Autocertificazione: cos'è, come funziona, esempi, moduli da scaricare
L’autocertificazione non è altro che una dichiarazione che l'interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i concessionari ed i gestori di pubblici servizi e con i privati.
- A cosa serve l’autocertificazione?
- Come funziona?
- Quali e quanti tipi di autocertificazione esistono
- Autocertificazione: le dichiarazioni sostitutive di certificazioni
- Autocertificazione: le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
- Autocertificazioni da scaricare
- Chi deve accettare l’autocertificazione
- L’autocertificazione può essere presentata anche ai privati?
- In quali casi l'autocertificazione non è sufficiente
- Che cosa non è autocertificabile
- Come si fa l’autocertificazione
- Quando serve l'autentica di firma?
- Quando è prevista l'imposta di bollo
- I documenti d’identità al posto dei certificati
- Chi può ricorrere alle autocertificazioni
- Le responsabilità di chi autocertifica
- Autentica di copia
- Legalizzazione di fotografie
- Impedimento per ragioni di salute
- Cosa fare se non viene accettata
A cosa serve l’autocertificazione?
Permette di sostituire i certificati richiesti dagli uffici della Pubblica Amministrazione, dei Gestori di Pubblici Servizi e delle aziende private con semplici dichiarazioni rese dalle persone interessate.
Come funziona?
Il cittadino dichiara, ad esempio, sotto la propria responsabilità:
- di essere residente in un certo luogo;
- di essere nato in una certa data preso un certo comune;
- di essere iscritto presso il Registro delle Imprese di una certa Camera di Commercio;
- di non avere riportato condanne penali.
Il tutto senza autenticare la firma e senza apporre marche da bollo.
Quali e quanti tipi di autocertificazione esistono
Le autocertificazioni possono essere di due tipi:
- le dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
- le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
Autocertificazione: le dichiarazioni sostitutive di certificazioni
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. 445/2000) sono dichiarazioni con cui il cittadino può attestare:
- dati anagrafici e di stato civile (autocertificazione dello di stato di famiglia, autocertificazione di residenza, luogo e data di nascita, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, ecc.);
- titoli di studio;
- qualifiche professionali (autocertificazione titolo di studio, titolo di specializzazione, esami sostenuti, iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni, appartenenza ad ordini professionali, ecc.);
- situazione reddituale, economica e fiscale (assolvimento degli obblighi contributivi, stato di disoccupazione, qualità di pensionato, possesso e numero del codice fiscale o partita IVA, ecc.);
- posizione giuridica (qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili, di non aver riportato condanne penali, di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento, ecc.);
- ecc.
Autocertificazione: le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
Con le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) il cittadino può autocertificare:
- tutte le condizioni;
- le qualità personali;
- i fatti (anche riferiti ad altre persone);
- di cui sia a diretta conoscenza.
Autocertificazioni da scaricare
- Autocertificazione generica
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione modello compilabile
- Autocertificazione di nascita
- Autocertificazione nascita figlio
- Autocertificazione stato di famiglia e residenza
- Autocertificazione di residenza
- Autocertificazione domicilio
- Autocertificazione vivenza a carico
- Autocertificazione convivenza
- Autocertificazione titolo di studio
- Autocertificazione diploma
- Autocertificazione laurea con esami
- Autocertificazione eredi senza testamento privati
- Autocertificazione stato di famiglia per successione editabile
- Autocertificazione eredi
- Autocertificazione unico erede
- Autocertificazione iscrizione Camera di Commercio
- Autocertificazione legale rappresentante
- Autocertificazione Casellario Giudiziale
- Autocertificazione carichi pendenti
- Autocertificazione regolarità fiscale
- Autocertificazione reddito presunto per prestazioni assistenziali e benefici economici
- Autocertificazione Iva agevolata 10
- Autocertificazione lavori edilizia libera
- Autocertificazione rinuncia assegni familiari
- Autocertificazione di vaccinazione
- Autocertificazione contachilometri
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con autenticazione firma
- Dichiarazione sostitutiva di chi non può firmare
- Dichiarazione datore di lavoro per dipendente
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per successione testamentaria
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio Inps generica
- Dichiarazione sostitutiva dell'avente titolo sull'immobile per forniture gas e luce
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il grado di parentela
Chi deve accettare l’autocertificazione
Per legge sono tenute ad accettare l'autocertificazione:- le Pubbliche Amministrazioni (enti locali, scuole e università, prefetture, Inps, Inail, camere di commercio, motorizzazione civile, Asl, ecc.);
- le Società che gestiscono servizi pubblici (aziende municipalizzate, Poste, Enel, ACI, Aziende del Gas, Rai, Ferrovie dello Stato, Telecom, Società Autostrade, ecc.);
Le amministrazioni pubbliche si riservano la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.
L’autocertificazione può essere presentata anche ai privati?
La risposta è si. Ma a tal proposito va sottolineata la grande novità introdotta dal Decreto Semplificazioni che di fatto ha imposto l'autocertificazione anche ai privati. In pratica banche, notai, avvocati, agenzie di servizi, ecc. non hanno più la facoltà, ma l'obbligo di accettare l'autocertificazione. In altri termini costoro non possono più rifiutarsi e soprattutto non possono più imporre al cittadino la produzione e la presentazione del relativo certificato.
I privati hanno tuttavia la possibilità di verificare la veridicità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni rese dal cittadino rivolgendosi direttamente alle Pubbliche Amministrazioni competenti. Per poter far questo è importante che l'autocertificazione rechi il nulla osta del dichiarante. Questo il
In quali casi l'autocertificazione non è sufficiente
Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati:
- pratiche per contrarre matrimonio,
- rapporti con l'autorità giudiziaria,
- atti da trasmettere all'estero.
Che cosa non è autocertificabile
Non è possibile ricorrere a dichiarazioni sostitutive di;
- certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE (che attestano la conformità di un prodotto alla normativa comunitaria che ne disciplina l’utilizzo), di marchi e brevetti;
- atto di notorietà per attestare informazioni che non rientrano nella propria conoscenza diretta o che riguardano manifestazioni di volontà (es. una dichiarazione d’impegno ovvero un’attestazione che abbia ad oggetto eventi o fatti futuri).
Come si fa l’autocertificazione
È sufficiente
- compilare un modello di autocertificazione tra quelli che Moduli.it mette a disposizione;
- riportare la formula sul modello di autocertificazione generica.
La dichiarazione così rilasciata va sottoscritta e non ha bisogno di bollo né di autentica della firma.
È importante ricordare che, mentre per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni è sufficiente una semplice sottoscrizione, le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e/o la domanda che le contiene, devono essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle – previa identificazione del richiedente – oppure trasmesse (via posta, fax, posta elettronica certificata) all’amministrazione competente allegando la fotocopia di un documento di identità.
Quando serve l'autentica di firma?
L’autentica della firma rimane necessaria, ad esempio, per le domande di riscossione di benefici economici da parte di altre persone (es. delega per riscuotere la pensione).
L'autentica della firma può essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali: notai, cancellieri, segretari comunali e funzionari incaricati dai sindaci, anche di comuni diversi da quello di residenza, nonché dal funzionario competente a ricevere la documentazione e dal funzionario incaricato dal gestore di pubblici servizi. L’autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo.
Quando è prevista l'imposta di bollo
Le dichiarazioni sostitutive sono esenti da imposta di bollo. L'esenzione è prevista anche per i certificati trasmessi d'ufficio da una pubblica amministrazione all'altra ovvero inviati all'interno della Pubblica Amministrazione stessa.
I documenti d’identità al posto dei certificati
L’esibizione di un documento d’identità o di riconoscimento (ad esempio carta d’identità, passaporto, patente di guida, libretto di pensione ecc.), a seconda dei dati che contiene, sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.
Chi può ricorrere alle autocertificazioni
Possono fare l’autocertificazione:
- i cittadini italiani;
- i cittadini dell'Unione Europea;
- i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.
Le responsabilità di chi autocertifica
Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l’autocertificazione. Le amministrazioni gli danno fiducia e al tempo stesso effettuano controlli sulla corrispondenza alla verità delle autocertificazioni.
In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato all’autorità giudiziaria, può subire una condanna penale e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l’autocertificazione.
Autentica di copia
Si può dichiarare che è conforme all’originale:
- la copia di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione;
- la copia di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio;
- la copia di documenti fiscali che debbono essere conservati dai privati.
Non è più necessario, quindi, far autenticare le copie di questi documenti in Comune o presso l’amministrazione a cui devono essere consegnati, ma è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà firmata davanti al dipendente addetto oppure presentata o inviata con la fotocopia del documento d’identità.
Se l'atto originale è depositato presso un notaio, solo quest'ultimo può rilasciare la copia autentica.
Legalizzazione di fotografie
Le amministrazioni competenti al rilascio dei documenti personali (passaporto, patente di guida, porto d'armi, licenza di caccia, licenza di pesca; licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, ecc.) devono legalizzare direttamente le fotografie.
L’interessato può anche rivolgersi presso un qualsiasi Comune.
Per maggiori informazioni si rimanda alla lettura dell’articolo “Legalizzazione fotografie: quando e come richiederla”.
Impedimento per ragioni di salute
Quando una persona non è in grado di rendere una dichiarazione a causa di un temporaneo impedimento per ragioni di salute, un parente prossimo (il coniuge o in sua assenza i figli o, in mancanza, un altro parente fino al terzo grado) può fare una dichiarazione nel suo interesse.
In questo caso la dichiarazione va resa, indicando l’esistenza di un impedimento temporaneo per ragioni di salute, davanti al pubblico ufficiale che accerta l’identità della persona che ha fatto la dichiarazione:
- modello di dichiarazione di chi non sa o non può firmare;
- modello di dichiarazione resa dal genitore o dal tutore.
Cosa fare se non viene accettata
Il dipendente pubblico che non accetta la dichiarazione sostitutiva nei casi in cui la legge ne prevede la possibilità, o che richiede certificati o atti di notorietà nei casi in cui ha invece l’obbligo di accettare le dichiarazioni sostitutive, incorre in violazione dei doveri d’ufficio e sarà quindi soggetto a conseguenze disciplinari.
In caso di rifiuto il cittadino dovrà accertare chi è il responsabile del procedimento e richiedere per iscritto i motivi del mancato accoglimento. Entro 30 giorni deve essere fornita una risposta scritta sulle motivazioni del rifiuto.
Se il pubblico ufficiale o il responsabile del procedimento non comunica entro i suddetti termini le ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i presupposti per le sanzioni (reclusione o multa) previste dall'art. 328 del Codice penale per "omissioni" o "rifiuto d'atti d'ufficio" (leggi "Autocertificazione: cosa fare se non viene accettata").