Ricorso al Prefetto multa: quando proporlo e con quali modalità
Nella cassetta della posta hai ritrovato un avviso di giacenza per una raccomandata non recapitata. Il mattino successivo ti rechi all'ufficio postale e ritiri il plico. Purtroppo le informazioni acquisite la sera prima attraverso il codice unico confermano la tua prima ipotesi: si tratta proprio di una contravvenzione. Certo non ci voleva, ma adesso occorre affrontare la situazione e decidere se pagarla oppure se proporre un ricorso al Prefetto per multa. Di seguito una serie di spunti e di suggerimenti per affrontare al meglio questa seconda opzione.
- Nessun ricorso: meglio pagare la multa
- Contestare la multa: quali opzioni
- Ricorso al Prefetto per multa: quando fare questa scelta
- Ricorso Prefetto multa: quando NON fare questa scelta
- Ricorso al Prefetto: mai con il preavviso sul parabrezza
- Chi può presentare ricorso al Prefetto
- Ricorso al Prefetto: i dati del conducente vanno comunque comunicati?
- Modulistica ricorso al Prefetto
- Ricorso al Prefetto: termini
- Cosa accade in caso di mancato rispetto del termine?
- Tempi di risposta del Prefetto
- Ricorso al Giudice di Pace contro la decisione del Prefetto
Nessun ricorso: meglio pagare la multa
Come prima cosa devi capire a cosa si riferisce la contravvenzione: un eccesso di velocità rilevato a mezzo autovelox, un divieto di sosta, una guida senza cintura o con uso di cellulare e così via. Se i tuoi ricordi sono nitidi e non hai dubbi sul fatto che l'infrazione che ti viene contestata sia stata effettivamente commessa da te o da un tuo familiare e, soprattutto, se non riscontri la presenza di vizi di forma del verbale, non hai che due strade da percorrere:
- pagare l'importo entro i 5 giorni successivi, così da poter fruire dello sconto multa;
- chiedere una rateizzazione multa se l'importo della sanzione supera i 200 euro e tu non sei nelle condizioni economiche per effettuare il pagamento in un'unica soluzione.
Un consiglio: non pagare mai in ritardo la multa, neppure di un solo giorno, perché è come se non l'avessi mai pagata.
Di certo non conviene startene con le mani in mano, perché per le multe non pagate le conseguenze non sono di poco conto.
Contestare la multa: quali opzioni
Se ritieni che ci siano tutti i presupposti per un ricorso, sappi che le opzioni a tua disposizione sono fondamentalmente 3. In particolare puoi proporre ricorso:
- in autotutela, ossia direttamente all'autorità che ha rilevato l'infrazione;
- al Giudice di Pace territorialmente competente;
- al Prefetto del luogo in cui è stata commessa l'infrazione.
Quest'ultimo, in particolare, può essere proposto
- per il tramite dell'organo che ha materialmente elevato la multa (Polizia Municipale, Carabinieri o Polizia Stradale) o
- direttamente al Prefetto.
Vedremo in seguito quali effetti determina questa scelta sui termini del ricorso.
Il ricorso al Prefetto rende inammissibile il ricorso al Giudice di Pace, il che significa che i due ricorsi sono alternativi e come tali non possono essere presentati contemporaneamente.
Ricorso al Prefetto per multa: quando fare questa scelta
Nel momento in cui proponi ricorso al Prefetto devi considerare che normalmente l'autorità in questione si limita a chiedere all'agente di polizia che ha elevato la multa se conferma o meno la stessa o poco altro, non entrando quasi mai nel merito della questione e quindi dei fattori che hanno determinato l'infrazione e/o delle ragioni che hanno portato al ricorso.
Ragion per cui è consigliabile proporre ricorso al Prefetto solo nel caso in cui tu abbia ravvisato un palese errore nel verbale o comunque delle fondate motivazioni.
Ma vediamo di elencare nel dettaglio alcune situazioni in cui è consigliabile presentare un ricorso Prefetto multa:
- sul verbale non è indicata la norma violata (art. 157 c. 2 del CdS), ma solo il tipo di infrazione commessa (ad es. "il veicolo sostava lontano dal margine destro della carreggiata e non secondo il senso di marcia");
- sul verbale non è indicata l'ora in cui è stata commessa l'infrazione;
- il verbale non contiene gli elementi sufficienti per identificare il luogo esatto in cui è stata commessa l'infrazione. Per fare un esempio non si può contestare un divieto di sosta in una via lunga 3 km senza indicare un punto preciso, come "all'altezza dell'intersezione con via Italia" oppure "in corrispondenza del numero civica 244";
- il verbale non riporta le indicazioni relative al termine e alle modalità per presentare ricorso;
- nel verbale mancano le indicazioni relative alle modalità e/o ai termini per poter effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta;
- l'agente che ha redatto il verbale ha dimenticato di sottoscriverlo, oppure manca l'indicazione dell'agente accertatore (è sufficiente l'assenza del numero di matricola), oppure il verbale non contiene il nominativo del soggetto responsabile del procedimento amministrativo;
- il verbale non reca le dichiarazioni rese dal trasgressore al momento della contestazione. Se in quella occasione il trasgressore non fa osservazioni, l'agente deve riportare sul verbale la dicitura "nulla da dichiarare" o una frase simile;
- l'infrazione non è stata immediatamente contestata (perchè ad esempio il veicolo viaggiava a forte velocità) ma sul verbale non sono indicate le motivazioni specifiche della mancata contestazione;
- non c'è corrispondenza tra il numero di targa riportato nel verbale e quello della propria auto;
- il veicolo indicato nel verbale era stato venduto o regolarmente denunciato per furto prima della data in cui sarebbe stata commessa l'infrazione (è sufficiente allegare al ricorso il documento che attesta il trasferimento della proprietà del mezzo o la copia del verbale di denuncia per furto);
- il conducente si trovava in una situazione di emergenza. Ad esempio è stata elevata una infrazione per eccesso di velocità, ma il trasgressore trasportava un ferito grave all'ospedale. In questo caso occorre produrre degli elementi di prova: certificato del pronto soccorso, ecc.
- la notifica multa è avvenuta chiaramente oltre i termini consentiti (90 giorni).
Ricorso Prefetto multa: quando NON fare questa scelta
Per quanto scritto nel paragrafo precedente, il ricorso al Prefetto è preferibile solo quando la nullità del verbale appare evidente e lampante.
Se il motivo del ricorso, invece, riguarda questioni di merito o legate comunque ad una interpretazione delle norme del codice della strada, allora è preferibile un ricorso al Giudice di pace.
Così presentare un ricorso al Prefetto sostenendo ad esempio che nel luogo in cui è stata rilevata l'infrazione non era presente un'adeguata segnaletica (il cartello stradale era coperto dalla vegetazione o era parzialmente divelto), oppure che l'autovelox ai tempi dell'infrazione non era preventivamente segnalato o non era ben visibile, oppure "che non si è d'accordo con l'interpretazione data dal poliziotto alla propria manovra", presenta non pochi rischi visto che tutto quanto dovrà poi essere adeguatamente dimostrato.
Su una cosa non vi è alcun dubbio: quando si presenta un ricorso al Prefetto, ma lo spesso vale nel caso in cui ci si rivolga al Giudice di Pace, non ci si può limitare a sostenere che la "versione dei fatti prodotta dall'agente di polizia non corrisponde al vero". Devi sapere, infatti, che quanto attestato dal pubblico ufficiale fa piena prova fino a querela di falso.
Ricorso al Prefetto: mai con il preavviso sul parabrezza
Devi sapere che il foglietto giallo, rosa o bianco che l'agente ha posizionato sotto il tergicristallo della tua auto non costituisce un verbale di contravvenzione, ma solo un preavviso di accertamento di infrazione che tuttavia ti consente di pagare l'importo della sanzione senza l'aggravio delle spese di accertamento e notifica.
Il verbale di contravvenzione vero e proprio ti sarà recapitato a casa mediante raccomandata a/r una volta che quell'avviso non risulterà pagato nei tempi indicati sull'avviso stesso. A quel punto, come detto, all'importo della sanzione si sommeranno le spese di notifica (10-15 €). Naturalmente le multe per infrazioni al Codice della Strada sono valide anche se il vigile non lascia il preavviso sul parabrezza del veicolo multato.
In ogni caso sappi che il preavviso di accertamento di infrazione non è opponibile, ma solo contro il verbale di contravvenzione, notificato al domicilio o contestato immediatamente e consegnato a mano, puoi presentare alternativamente ricorso al Prefetto (ex art. 203 C.d.S.) o al Giudice di pace (ex art. 204 C.d.S.). Occorre precisare che ai fini del ricorso è necessario non aver pagato la multa oggetto di contestazione.
Chi può presentare ricorso al Prefetto
Il ricorso può essere presentato dal conducente che ha materialmente commesso l'infrazione, identificato al momento della contestazione immediata, oppure dal proprietario del veicolo, nel caso in cui la contestazione venga fatta in un secondo momento.
Se si tratta di un auto a noleggio, la multa sarà in prima battuta notificata al proprietario del veicolo, ossia all’azienda di noleggio. Questa poi comunicherà i dati dell’effettivo conducente al momento dell’infrazione all'autorità verbalizzante, al fine di consentire a quest'ultima di ri-notificare il verbale all’effettivo trasgressore, che a quel punto potrà proporre ricorso del Prefetto.
Lo stesso discorso può essere fatto nel caso in cui il veicolo sia in leasing.
Se il verbale viene notificato sia al proprietario che al conducente/trasgressore, entrambi potranno proporre ricorso al Prefetto, eventualmente anche in maniera autonoma. Il conducente, invece, dovrà proporre ricorso insieme al proprietario del veicolo se la notifica è avvenuta esclusivamente nei confronti di quest'ultimo.
Ricorso al Prefetto: i dati del conducente vanno comunque comunicati?
In generale se non vi è stata contestazione immediata e la multa comporta anche la decurtazione dei punti dalla patente, è necessario che il destinatario del verbale provveda alla comunicazione dati conducente, ossia di colui che era alla guida al momento in cui è stata commessa l'infrazione. questo il
Se non lo fa o lo comunica oltre i tempi previsti (60 giorni), il soggetto subirà una nuova sanzione ai sensi dell'articolo 126bis del Codice della Strada. A nulla servirà sostenere di averlo dimenticato o che per via dell'eccessivo tempo trascorso non si è in grado di ricordare chi era alla guida in quel momento.
Ma se si presenta ricorso al Prefetto, occorre comunque comunicare i dati del conducente? C'è da dire che nella giurisprudenza si registrano pareri contrastanti.
Il nostro consiglio è di inviare tale comunicazione in ogni caso, dunque anche nel caso in cui si presenti ricorso al Prefetto, proprio per evitare di incorrere in una sanzione molto più onerosa.
Modulistica ricorso al Prefetto
Se intendi opporti al pagamento della multa devi scaricare e compilare questo specifico
Nella stessa scheda è presente anche un fac simile da utilizzare nel caso in cui tu preferisca agire per il tramite dell'organo accertatore.
Da tener presente che sul nostro portale sono disponibili per il download altrei modelli specifici di ricorso al Prefetto per multa:
- modulo di ricorso al Prefetto per multa su corsia preferenziale;
- modulo di ricorso al Prefetto per multa su strisce blu in assenza di ticket;
- modulo di ricorso al Prefetto per multa elevata da ausiliare al traffico.
Nei casi in cui il verbale sia manifestamente errato, si può richiedere espressamente, nel ricorso, di essere ascoltati di persona dal Prefetto. Va detto, tuttavia, che l'ordinanza del Prefetto resta valida anche nel caso in cui questi non abbia ritenuto necessario convocare il ricorrente.
Ricorda, infine, che il modulo di ricorso al Prefetto va firmato in originale.
Ricorso al Prefetto: termini
Il ricorso va presentato
- direttamente alla Prefettura della Provincia ove l'infrazione è stata accertata oppure
- per il tramite dell'organo accertatore (ad esempio Vigili urbani, Polizia stradale ecc.)
entro 60 gg. dalla data di notifica del verbale di contravvenzione, in altri termini dalla data della consegna del portalettere o del ritiro presso l'ufficio postale nel caso sia stata rilasciata nella cassetta della posta l'avviso di giacenza.
Se il ritiro del plico alle poste avviene dopo il 10° giorno, il termine di 60 giorni decorre in ogni caso a partire dall’11° giorno.
Se l'infrazione è stata contestata nell'immediato da una pattuglia di polizia, i 60 giorni decorrono da tale giorno. Le domeniche e le festività si computano nel termine.
Ai fini del rispetto dei termini fa fede la data di spedizione della raccomandata o dell'invio della mail se hai fatto ricorso alla PEC.
Cosa accade in caso di mancato rispetto del termine?
Cosa accade se non si propone ricorso al Prefetto nel termine stabilito, ma non viene neppure pagata la sanzione? In questo caso il verbale costituisce un titolo esecutivo, ossia un titolo che consente all'autorità che lo ha emesso di effettuare, attraverso l’ufficiale giudiziario, la cosiddetta “esecuzione forzata” nei confronti del destinatario della multa.
Tempi di risposta del Prefetto
Nel momento in cui riceve il ricorso, il Prefetto ai fini dell'istruttoria trasmette l'intera documentazione, nel termine massimo di 30 giorni (comma 1bis art. 203 CdS), all'ufficio o comando che ha elevato la multa.
L'organo accertatore, a sua volta, è tenuto a ritrasmettere gli atti al Prefetto nell'arco dei 60 giorni successivi (comma 2 art. 203 CdS).
A questo punto il Prefetto ha 120 giorni per decidere se accogliere o respingere il ricorso (comma 1 art. 204 CdS). Se accoglie il ricorso emetterà ordinanza di archiviazione degli atti, informando l'organo accertatore, il quale ne darà notizia al ricorrente.
Se lo respinge ordinerà di pagare la multa, il cui ammontare è pari almeno al doppio di quanto dovuto in partenza (più le spese di notifica), così come previsto dall'articolo 204 del Codice della Strada. Non raddoppia, invece, la sanzione amministrativa accessoria (decurtazione dei punti della patente).
E’ importante sottolineare che tutti i termini di cui ai commi 1-bis (30 gg.) e 2 dell'articolo 203 (60 gg.) e al comma 1 dell'art. 204 (120 gg.) si cumulano tra loro ai fini dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione nei termini di legge.
Detto in altri termini il Prefetto ha 210 giorni di tempo per emettere il provvedimento, che si riducono a 180 giorni se il ricorso avviene per il tramite dell'organo di polizia (vengono in pratica sottratti i 30 giorni di invio della pratica dal Prefetto all'organo accertatore). Come già detto entrambi questi termini decorrono dalla data di ricezione degli atti da parte del Prefetto.
I termini sopra indicati restano sospesi se il ricorrente chiede di essere ascolta di persona dal Prefetto. In particolare la sospensione parte dal giorno in cui il ricorrente riceve la convocazione, fino al giorno fissato per lo svolgimento dell'audizione (anche in caso di mancata presentazione del ricorrente).
Decorsi questi termini senza che sia stata adottata l’ordinanza da parte del Prefetto, il ricorso si intende accolto (si applica il principio del silenzio assenso).
Ricorso al Giudice di Pace contro la decisione del Prefetto
In caso di rigetto del ricorso, l'ingiunzione di pagamento del Prefetto a pagare la multa, dovrà poi essere notificata entro 90 giorni dalla sua emissione. Nel caso in cui questo temine non venga rispettato, si potrà proporre ricorso davanti al Giudice di pace.
Chiaramente sarà possibile ricorrere al Giudice di pace anche contro il provvedimento del Prefetto. In questo caso il secondo ricorso va presentato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento del Prefetto. Questo il