Richiesta aspettativa non retribuita fac simile: PDF editabile
Fac simile con cui il lavoratore dipendente chiede formalmente che gli venga concessa un'aspettativa non retribuita dal lavoro per un determinato intervallo di tempo.
Aspettativa non retribuita: cos'è
Come detto l'aspettativa non retribuita consiste nella possibilità concessa al lavoratore di assentarsi dal lavoro per un certo periodo di tempo senza percepire la retribuzione, ma con la garanzia di conservare il posto di lavoro. Questo significa che se il datore di lavoro procedesse con il licenziamento, l'atto sarebbe impugnabile perché illegittimo.
Il lavoratore non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Inoltre il periodo di aspettativa non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali.
Aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari
Ma ci si può assentare dal lavoro per un qualunque motivo? La risposta è no chiaramente. E' infatti la legge a stabilire in quali casi la richiesta di aspettativa può essere legittimamente presentata.
Uno di questi è disciplinato proprio dall'art. 4 della Legge 53/2000 e riguarda i gravi e documentati motivi familiari.
In pratica il dipendente di un datore di lavoro pubblico o privato può richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni, se
- ha gravi problemi di salute o è tossicodipendente (in quest'ultimo caso la durata dell'aspettativa è di 3 anni);
- ha la necessità di assistere un familiare portatore di handicap grave, anche non convivente. Tra i familiari rientrano il coniuge, il partner di un’unione civile, i genitori, i figli anche adottivi, i fratelli, le sorelle, i suoceri, i parenti o gli affini entro il terzo grado;
- ha un impegno legato al decesso di uno dei soggetti sopra citati;
- ha la necessità di assistere in maniera continuativa un familiare affetto da patologie acute o croniche o da tossicodipendenza.
Chiaramente in tutti questi casi occorre produrre la documentazione che attesti i gravi motivi: certificati medici per le patologie, certificato di morte, certificato del SERT che attesti lo stato di tossicodipendenza, ecc.
La durata di 2 anni dell'aspettativa riguarda l'intero arco della vita lavorativa.
Aspettativa per motivi di studio
E' sempre la legge a stabilire che i lavoratori dipendenti, che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione pubblica, possono richiedere un'aspettativa non retribuita per motivi di studio: completamento della scuola dell'obbligo, conseguimento del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea, partecipazione ad un master formativo, ecc.
In questo caso il periodo non può essere superiore ad 11 mesi, continuativo o frazionato, e deve riguardare l'arco dell'intera vita lavorativa.
Aspettativa per cariche pubbliche elettive
I lavoratori dipendenti che vengono eletti al Parlamento italiano o europeo o che sono chiamati a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni locali (sindaco, assessore, consigliere, ecc.) hanno diritto ad una aspettativa non retribuita.
Aspettativa per motivi personali
I motivi personali e familiari non sono specificati dalla legge, ma disciplinati dai CCNL e non vanno confusi con i gravi motivi familiari di cui abbiamo già fatto cenno.
Sono situazioni molto particolari che possono essere gestite dal lavoratore solo se questi può assentarsi dal lavoro: assistere la figlia che abita all'estero e che è in attesa di un bambino, dare conforto ad un familiare che ha perduto un caro, partecipare ad un concorso, ecc.
Non è possibile, invece, richiedere un'aspettativa non retribuita per altro lavoro, ossia per andare a lavorare in un'altra azienda.
Normalmente se fruita con continuità la durata è di 12 mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa. Se è goduta per periodi frazionati, la durata massima è di 30 mesi nell’arco di un quinquennio.
Richiesta aspettativa non retribuita: quando deve essere presentata
Riferendoci alla presentazione della richiesta, occorre far riferimento alle procedure e alle tempistiche definite dai CCNL.
Infatti il preavviso con cui presentare la domanda e il termine entro il quale l'azienda è tenuta a comunicare al dipendente l’accoglimento o il diniego, variano da settore a settore.
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