Come farsi rappresentare davanti al Giudice di pace
Nel giudizio davanti al Giudice di pace le parti possono, a norma dell'art 317 del codice di procedura penale, farsi rappresentare da una persona di fiducia munita di mandato scritto. Dal nostro portale si possono scaricare alcuni fac simile di delega Giudice di pace.
La persona che si presenterà in udienza (delegato) dovrà dunque portare con sè questa delega firmata dal ricorrente (delegante), accompagnata da una copia del documento di riconoscimento.
L'art. 317 c.p.p. non richiede che la delega conferita con scrittura privata sia autenticata, mentre il giudice deve procedere solo ad una verifica formale del mandato senza accertare la presenza di un eventuale impedimento in ragione del quale il mandato è stato rilasciato.
Se non si vuole ricorrere alla scrittura privata si può rilasciare il mandato semplicemente riportando in calce all'atto di citazione la dicitura "Per delega" con firma del delegane.
Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.
Naturalmente il giudice può ordinare la comparizione personale delle parti allo scopo di controllare l'autenticità del mandato o per esperire il tentativo di conciliazione ai sensi del primo comma dell'art. 320 del c.p.c..
Ricordiamo che davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente, dunque senza l'assistenza tecnica di un legale, nelle cause il cui valore non eccede € 1.100,00.