Contratto prestazione occasionale PDF

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 03/04/2025
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Fac simile di contratto con cui un professionista, un'impresa o un'associazione conferisce ad un soggetto l’incarico di svolgere una prestazione di tipo occasionale, ai sensi dell’art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (CpO o PrestO).

Le prestazioni di lavoro occasionale

Per garantire legalità alle prestazioni lavorative estremamente sporadiche e occasionali, si è reso necessario introdurre degli strumenti alternativi. Sono stati così introdotti il "libretto famiglia" (LF), utilizzato da persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o professionale, e i "Contratti di prestazione Occasionale" (conosciuti anche con le sigle CpO o PrestO), ad uso e consumo di imprenditori e professionisti.

In particolare il Contratto di prestazione Occasionale consente ad imprese e professionisti di acquisire prestazioni di lavoro occasionali. Queste ultime possono definirsi tali se rispettano i seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno in cui vengono svolte:

  • ciascun prestatore non può percepire compensi superiori a 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei committenti. In altre parole i limiti economici previsti per le prestazioni occasionali si considerano rispettati se il sig. Rossi svolge ad esempio prestazioni per conto dei committenti A, B e C e percepisce da ciascuno rispettivamente 2.000, 1.500 e 1.500 euro (tot. 5.000 euro). Tuttavia tale soglia viene calcolata sulla base del 75% dell’importo dei compensi, se il lavoratore:
    - è titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità;
    - è un giovane con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
    - è una persona disoccupata;
    - è una persona che percepisce prestazioni integrative del salario, reddito di inclusione (REI), ovvero altre prestazioni di sostegno del reddito; 
  • ciascun committente non può erogare compensi superiori a 10.000 euro, con riferimento alla totalità dei lavoratori (il limite è stato innalzato con la Legge di Bilancio 2023). Dunque in questo caso i limiti economici possono considerarsi rispettati se il committente Bianchi per le prestazioni occasionali ricevute dai lavoratori A, B, C e D eroga a ciascuno compensi rispettivamente di 2.000, 2.800, 2.500 e 2.700 euro (tot. 10.000 euro); 
  • ciascun lavoratore non può percepire dallo stesso committente compensi complessivamente superiori a 2.500 euro

Questi importi sono da considerarsi al netto dei contributi Inps, dei premi assicurativi Inail e dei costi di gestione.

Ma c'è un ulteriore soglia da rispettare: ogni prestatore non può svolgere più di 280 ore nel corso di uno stesso anno. Se questa soglia viene superata o se il prestatore percepisce nel corso di un anno più di 2.500 euro da uno stesso committente, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

Ricordiamo anche che il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 66/2003.

Attenzione: il committente non può far ricorso ai Contratti di Prestazione Occasionale (CpO) se il lavoratore risulta già assunto o comunque ha in corso con lui o la sua azienda una collaborazione coordinata e continuativa. Lo stesso divieto vale anche se il lavoratore aveva questo tipo di rapporti con il committente nei sei mesi precedenti.

Inoltre la prestazione occasionale non va confusa con il lavoro autonomo occasionale. Infatti 
pur essendo entrambe attività non continuative e non abituali, il lavoro autonomo occasionale è esercitato senza alcun vincolo di subordinazione o di coordinamento, mentre la prestazione occasionale viene svolta sotto la direzione di un committente. Approfondimento nel post che abbiamo dedicato alla differenza tra prestazione occasionale e lavoro autonomo occasionale.

Contratto di prestazione occasione: utilizzo della piattaforma Inps

Tutta la gestione delle funzioni relative alle prestazioni occasionali (dalla registrazione agli adempimenti successivi) avviene attraverso un'apposita sezione del sito predisposta dall’Inps; è sufficiente, partendo dall'home page (www.inps.it), effettuare il seguente percorso:

> Prestazioni e Servizi > Trova la tua Prestazione
> Selezionare "lavoratori" e premere sul pulsante "Avanti"
> Selezionare la voce "Assunzione e collaborazioni" e premere sul pulsante "Trova le prestazioni e i servizi"
> Cliccare sulla scheda "Contratto di Prestazione Occasionale"

Prestatori e utilizzatori possono avvalersi del servizio offerto dal Contact Center Inps, raggiungibile da rete fissa (803 164), da telefonia mobile (06 164 164) e attraverso internet (Voip e Skype). In alternativa possono accedere, autonomamente o tramite intermediari (commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.) ed enti di patronato, alla piattaforma telematica predisposta dall'Inps. In tutti i casi devono risultare in possesso dello SPIDCIE (Carta di identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi).

Contratto di prestazione occasionale: le assicurazioni obbligatorie

Il prestatore, al pari di un qualsiasi lavoratore dipendente, ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I contributi sono interamente a carico del committente ed accreditati dall'Inps con riferimento alla posizione assicurativa del prestatore presso la Gestione Separata.

Contratto di prestazione occasionale: a chi è rivolto

Abbiamo detto che il contratto di prestazione occasionale (CpO) è lo strumento con cui un soggetto acquisisce in maniera occasionale o saltuaria le prestazioni lavorative di un terzo. Nel rispetto di quanto stabilito nei paragrafi precedenti, possono far ricorso ai CpO i professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e le pubbliche amministrazioni.

In via generale, è stata ampliata la platea di utilizzatori del Contratto di prestazione occasionale, consentendone il ricorso agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (elevando, così, il precedente limite di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato).

Le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo possono utilizzare il Contratto di prestazione occasionale per la remunerazione delle attività lavorative rese anche da lavoratori non appartenenti alle categorie di soggetti di cui al comma 8 del medesimo articolo 54-bis.

E’ però vietato l’accesso alle prestazioni occasionali da parte delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive del settore turismo che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Non è possibile il ricorso al Contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese operanti nel settore agricoltura.

Non è possibile altresì ricorrere al contratto di prestazioni occasionali:

  • nel settore dell'edilizia, delle attività di escavazione, di lavorazione di materiale lapideo, delle miniere, cave e torbiere;
  • nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Qualora queste disposizioni venissero violate, l’utilizzatore verrebbe condannato al pagamento di una sanzione il cui importo andrebbe da € 500,00 a euro € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

La stessa sanzione potrebbe essere comminata nel caso in cui l’utilizzatore omettesse di compiere la comunicazione preventiva all’Inps delle prestazioni da effettuarsi (si legga il paragrafo successivo).

Contratto di prestazione occasionale: misura e modalità di erogazione dei compensi

Le parti sono libere di determinare il compenso spettante al prestatore di lavoro, l'importante è che non si scenda al di sotto della soglia minima prevista dalla legge di 9,00 euro l'ora, salvi i diversi limiti previsti per il settore agricolo. Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore a 36 euro, ciò anche nel caso in cui il prestatore sia stato impiegato, ad esempio, per 3 ore soltanto.

Il committente oltre ad erogare il compenso in favore del prestatore, è tenuto al pagamento dei seguenti oneri:

  • contribuzione IVS alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0 %;
  • premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5 %.

Facciamo un esempio: il "lavoratore Rossi" viene impiegato dal "committente Bianchi" per complessive 8 ore remunerate alla tariffa di 10 euro l'ora. Stando all'esempio quest'ultimo dovrà corrispondere al prestatore 80 euro e contestualmente versare contributi Inps per 26,40 euro e Inail per 2,80 euro. Sui versamenti complessivi effettuati dal "committente Bianchi" sono trattenuti dall’Inps gli oneri di gestione nella misura dell’1%.

Perché l’Inps possa procedere al pagamento è necessario che l’utilizzatore (o committente) abbia preventivamente costituito un portafoglio telematico, versando la provvista necessaria a coprire compenso, oneri contributivi, assicurativi e di gestione.

Tale provvista può essere versata tramite il “modello F24 Elementi identificativi (ELIDE)”, su cui vanno riportati:

  • il codice fiscale e i dati identificativi dell’utilizzatore (nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio fiscale);
  • la lettera “I” in corrispondenza del campo “tipo”;
  • la “causale di pagamento” in corrispondenza del campo “codice”. Ora per il Contratto di prestazione occasionale (Cpo), la causale è “CLOC”. 

Nel campo “elementi identificativi” non va riportato nulla. Non rimane a questo punto che completare la compilazione del modello, inserendo “l’anno di riferimento” (ossia quello del versamento”) e l’importo che si intende versare. Non è possibile compensare l’importo con crediti vantati nei confronti dell’erario.

In alternativa l’utilizzatore può versare l’importo con carta di credito o bancomat attraverso “pagoPA” di Agid, un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. La funzionalità è accessibile esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti Inps.

Ma quanto occorre versare? Come si è visto, nel caso del “libretto di famiglia” l’importo è pari a 10 euro o multipli di 10. Nel caso, invece, del Contratto di prestazione occasionale, la misura dei versamenti è individuata liberamente dall’utilizzatore.

E il prestatore quando e come viene remunerato? Il compenso viene corrisposto dall'Inps entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui le prestazioni sono state svolte. Il pagamento viene erogato attraverso una delle seguenti modalità:

  1. bonifico su conto corrente bancario indicato al momento della registrazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione; 
  2. bonifico bancario domiciliato entro lo stesso termine (il costo dell'operazione, pari a 2,60 euro, è a carico del prestatore);
  3. tramite sportello postale presentando la ricevuta di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore.

Attenzione perché in caso di errata indicazione dell’Iban, l’Inps è esente da ogni forma di responsabilità per l’erogazione del compenso ad un soggetto diverso dal prestatore.

Contratto di prestazione occasionale: come attivarlo

Almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, il committente, avvalendosi della piattaforma informatica messa a disposizione dall'Inps, è chiamato a fornire le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • la misura del compenso pattuita;
  • il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
  • la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
  • il settore di impiego del prestatore;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

Deve, inoltre, specificare se il prestatore:

  • è titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • ha meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • è disoccupato;
  • percepisce prestazioni integrative del salario, reddito di cittadinanza, ovvero altre prestazioni di sostegno del reddito.

Se per un qualsiasi motivo il prestatore si rende indisponibile (rifiuta il lavoro, si ammala, ecc.), il committente può revocare la dichiarazione precedentemente inoltrata, ma deve farlo entro tre giorni dalla data in cui la prestazione stessa si sarebbe dovuta svolgere. Di tale revoca, il prestatore ne riceve notifica tramite mail o SMS, oltre che su MyInps. Se il committente non rispetta questi termini, l'Inps provvede a trattenere la somma relativa al compenso pattuito tra le parti e a pagare il prestatore, indipendentemente dal fatto che la prestazione quest'ultimo l'abbia svolta o meno. Contestualmente provvede anche a versare in suo favore i contributi previdenziali e INAIL.

Il prestatore, sempre attraverso la piattaforma dell'Inps, può confermare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa entro i 3 giorni successivi. Da questo momento l’utilizzatore non ha alcuna possibilità di revocare la prestazione lavorativa.

E' importante sottolineare che sulle revoche comunicate, l'Inps e l'Ispettorato del Lavoro possono eseguire dei controlli automatici e nel caso provvedere ad applicare le sanzioni previste in materia di lavoro nero qualora risulti che la prestazione di lavoro sia stata effettivamente svolta.

Fac simile contratto prestazione occasionale: quali informazioni specificare

Sul modulo di contratto vanno innanzitutto riportati i dati anagrafici e fiscali del committente e del prestatore, specificando che le prestazioni di quest'ultimo sono da intendersi come lavoro occasionale, dunque saltuario e non continuativo, ai sensi dell’art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

L'altro aspetto da rimarcare sul contratto è l'affermazione del prestatore circa il non superamento del limite annuo di euro 5.000 per effetto del cumulo dei compensi derivanti dal contratto da sottoscrivere e da altri incarichi di lavoro occasionale. Tale aspetto deve emergere da una specifica

a firma del prestatore di lavoro e da allegare al contratto. In pratica il prestatore dichiara di non superare il limite annuo di euro 5.000 per effetto del cumulo dei compensi derivanti dal presente e da altri incarichi di lavoro occasionale, mentre il Committente, con riferimento alle prestazioni rese nei suoi confronti, dichiara che il compenso erogato in favore del prestatore è inferiore a 2.500 euro nell'anno civile.

Chiaramente occorre specificare:

  • il tipo di attività da svolgere;
  • il periodo di lavoro e il numero complessivo di ore (il prestatore occasionale non può svolgere più di 280 ore nel corso dello stesso anno);
  • il corrispettivo pattuito.

A tal riguardo va precisato che il corrispettivo dell'opera prestata può essere liberamente determinato dalle parti, ma comunque non inferiore alla soglia minima di 9 euro l'ora (salvi i diversi limiti previsti per il settore agricolo). Inoltre il compenso giornaliero non può essere più basso di 36 euro, anche nel caso in cui il prestatore dovesse lavorare per un monte ore inferiore a 4.

Al compenso netto erogato in favore del prestatore, si aggiunge il pagamento dei contributi previdenziali (33,0%) e dell'assicurazione contro gli infortuni (INAIL - 3,5%). 

Con la sottoscrizione di questa scrittura privata il committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento che renda non proseguibile il rapporto fiduciario instaurato. In ogni caso il recesso deve essere comunicato nel rispetto del termine di pravviso indicato sul contratto.

Nel caso in cui fosse il privato ad avvalersi di una prestazione occasionale (ad es. per lavori di giardinaggio o per ripetizioni di matematica al proprio figlio), occorrerebbe far uso di questa 

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