Modello atto di donazione: WORD, PDF editabile
Il fac-simile di atto di donazione senza notaio è valido solo per beni mobili di modico valore, tenuto conto delle condizioni economiche del donante, e purché vi sia la consegna della cosa nelle mani del donatario (783 C.C.).
Atto di donazione: in cosa consiste
La donazione è il contratto con il quale una parte (donante), per spirito di liberalità, arricchisce l'altra (donatario) disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione. E' la definizione che ne da l'art.769 del Codice Civile.
Costituisce un negozio a titolo gratuito atteso che l'autore della donazione non riceve alcun corrispettivo in cambio. Tuttavia il donante può imporre condizioni, limiti e termini alla liberalità.
Il contratto di donazione richiede nell'autore la piena capacità di disporre, esso inoltre, può avere ad oggetto qualunque bene che si trova nel patrimonio del donante, mentre è vietata la donazione di beni futuri e altrui (art. 771 c.c.).
Il contratto deve essere fatto per atto pubblico, con due testimoni, sotto pena di nullità (art. 782 c.c. e art. 48 della L. 9/13) se la donazione ha ad oggetto beni di valore come una casa, titoli di risparmio, auto, ecc.
Ai sensi dell'art. 783 c.c., per la validità della donazione avente a oggetto cose mobili di modico valore, non è necessaria, invece, la forma dell'atto pubblico; requisito necessario in questo caso diviene la consegna del bene mobile al donatario. Da questa scheda è possibile scaricare un fac simile di atto di donazione senza notaio.
La donazione obbliga il donatario a fornire gli alimenti al donante che in seguito venga a trovarsi in stato di bisogno, purchè non si tratti di donazione rimuneratoria o obnuziale.
Il contratto è invalido, oltre che per le normali cause come l'invalidità per esempio, per errore o illiceità del motivo che risulti dall'atto e sia stato determinante del consenso.
La donazione nulla è convalidabile mediante conferma espressa o esecuzione volontaria, dopo la morte del donante, e nella conoscenza della causa di invalidità (art. 799 c.c.).
Ai sensi dell'art.56 della L. 218/95 la donazione è regolata dalla legge nazionale del donante, ma costui può con dichiarazione espressa e contestuale, sottoporla alla legge dello Stato in cui risiede. E' previsto, per limitare i casi di invalidità, che, relativamente alla forma, possa valere alternativamente la legge che regola la sostanza dell'atto o quella che ne regola la forma.
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Donanti e donatari
Possono ricorrere alla donazione praticamente tutti tranne i minori, gli inabilitati, gli interdetti e le persone soggette ad amministrazione di sostegno. Invece gli incapaci di intendere e volere non possono in alcun modo disporre del proprio patrimonio attraverso la donazione, neppure per il tramite dei propri legali rappresentanti. Se lo facessero la donazione potrebbe essere dichiarata nulla su istanza del donante o dei suoi eredi.
Si fa presente che la donazione può essere impugnata fino a 10 anni dopo la morte del donante. Inoltre se non sono ancora trascorsi 20 anni dalla donazione, è possibile chiedere che il bene donato venga restituito a chi spetta.
Chiunque, invece, può ricevere una donazione a meno che non sia un minore o un interdetto: in questi casi è richiesto l'intervento dei loro legali rappresentanti, che dovranno essere debitamente autorizzati con provvedimento del giudice tutelare.
Cosa può essere oggetto della donazione
La donazione può esplicitarsi non solo attraverso il trasferimento della proprietà di beni mobili o immobili, ma anche ad esempio costituendo un diritto reale (es. usufrutto, servitù, ecc.) su un bene appartenente al donante. Inoltre si ha una donazione anche quando una persona, ad esempio, si obbliga a corrispondere una rendita vitalizia in favore di un soggetto, senza ricevere nulla in cambio, oppure quando il donante rinuncia ad un credito che il donante vanta nei confronti del donatario.
Può essere oggetto di donazione qualsiasi tipo di bene: un immobile, dei crediti, un'azienda, del denaro, un veicolo, delle opere d'arte e così via. A non poter essere donati sono invece i beni futuri (ad esempio gli utili che matureranno il prossimo anno dalla gestione di una certa attività), per il semplice fatto che il donante deve essere sempre conscio del valore e della consistenza dei beni di cui intende disporre.
Esiste anche la cosiddetta "donazione modale", ossia un tipo di donazione caratterizzato da un onere in carico al donatario. Ciò accade ad esempio quando si dona un immobile a condizione che il beneficiario si impegni a prestare assistenza materiale e morale al donante o ad un parente del donante vita natural durante. Oppure quando si dona un capitale in denaro a patto che il donatario ne devolva una parte in beneficienza.
Atto di donazione senza notaio fac simile
DONANTE:
………… (cognome e nome), nato/a a ……………. il ……., residente in …………., C.F. ………………………….;
DONATARIO:
………… (cognome e nome), nato/a a ……………. il ……., residente in …………., C.F. ………………………….;
PREMESSO CHE:
Il donante intende donare al donatario, il quale accetta, il seguente bene:
- ……………. (descrizione dettagliata del bene donato, ad es. "somma di denaro pari a € …….", "orologio marca X modello Y", "computer marca X modello Y", “quadro di X del valore stimato di € ….", ecc.);
- Il donante agisce in piena libertà e senza alcuna costrizione;
- Il valore del bene donato è di modico valore, in rapporto alle condizioni economiche e patrimoniali del donante.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
- Il donante trasferisce al donatario, a titolo gratuito, la piena proprietà del bene sopra descritto.
- Il donatario accetta la donazione.
- Il donante dichiara di essere il legittimo proprietario del bene e che lo stesso è libero da vincoli, pegni o diritti di terzi.
Luogo e Data
Firma Donante: _________________________
Firma Donatario: _________________________
Donazione costi
Sul valore dei beni ricevuti in donazione attraverso un atto notarile, occorre che il beneficiario paghi l'imposta di donazione, ma solo per la parte che eccede la franchigia. Tale franchigia varia in funzione del grado di parentela che intercorre tra donante e beneficiario. In particolare se il donatario è il coniuge o un parente in linea retta del donante, la franchigia è di 1.000.000 di euro; questo significa che l’imposta di donazione - pari al 4% - si applica solo alla parte eccedente detta soglia.
Se beneficiario invece è il fratello o la sorella del donante, l’imposta di donazione - pari in questo caso al 6% - si applica solo alla parte che supera l'importo di 100.000 euro.
Infine se se il donatario è un soggetto portatore di handicap (riconosciuto grave a sensi della legge 5.2.1992 n. 104), l’imposta di donazione si applica solo alla parte della base imponibile che eccede la franchigia di 1.500.000 di euro.
Per tutti gli altri soggetti non si applica alcuna franchigia, mentre le aliquote applicate sono pari al:
- 6% se beneficiari sono i parenti entro il quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale entro il terzo grado;
- 8% se beneficiari sono soggetti diversi da quelli sopra elencati.
Revoca atto di donazione
Abbiamo detto che una volta effettuata la donazione non si può più cambiare idea, a meno che anche l’altra parte - ossia il beneficiario - non sia d’accordo. La donazione può essere, invece, revocata su richiesta dell'autorità giudiziaria ma solo in casi specifici:
- quando il donatario si è macchiato di un grave reato nei confronti del donante o dei suoi congiunti (omicidio volontario, tentato omicidio ecc.). Si parla in questo caso di ingratitudine nei confronti del donante;
- il donante non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione (sopravvenienza di figli).
La revoca non è mai possibile nel caso si tratti di una donazione cosiddetta “remuneratoria”. Si definisce “remuneratoria” quella particolare donazione fatta col fine di sdebitarsi ad esempio per un aiuto ricevuto in passato: si dona una vettura o un quadro al proprio amico dal quale abbiamo ricevuto un sostegno in un momento difficile.
Così come non è mai revocabile la donazione fatta in relazione a un determinato matrimonio. In questo caso se il matrimonio non viene celebrato, la donazione perde chiaramente la sua efficacia.
Donazione o successione
La domanda che spesso ci si pone è: conviene trasferire da subito, attraverso la donazione, la proprietà di certi beni ai propri figli o ai propri nipoti ad esempio (l'immobile a Caio, il terreno a Sempronio e così via) o è meglio riportare tali disposizioni in un testamento (eventualmente in un testamento olografo) rinviando la devoluzione del patrimonio a dopo la morte?
Diciamo che in linea generale una soluzione vale l'altra. Va detto infatti che anche nel caso in cui si ricorresse alla donazione, non si potrebbe comunque privare gli eredi legittimi della quota minima spettante per legge. Gli eredi legittimi sono il coniuge o il partner in caso di unione civile e i figli (in mancanza di questi, genitori o nonni). Dunque il donante può disporre liberamente solo della quota "disponibile". Se un padre dona del denaro ad uno dei propri figli per acquistare un immobile, questa donazione viene considerata come un anticipo sulla sua eredità, ma solo con riferimento al calcolo della legittima.
E’ chiaro che se l’intento è quello di trasferire fin da subito la disponibilità di un bene immobile o di un capitale al proprio figlio, la soluzione migliore è ricorrere alla donazione.
Anche dal punto di vista fiscale non ci sono sostanziali differenze, visto che alla successione e alla donazione si applicano le medesime imposte, con l'unica differenza che nel caso della donazione il loro pagamento viene chiaramente anticipato nel tempo. Con la donazione, tuttavia, si può conseguire qualche beneficio fiscale, ad esempio quando un immobile che risulta seconda casa per i genitori viene donato al figlio trasformandosi in prima casa, con tutto ciò che ne consegue in termini di risparmio sulle imposte (Imu, Tasi, Irpef, ecc.).
Infine va detto che mentre le disposizioni riportate sul testamento possono essere modificate fino all’ultimo, quelle contenute nell’atto di donazione non possono essere più revocate una volta formalizzate davanti al notaio. Insomma una volta donato un bene non è più possibile tornare sui propri passi, a meno che il donatario non sia d’accordo a rinunciare. Approfondiremo questo aspetto della revoca in un paragrafo successivo.
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