Adozioni internazionali: istanza di rimborso spese

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 12/04/2010

I genitori, residenti in Italia, che hanno adottato uno o più minori stranieri, per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia nel corso del 2021, possono presentare istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per l’adozione (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Luglio 2009).

Le istanze di rimborso, contenenti la firma di entrambi i coniugi, potranno essere presentate fino alle ore 23:59 del 5 marzo 2022, attraverso il portale on line “Adozione Trasparente” (QUI) tramite autenticazione con SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) di uno dei coniugi. È richiesto il livello di SPID 2.

L'istanza di rimborso deve essere corredata dei seguenti documenti:

  • a) copia dell'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente in Italia del/i minore/i, rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali;
  • b) copia delle certificazioni rilasciate, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante tutte le spese sostenute dai genitori adottivi;
  • c) copia completa della/e dichiarazione/i dei redditi (mod. UNICO o mod. 730) relativa/e all'anno di autorizzazione all'ingresso del minore in Italia (antecedente quello di presentazione della domanda di rimborso) da cui si possa evincere l'ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate in deduzione in più anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazioni dei redditi riferiti a tali anni;
  • d) nel caso in cui l'istante presenti la dichiarazione dei redditi in via telematica un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformità della dichiarazione dei redditi allegata a quella che verrà trasmessa nei termini previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,all'Agenzia delle entrate;
  • e) nel caso in cui l'istante non abbia presentato la dichiarazione dei redditi in quanto rientrante in una delle fattispecie di esonero, previste dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'ammontare complessivo del reddito conseguito nell'anno di autorizzazione all'ingresso del minore in Italia (antecedente a quello di presentazione della domanda di rimborso);
  • f) nel caso in cui l'adozione sia stata conclusa senza l'assistenza di un ente autorizzato, un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (corredata dalla documentazione contabile giustificativa), attestante che le spese per le quali si chiede il rimborso sono state sostenute e sono riferibili alla procedura adottiva indicata nell'autorizzazione all'ingresso di cui alla lettera a);
  • g) autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui l'istante dichiara di non aver richiesto, ne' intende presentare domanda per ottenere altro contributo da parte di organi regionali o provinciali.

In caso di adozione pronunciata all'estero, riconosciuta in Italia ai sensi dell'art. 36, comma 4 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, all'istanza di rimborso deve essere allegata copia del provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni territorialmente competente, nonchè copia completa della/e dichiarazione/i dei redditi (mod. UNICO o mod. 730) relativa/e all'anno antecedente quello di presentazione della domanda di rimborso, da cui si possa evincere l'ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate in deduzione in più anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazione dei riguardanti tali anni.

L'ammontare delle spese rimborsabili è pari a: a) il 50% (fino ad un limite massimo di 6.000,00 euro) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino a 35.000,00 euro; b) il 30% (fino ad un limite massimo di 4.000,00 euro) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo compreso tra 35.000,00 euro e 70.000,00 euro.

Dall'ammontare del rimborso calcolato verrà sottratto il contributo forfettario di 1.200,00 euro erogato ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2007.

Il rimborso viene erogato a carico del capitolo 538, denominato “Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali”, previa verifica della congruità delle disponibilità del Fondo medesimo e nel caso in cui l'ammontare dei rimborsi, sulla base delle domande accolte in funzione del procedimento di cui all'art. 2, superi le disponibilità del Fondo, si procederà alla rideterminazione dei rimborsi che dovrà essere effettuata in misura proporzionale alla percentuale in eccesso rispetto alle predette disponibilità.

L'importo del rimborso ricevuto non e' soggetto ad imposizione fiscale.

Pubblicato il 12/04/2010   Foto: Flickr
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