Contratto prestazione professionale architetto
Le due versioni della lettera di incarico professionale architetto disponibili in questa scheda sono state predisposte rispettivamente dal Consiglio Nazionale e della Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti PPC e dalla Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti del Veneto.
Si tratta di modelli dal contenuto meramente indicativo e certamente non esaustivo; in definitiva un contratto tipo architetto cliente da utilizzare come semplice traccia, da modificare e personalizzare a proprio piacimento.
Perché un contratto architetto
Ricordiamo che la Legge 4.8.17, n. 124 ha introdotto l’obbligo per i professionisti (avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, ecc.) del contratto - preventivo di spesa in forma scritta. In altri termini al momento del conferimento dell'incarico, il professionista deve informare obbligatoriamente il cliente, in forma scritta o digitale, circa il grado di complessità del lavoro che gli viene affidato, la misura del compenso e di tutti gli altri oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico e gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell’attività professionale.
Tale obbligo è previsto anche dal codice di deontologia professionale degli architetti, che al comma 1 dell'art. 24 stabilisce "È fatto obbligo da parte del Professionista la stipula del contratto completo di preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali da sottoscrivere dalle parti."
Cosa deve contenere la lettera di incarico professionale architetto
In linea generale il contratto architetto disciplina il contenuto ed i limiti dell’affidamento d'incarico e delle facoltà di rappresentanza dell’architetto, nonché i compensi pattuiti.
Il contratto deve riportare innanzitutto i dati anagrafici dei soggetti contraenti. Dell’architetto va specificato anche il numero di iscrizione all’Ordine, l’indirizzo dello studio professionale, il ruolo con cui agisce (libero professionista in proprio; rappresentante del gruppo professionale, ecc.) e gli estremi della polizza assicurativa.
Quindi va specificata l’attività richiesta all’architetto (progettazione, progettazione e direzione dei lavori, adeguamento funzionale ed impiantistico, ristrutturazione, ampliamento, edificazione, responsabilità delle sicurezza in fase di progettazione, responsabilità della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo statico, collaudo tecnico-amministrativo, ecc.), l’oggetto (edificio, appartamento, ecc.) e l’ubicazione dei lavori.
Occorre quindi precisare quelli che sono gli obblighi del committente. In particolare questi è tenuto a fornire all’architetto tutte quelle informazioni e quei documenti necessari (specificarne l’elenco) per la corretta esecuzione delle prestazioni professionali definite. Se del reperimento di taluni certificati o elaborati mancanti, ma utili all’espletamento dell’incarico, dovrà occuparsene direttamente il professionista o un suo incaricato, sulla lettera di incarico professionale architetto dovranno essere definite anche le misure dei compensi riconosciuti per queste ulteriori attività, oltre ai relativi rimborsi spese. Il committente, inoltre deve fare sempre riferimento al professionista, informandolo di ogni azione svolta o che abbia intenzione di svolgere, di qualsiasi tipo, purché connessa con l’opera oggetto di incarico.
Il contratto architetto deve anche disciplinare obblighi e facoltà previsti per il professionista. Così l’architetto pur operando in piena autonomia deve sempre richiedere il consenso esplicito del committente in merito ad eventuali variazioni al progetto concordato ed approvato dal cliente stesso; così come deve rendere sempre edotto il committente sulle conseguenze delle sue disposizioni, soprattutto su scadenze, qualità e costi. Egli deve sempre agire con diligenza cercando di dissuadere il cliente dal prendere iniziative o formulare esigenze inadeguate, inattuabili o illegali. L’architetto rappresenta, se espressamente autorizzato, il committente verso terzi (enti pubblici, altri imprenditori, fornitori ecc.) nell’ambito di tutte le attività legate all’espletamento del suo mandato. Ciò nonostante è tenuto a considerare confidenziali e riservate tutte le informazioni di cui dovesse venire in possesso.
Sulla responsabilità dell’architetto va precisato che egli è tenuto a risarcire il committente per i danni diretti derivati da colpe o difetti gravi nell’adempimento del proprio mandato. Non è invece responsabile per le prestazioni fornite da terzi soggetti che hanno una relazione diretta col committente.
Un nota anche sui diritti d’autore: la parti potrebbero convenire che all’architetto, oltre ai diritti d’autore sull’opera che ha firmato, spetti anche la proprietà del progetto della medesima.
Un articolo ad hoc del contratto architetto è dedicato alla determinazione dei compensi e delle relative modalità di pagamento.
In merito a “revoca e recesso”, il contratto architetto stabilisce che se il committente revoca il mandato, è tenuto a corrispondere al professionista i compensi per le prestazioni svolte fino al momento della revoca, come pure tutte le eventuali spese sostenute e documentate. Se l’incarico professionale viene revocato per cause non imputabili al professionista, a quest’ultimo dovrà essere corrisposto oltre al compenso maturato anche una maggiorazione pari al 20% dell’ammontare complessivo delle prestazioni non svolte.
Se l’architetto recede dal mandato, per giusta causa, il committente deve corrispondergli i compensi per le prestazioni svolte contrattualmente fino alla data della recessione e rimborsare tutte le spese documentate e sostenute. Se invece il recesso avviene senza giusta causa, il committente ha diritto al risarcimento dei danni comprovati.
Se il professionista per morte o impedimento non è in grado di fornire le prestazioni concordate, l'incarico professionale architetto si riterrà risolto. Se invece ritarda l’esecuzione di determinate mansioni (ad es. la presentazione degli elaborati in comune) oltre un certo termine stabilito, per cause imputabili a lui stesso, verrà applicata una penale nella misura stabilita dal contratto stesso.