L'autocertificazione: istruzioni per l'uso
Data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti politici e civili, stato civile, situazione economica, titolo di studio, stato di disoccupazione possono essere comprovati non soltanto nei rapporti con la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (comuni, province, regioni, camere di commercio, motorizzazione civile, prefetture, tribunali, inps, scuole e università, asl, ecc.) e con i gestori di SERVIZI PUBBLICI (trasporto urbano, gestione edifici pubblici, fornitura acqua, fornitura gas, ecc.), ma anche con i PRIVATI, mediante semplici dichiarazioni sottoscritte dall'interessato, in sostituzione delle tradizionali certificazioni.
Il cittadino assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000. Se dal controllo effettuato dall’Amministrazione Pubblica emerge che il contenuto delle dichiarazioni non è veritiero, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa.
Se un dipendente non accetta l'autocertificazione commette violazione dei doveri d'ufficio e potrà essere segnalato all'Amministrazione di appartenenza per le relative sanzioni.
Le dichiarazioni sostitutive possono essere di due tipi:
- dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. 445/2000);
- dichiarazioni sostitutive di atto notorio (art. 47 D.P.R. 445/2000).
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni consentono a chi ne fa uso di sostituire certificazioni amministrative relative a fatti, stati e qualità risultanti dai pubblici registri.
Possono avvalersi dell'autocertificazione:
- i cittadini italiani;
- i cittadini dell'Unione Europea;
- i cittadini dei Paesi Extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno (solo per i dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici).
Non si possono autocertificare:
- Certificati medici, sanitari e veterinari
- Certificati di conformità CE Certificati di marchi e brevetti
- Certificato di iscrizione nelle liste elettorali, relativamente al procedimento elettorale, cioè se la certificazione occorre:
- a corredo dell’accettazione della candidatura in una lista per le elezioni;
- a corredo della firma che il cittadino appone per sostenere una lista di candidati alle elezioni, o una proposta di referendum, o una proposta di legge di iniziativa popolare.
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale dei certificati che sostituiscono.
Per i privati (banche, assicurazione, agenzie di servizi, ecc.) non è più una facoltà, bensì un obbligo accettare l'autocertificazioni anagrafiche e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio. Infatti l'art. 30-bis del D. L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, noto come Decreto Semplificazioni, ha introdotto una significativa innovazione in materia di autocertificazione, rendendola valida e obbligatoria, non più soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma anche nei rapporti tra privati, senza alcuna distinzione.
I privati al fine di verificare la veridicità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, possono rivolgersi direttamente alle Pubbliche Amministrazioni competenti in merito ai singoli dati che, ai sensi dell'art. 71 comma 4 del dPR 445/2000, dovranno obbligatoriamente (e gratuitamente) rispondere alle richieste di verifica se corredate dal nulla osta del dichiarante, anche con mezzi telematici. Questo il
La dichiarazione sostitutiva di certificazione deve essere firmata dall'interessato; la firma non deve essere autenticata e quindi è esente da imposta di bollo. Se la dichiarazione non viene firmata in presenza del funzionario occorre allegare la fotocopia non autenticata di un documento di identità valido.
L'autocertificazione può essere presentata:
- di persona;
- per lettera o fax, allegando la fotocopia del documento d'identità della persona che l'ha firmata;
- se una persona non è in grado di rendere una dichiarazione per motivi di salute, può farlo un parente prossimo (il coniuge, i figli o altri parenti fino al terzo grado). In questo caso la dichiarazione va resa davanti al pubblico ufficiale, indicando l'impedimento temporaneo per ragioni di salute. Il pubblico ufficiale deve accertarsi dell'identità della persona che ha fatto la dichiarazione.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è il documento con cui si possono dichiarare numerose situazioni che ci riguardano o che riguardano altre persone, in tutti quei casi in cui non possiamo ricorrere all’autocertificazione e che non sono in possesso delle amministrazioni pubbliche.