Lettera rinuncia incarico: fac simile WORD
Descrizione
La lettera rinuncia all'incarico per motivi personali viene utilizzata quando il professionista (avvocato, architetto, geometra, commercialista, consulente del lavoro, lavoratore freelance, ecc.) intende interrompere il rapporto con il proprio cliente a causa di fattori che non gli consentono di portare a termine l'incarico.
Rinuncia incarico professionale: quando comunicarla
Gli elementi che possono indurre un qualsiasi professionista a rinunciare all'incarico ricevuto sono tanti:
- il cliente nonostante i ripetuti solleciti tarda a consegnare la documentazione, oppure
- il cliente si rende costantemente irreperibile, oppure
- il cliente non paga gli onorari pattuiti contrattualmente, oppure
- il cliente utilizza espressioni offensive o sconvenienti, oppure
- il cliente non fornisce chiarimenti in merito alle richieste avanzate dal professionista
- ecc.
Nel merito c'è da dire che il rapporto fra cliente e professionista è basato sulla fiducia reciproca fra le parti, per cui se questa dovesse venire meno, il professionista può legittimamente inviare al cliente una comunicazione scritta attraverso la quale manifestare la propria intenzione di rinunciare all'incarico ricevuto.
Chiaramente la stessa cosa potrebbe fare il cliente nel caso in cui fosse il professionista a rendersi responsabile di certi comportamenti: si discosta dalle istruzioni ricevute dal cliente, non informa il cliente in merito a certe circostanze sopravvenute, adotta provvedimenti poco chiari e trasparenti, ecc. Dal nostro portale è possibile scaricare questo
Disponibili anche alcuni modelli specifici per
La risoluzione del rapporto di lavoro può intendersi con effetto a partire da una certa data (così come stabilisce il contratto di mandato), oppure con effetto immediato nel caso in cui intervenga una giusta causa.
La lettera rinuncia incarico va trasmessa mediante raccomandata a.r. ovvero a mezzo posta elettronica certificata (PEC), soprattutto se l’incarico deve essere proseguito da altro professionista.
Rinuncia incarico professionale: quali effetti
Il codice deontologico degli architetti italiani stabilisce, ad esempio, che fatto salvo quanto previsto dalla legge o dall’accordo stipulato, in caso di rinuncia all’incarico, l'architetto deve concedere al cliente un preavviso e deve metterlo in condizione di non subire pregiudizio. Ma chiaramente questo principio può valere per qualsiasi altro rapporto professionale.
Così anche l'avvocato, infatti, deve concedere al proprio assistito un congruo preavviso, deve informare il giudice (se il processo è in corso) e deve fornire al professionista che subentra tutte le informazioni utili per la difesa (atti, documenti, ecc.).
Il professionista naturalmente può non pretendere nulla in termini di onorario e rimborso spese oppure può inviare al cliente la nota spese relativa al compenso maturato per l’attività prestata sino a quel momento.
Da parte sua il cliente deve provvedere in tempi ragionevoli a nominare un altro professionista (ad es. un nuovo commercialista), diversamente chi ha comunicato la rinuncia all'incarico non può considerarsi in alcun modo responsabile per la mancata successiva assistenza (ad es. per la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, mancata liquidazione dell'IVA ecc.).
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