamentale da porsi è su come conteggiare i giorni. Diciamo subito che il giorno da cui partire per il conteggio dei 90 giorni è quello in cui è stata commessa e rilevata l'infrazione. Tuttavia può accadere che l'ente faccia decorrere i 90 giorni non dalla data della violazione, ma dalla data in cui è stato accertato il proprietario del mezzo. Ciò in forza del fatto che l'art. 201 del Codice della Strada stabilisce che "la notifica deve essere fatta entro novanta giorni dall'accertamento della violazione...". Un esempio? Nel caso in cui l'infrazione viene rilevata attraverso dispositivi elettronici di controllo (per es. autovelox, photored ecc.), l'ente accertatore è in grado di associare il fotogramma della targa del veicolo al relativo proprietario e quindi di accertare il trasgressore solo in un momento successivo rispetto a quello in cui è stata commessa la violazione.

In pratica sul verbale viene riportata una frase di questo tipo: "In data 30.05.2023 si è accertato che il conducente del veicolo targato xxxxx ha violato, in data 12.05.2023 l’art. YYYYY del Codice della Strada ....". 

Ma questa pratica può considerarsi lecita? A dire il vero no perchè è chiaro che se così fosse le amministrazioni potrebbero sforare ogni volta il termine dei 90 giorni, adducendo il fatto che per l'identificazione del trasgressore sono state necessarie due o tre settimane piuttosto che un mese. Per assurdo la notifica multa potrebbe avvenire anche a distanza di un anno. In tal senso si è pronunciata anche la Cassazione e taluni Giudici di Pace, che hanno sostanzialmente ribadito il principio secondo cui la notifica multa deve avvenire entro 90 giorni, termine che decorre dal giorno della commessa violazione, a prescindere da quando il trasgressore sia stato materialmente identificato dagli agenti. Eppure ci sono delle eccezioni, vediamo insieme quali.

Lo stesso principio si applica anche nel caso di notifica multa via PEC. Ecco, invece, come sapere se ho multe da pagare.

Notifica multa auto a noleggio

Può capitare, infatti, che l'organo accertatore non sia nelle condizioni di conoscere immediatamente i dati dell'effettivo trasgressore. Ciò accade ad esempio quando si commette la violazione guidando un'auto a noleggio. In questo caso l'amministrazione avrà 90 giorni di tempo per notificare il verbale al noleggiante (ossia all'agenzia), quando questi avrà comunicato la generalità del guidatore (ha 60 giorni di tempo per farlo), prenderà a decorrere nuovamente il termine di 90 giorni per la nuova notifica nei confronti dell'effettivo trasgressore. Lo stesso criterio si applica per determinare i termini notifica multa auto leasing.

Come si vede in questi casi i 90 giorni previsti per la notifica multa, decorrono non dalla data in cui è stata commessa l'infrazione, ma da quella in cui si è accertata l'identità del trasgressore.

Termine notifica multa incidente stradale

Anche nel caso di un incidente stradale i 90 giorni potrebbero decorrere da un momento successivo, esattamente da quello in cui è stato oggettivamente possibile - per l’organo di polizia - accertare le responsabilità del sinistro e quindi il nome dell'effettivo trasgressore. Anche in questo, per rendere più chiaro il concetto, preferiamo fare un esempio.

In data 1 Settembre il Sig. Rossi rimane coinvolto in un incidente stradale con il Sig. Bianchi. Intervengono gli agenti della polizia municipale, i quali provvedono a compiere tutti i rilievi del caso (foto, misurazioni, rilievo dei danni, raccolta testimonianze, ecc.). Nei giorni successivi l'ufficio preposto del comando di polizia, nel ricostruire la dinamica dell'incidente stradale, individua le responsabilità in capo al Sig. Bianchi (ad esempio è passato con il rosso, ha effettuato un sorpasso in zona non consentita, ha superato i limiti di velocità, ecc.). Quindi provvede a stilare un verbale di contravvenzione su cui viene riportata la data in cui sono state appurate le violazioni contestate: 10 Settembre 2023. Ebbene è da questa data di accertamento che partono i 90 giorni e non da quella in cui si è verificato l'incidente.

Cambio di residenza e notifica multa

Può accadere che i dati anagrafici relativi all'effettivo proprietario del veicolo così come risultano al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) o all'archivio nazionale dei veicoli immatricolati non siano aggiornati, perché ad esempio non è stato annotato cambio di residenza.

A tal proposito è d'obbligo precisare che chi varia la propria residenza, non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione al PRA. E' sufficiente, infatti, che si rivolga all'ufficio anagrafe del nuovo comune e comunichi il nuovo indirizzo di residenza oltre ai dati dei propri veicoli. E' poi compito del comune comunicare il cambio di indirizzo al PRA. Questo significa che l'autorità verbalizzante non può sforare il termine dei 90 giorni invocando il fatto che il destinatario della multa era sconosciuto all’indirizzo risultante dalla banca dati della motorizzazione a causa del mancato aggiornamento dei registri automobilistici.

Ma facciamo un esempio per capire meglio il concetto. Supponiamo che all'automobilista gli venga rilevata l'infrazione con autovelox il 1 Giugno 2023. Qualche giorno dopo, esattamente il 15 Giugno 2023, lo stesso provvede a fare annotare la variazione di residenza all’anagrafe del nuovo comune e contestualmente a comunicare i dati dell'auto di proprietà (la stessa con cui ha commesso l'infrazione). In questo caso i 90 giorni entro cui effettuare la notifica multa, decorrono per l'autorità verbalizzante, dal momento in cui la stessa ha avuto cognizione del mutamento di indirizzo, ossia dal 15 Giugno 2023. Per verificare, dunque, la tempestività della notifica multa, la sola data a cui si deve far riferimento è quella dell'annotazione della variazione all'anagrafe comunale e non anche a quella in cui il cambio di residenza viene annotato anche nel pubblico registro automobilistico (supponiamo il 30 Giugno 2023). Questo significa che se la notifica multa avviene il 25 Novembre 2023, la stessa è da considerarsi effettuata oltre i termini, dunque inefficace. 

L'automobilista può chiedere l'annullamento della multa anche nel caso in cui la raccomandata relativa alla multa sia stata ritirata da un vicino o da un familiare (ad esempio il figlio o l'ex coniuge), ma al vecchio indirizzo che risulta al Pra.

Notifica multa auto venduta

Hai venduto con regolare contratto la tua auto al Sig. Rossi, passano alcuni mesi e ricevi una multa per divieto di sosta. Come forse saprai in caso di vendita di un veicolo è l'acquirente che, nei 60 giorni successivi alla sottoscrizione dell’atto di trasferimento, deve richiedere il passaggio di proprietà. Ma se questi - nel nostro esempio il Sig. Rossi - se ne dimentica, la multa chi deve pagarla? Fortunatamente in questi casi il venditore ha la possibilità di ricorrere - anche direttamente in autotutela - nei confronti dell’autorità verbalizzante (Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia Stradale, ecc.), dimostrando che alla data in cui è stata commessa l’infrazione, non era più proprietario del mezzo né obbligato in solido. Questo il 

Tra l'altro ciò è sufficiente al venditore per tutelarsi non solo contro eventuali multe prese dall’acquirente del veicolo, ma anche ad esempio contro il mancato pagamento del bollo auto, chiaramente a condizione che la tassa si riferisca a periodi successivi all’atto di vendita.

A questo punto l’autorità verbalizzante, verificata l'esattezza delle dichiarazioni contenute nel ricorso, ha la possibilità di procedere ad una nuova notifica multa, questa volta nei confronti dell'effettivo proprietario, il Sig. Rossi appunto. In questo caso tale seconda notifica dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione dal venditore del mezzo comunicazione, nel rispetto comunque del termine di prescrizione.

Come si può vedere nel caso appena citato, il termine per la notifica può non decorrere dalla data della violazione, ma da quella del suo accertamento, con la conseguenza che il termine può andare ben oltre i 90 giorni previsti dall'art. 201 del Codice della strada.

Termine ultimo per notifica multa

E' bene non cadere in errore nel calcolo dei 90 giorni perchè se la data da cui partire - come si è detto - è quella in cui è stata commessa l'infrazione (tranne casi particolari, come si è visto), la data ultima a cui fare riferimento non è quella in cui materialmente ricevi l’atto.

Infatti per le multe notificate a mezzo posta, il termine coincide con il giorno in cui l'organo di polizia consegna materialmente il verbale all'ufficio postale (o agli uffici comunali preposti alla notifica) per effettuare la spedizione (o la consegna).

Questo giorno viene riportato sul verbale di accertamento con la dicitura "si attesta che il presente verbale è stato spedito in data …….". Ciò significa che il destinatario della contravvenzione potrebbe ricevere la raccomandata ben oltre i 90 giorni e la notifica ritenersi comunque valida ai fini della legge. Facciamo un esempio: se il verbale viene affidato al servizio postale 86 giorni dopo l’accertamento della violazione, ma viene consegnato al trasgressore dopo una settimana, ossia allo scadere del 93° giorno, il termine di notifica multa può considerarsi rispettato e per questo motivo è sconsigliabile presentare ricorso.

Lo stesso ragionamento si applica nel caso in cui la consegna del verbale venga fatta per il tramite degli uffici comunali preposti alla notifica.

Ricordiamo che le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

Notifica multa via PEC: qual è il termine ultimo

Con Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017 è stata introdotta la possibilità della notifica multa via PEC. In pratica chi è in possesso di una Casella di Posta Elettronica Certificata deve prioritariamente ricevere la notifica del verbale di contravvenzione tramite email. Se il cittadino non dispone di una PEC (solo imprese, professionisti e PA hanno un obbligo in tal senso), oppure il cittadino non comunica un valido indirizzo all'agente nel momento in cui viene fermato al posto di blocco, allora l'organo accertatore può far ricorso alla raccomandata.

Ora nel caso di notifica multa via PEC come si calcola il termine ultimo dei 90 giorni? A tal riguardo il Decreto Ministeriale stabilisce che il verbale può considerarsi “spedito” nel momento in cui il sistema di posta genera ed invia al mittente la “ricevuta di accettazione”, in poche parole una ricevuta di presa in consegna del messaggio. Volendo fare un parallelismo con l’invio cartaceo, questo momento coincide con quello in cui l’ente accertatore consegna fisicamente il verbale all’ufficio postale.

Sempre il Decreto chiarisce che il verbale può ritenersi “notificata” nei confronti del trasgressore nel momento in cui viene generata la “ricevuta di avvenuta consegna”. Questa seconda ricevuta viene generata dal sistema di posta in modo automatico e certifica che il messaggio è stato effettivamente recapitato all’indirizzo PEC del trasgressore. Questa ricevuta ha pieno valore legale, al pari dell’avviso di ricevimento firmato dal destinatario. Volendo fare anche in questo caso un parallelismo con l’invio cartaceo, possiamo dire che questo momento coincide con quello in cui il postino consegna materialmente il verbale al trasgressore. Dal momento in cui viene generata la “ricevuta di avvenuta consegna”, decorrono i giorni per proporre ricorso (60 o 30 a seconda che ci si rivolga al Prefetto o al GdP) o per pagare la multa (60 giorni). Poco importa se il messaggio di posta elettronica venga letto o meno dal destinatario.

Notifica multa: destinatario assente o irreperibile

Cosa accade se nel momento in cui il postino suona alla porta per notificare il verbale di contravvenzione, il destinatario è assente, irreperibile o semplicemente si rifiuta di ritirare l'atto? Come sai in questi casi il postino lascia nella casetta delle lettera l'avviso di giacenza, un fogliettino bianco che riporta la data e l'ora in cui è stato consegnato e soprattutto l'ufficio presso il quale il plico - nel caso specifico la multa - può essere ritirato. Quindi nell'arco dello stesso giorno provvede a depositare il plico presso l’ufficio postale.

Ora devi sapere che trattandosi di un verbale, il destinatario ha 10 giorni di tempo per ritirare la raccomandata. Se non lo fa, la notifica si considera comunque avvenuta per “compiuta giacenza”: in pratica il verbale di contravvenzione si considera ugualmente conosciuto da lui e la notifica si considera perfezionata con lo scadere del decimo giorno, anche se non ha materialmente ritirato l'atto oppure lo ha fatto solo dopo tale termine. Attenzione perchè le Poste non possono apporre, sulla busta, il timbro con la dicitura “compiuta giacenza” prima del decorso di 10 giorni dall’avviso al destinatario. Se lo fa la multa va annullata: lo ha stabilito il Giudice di Pace di Teramo con Sentenza n. 126/2016

Se, invece, il destinatario provvede al ritiro durante il periodo di giacenza, la notifica si considera eseguita dal momento in cui il ritiro è effettuato.

Attenzione: il calcolo dei 90 gg non deve tenere conto della data di ricevimento del verbale di contravvenzione da parte dell’automobilista. Come si è detto il termine ultimo ai fini del calcolo dei 90 giorni, è quello in cui il verbale viene consegnato alle Poste per la notifica. Dunque il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, server unicamente a determinare il termine da cui decorrono i 60 o 30 giorni previsti per il ricorso rispettivamente al Prefetto o al Giudice di Pace.

Ricorso notifica multa oltre 90 giorni

In conclusione, valutati tutti questi aspetti, se si ritiene che il termine di 90 gg. non sia stato rispettato, si può presentare ricorso e chiedere l'annullamento del verbale. Questo il 

da compilare ed inoltrare, entro 60 giorni dalla notifica, direttamente al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione, oppure all'ufficio o al comando che ha elevato la multa (ad esempio Polizia Municipale, Polizia stradale ecc.).

In alternativa è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace. In questo caso il ricorso va proposto entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento (entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero).

Pubblicato il 12/07/2023    939 Commenti
Documenti correlati


59711 - OLIVA F.
27/12/2022
Il giorno 03.12.2015 ho superato il limite di velocita Art.142 c.d.s. imposto a 50 Km/h, rilevata velocità 71 meno 5%. Data notifica il giorno 21.01.2016. Ho ricevuto ingiunzione di pagamento in data 21.11.2022 per un totale di euro 518,50 di cui Euro 353,50 per titoli esecutivi, Euro 141,40 Maggiorazione art. 27 Legge 689/81, Euro 8,75 per spesa notifica, euro 14,85 per oneri di riscossione. Io sono certo che tale atto è da considerarsi nullo in quanto prescrizione in atto. Grazie della vostra risposta. OLIVA F.

55711 - m. franca
14/04/2021
Buongiorno, ho ricevuto un avviso di pagamento per una multa per ingresso in zona ZTL della quale non ero a conoscenza in quanto non ho mai ricevuto notifica. Pare che ci sia stato un avviso di giacenza, ma nella mia buca delle lettere io non mai trovato nulla. Posso fare ricorso? La multa è ora del doppio dell'importo.

51502 - Redazione
07/02/2018
Mirco, la data che fa fede è quella del 30/01/2018.

51499 - Redazione
07/02/2018
Sandro, il verbale le è stato inviato alla residenza anagrafica in Italia, dal momento che non è stato ritirato (lei era all'estero in quel periodo), si è provveduto a depositarlo presso la Casa Comunale, dove la notifica si è perfezionata ("compiuta giacenza"). Stando così le cose riteniamo che non ci siano margini per un ricorso. Legga quanto abbiamo scritto in questo articolo.

51493 - Mirco
07/02/2018
Buongiorno, il giorno 02/11/2017 ho preso una multa a Bologna per accesso in z.t.l. mediante dispositivo elettronico di controllo accessi. La multa è stata accertata dal vigile il giorno 18/01/2018. Sul verbale c'è scritto che è stato consegnato alle poste il giorno 30/01/2018, ma la raccomandata è stata presa in carico il 31/01/2018. Quale data mi fa fede? Quella della consegna (scritta sul verbale e non sulla busta) o quella della presa in carico? Perchè nel secondo caso sarebbero trascorsi 91 giorni. Grazie anticipatamente

51488 - sandro m.
06/02/2018
Buongiorno, nel 2012 prendevo una multa per divieto di sosta, risiedevo in italia. Poi per alcuni anni ho risieduto altrove, fuori Italia quindi non ero reperibile. Nel 2013, mi è stata depositata presso l'ultimo comune di residenza una notifica. Sono nuovamente residente in italia da due anni circa. Mi è arrivata in data 02/02/2018 una raccomandata dall'agenzia delle entrate di pagare entro 5 giorni la sanzione. Come devo comportarmi. Ringrazio cortesemente.

51455 - giorgia
31/01/2018
Buonasera, il 4/10/2017 mi è stata fatta una multa per divieto di sosta; il 5 gennaio mi è stata lasciata la raccomandata della notifica, che risulta spedita il 21 dicembre. Poichè viene specificato che il termine per il pagamento decorre "dalla data di ricezione della raccomandata o comunque decorsi i 10 giorni dalla spedizione", io non ho avuto la possibilità di pagare la multa in misura ridotta. Posso fare un ricorso?

51426 - Daniele
28/01/2018
Buonasera, in data 20/10/2017 ho preso una multa per aver superato il limite di permanenza in area aeroportuale. La multa è stata verbalizzata il 04/01/2018 e presa in carico dalle poste il 19/01/2018, per cui al 91esimo giorno se la data da considerarsi di partenza è il 20 ottobre. Ora prima di fare ricorso, volevo essere certo che i giorni partano dal momento dell'infrazione e non da quello della verbalizzazione e se siano 90 giorni lavorativi o da calendario. Più che altro perché 90 euro per 53 secondi di permanenza in più mi sembrano eccessivi. Grazie anticipatamente

51415 - Redazione
25/01/2018
Massimo, il calcolo da lei fatto è corretto: il termine ultimo per la notifica è il 15/01/2018 visto che il 90esimo giorno cade di domenica. Tuttavia se il postino le ha consegnato l'avviso il 16/01/2018 è presumibile che l'atto sia stato depositato dall'autorità verbailizzante alle Poste qualche giorno prima, al più tardi Sabato 13 Gennaio; in questo caso la notifica sarebbe avvenuta nei termini.

51389 - Massimo
23/01/2018
Buongiorno, Credo che nel mio caso la multa sia nulla per superamento dei termini di notifica. L’infrazione è avvenuta il 16/10/2017 con rilevamento elettronico; il postino mi ha lasciato l’avviso il 16/01/2018; ho ritirato una comunicazione il 22/01/2018 alle poste dove mi si diceva di ritirare il verbale dai vigili; ho ritirato il verbale dai vigili il 23/01/2018 e nello stesso non c’è la dicitura “il verbale è stato consegnato alle poste in data ___” o frasi simili. Secondo i miei calcoli il 14/01/2018 è il novantesimo giorno anche se domenica e dunque il 16 (giorno della notifica) è il novantaduesimo. Potete aiutarmi? GraZie


Lascia un commento
Attenzione: prima di inviare una domanda, controlla se è già presente una risposta ad un quesito simile.

I pareri espressi in forma gratuita dalla redazione di Moduli.it non costituiscono un parere di tipo professionale o legale. Per una consulenza specifica è sempre necessario rivolgersi ad un professionista debitamente qualificato.

Obbligatorio