Contratto di distribuzione in esclusiva: PDF
Descrizione
Il contratto di esclusiva commerciale è un accordo tra due parti in cui una parte (il fornitore o produttore) concede all'altra parte (il distributore o rivenditore) l'esclusiva per la vendita di determinati prodotti o servizi in una determinata area geografica o per un periodo di tempo specifico. I modelli di contratto di distribuzione in esclusiva presenti in questa scheda sono stati tratti dai siti ufficiali di Apindustria Confimi Vicenza e di Confindustria Emilia.
Contratto di distribuzione in esclusiva: cosa deve specificare
I modelli sono divisi in sezioni e articoli. Quelli a cui porre particolare attenzione riguardano:
- l'oggetto del contratto, quindi l'esatta definizione dei prodotti affidati alla commercializzazione esclusiva e delle relative condizioni di vendita, la possibilità di limitare o estendere le categorie di prodotti oggetto del contratto, la possibilità di modificare le caratteristiche dei prodotti, ecc.;
- il territorio in cui verrà effettuata la distribuzione e la vendita dei prodotti del fabbricante/fornitore;
- gli obblighi del distributore, come ad esempio, il fatto di rispettare le istruzioni e le direttive comunicate dal fabbricante/fornitore, di mantenere una efficiente organizzazione di mezzi e di personale e delle strutture adeguate, di effettuare ordinativi secondo le modalità ed i termini previsti dallo stesso contratto, di rispettare i termini di pagamento delle forniture, di utilizzare il marchio dei prodotti, ecc.;
- la durata del contratto, ossia il periodo di validità dell'esclusiva commerciale con chiara evidenza della data di inizio e della data di scadenza;
- le condizioni di risoluzione, nel senso che devono essere stabiliti i termini e le condizioni in base alle quali il contratto può essere risolto anticipatamente da entrambe le parti. Questo può includere periodi di preavviso e sanzioni per la violazione del contratto;
- la confidenzialità e la proprietà intellettuale. Il contratto deve affrontare le questioni legate alla confidenzialità delle informazioni commerciali e alla proprietà intellettuale, compresi marchi, brevetti e diritti d'autore;
- il divieto di concorrenza, nel senso che il distributore non può immettere sul mercato prodotti che, per natura, qualità, provenienza o prezzo, possano ingenerare confusione sul mercato e/o indurre in inganno il pubblico circa la provenienza degli stessi, così come non può svolgere, direttamente od indirettamente, alcuna attività in concorrenza con il fabbricante/fornitore;
- la legge applicabile e il foro competente. Il contratto deve stabilire quale legge regolerà il contratto e quale tribunale avrà giurisdizione in caso di controversie.
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