Ricorso multa passo carrabile
In questa scheda è disponibile un fac simile che l'automobilista può utilizzare nel caso in cui intenda proporre un ricorso al Prefetto contro una multa passo carrabile che ritiene ingiusta. Il modello è disponibile nei formati Word e Pdf.
Multa passo carrabile: cosa prevede il CdS
Nel momento in cui il proprietario del fabbricato, del negozio o del garage ha ottenuto l'autorizzazione dal comune e ha regolarmente esposto il cartello passo carrabile, nessuno può sostare nell'area antistante interessata, a meno che non si tratti di una breve fermata temporanea, ad esempio per carico e scarico merce.
Dunque chi sosta davanti ad un passo carrabile commette una infrazione per divieto di sosta, sanzionato dall'art. 158 del Codice della Strada. Tale articolo, infatti, al coma 2 lettera A) stabilisce che "la sosta di un veicolo è inoltre vietata allo sbocco dei passi carrabili".
La sanzione amministrativa, in questi casi, va da euro 25 a 100 euro per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da 42 a 173 euro per i restanti veicoli.
Ma non è tutto perché le forze di polizia possono anche disporre la rimozione forzata auto.
Non sono invece previste decurtazioni di punti dalla patente.
Ricorso multa passo carrabile: quando è possibile
Innanzitutto è possibile ricorrere contro la multa passo carrabile se la relativa segnaletica apposta sul cancello, sulla parete o sulla serranda non è conforme alle prescrizioni previste dalla legge. Ricordiamo che il segnale deve riportare l'indicazione dell’ente proprietario della strada, del numero di autorizzazione e della data di rilascio.
Così come si può tentare un ricorso nel caso in cui il cartello non sia stato posizionato in maniera chiaramente visibile: ad esempio su una parete coperta dalla fronda di un albero, in un punto eccessivamente alto o basso della facciata (3 mt o 30 cm da terra), sull'anta di un cancello lasciata aperta, ecc.
Ma ci sono altri motivi su cui l'automobilista può basare il proprio ricorso:
- la sosta davanti al passo carrabile è stata dettata da motivi di urgenza, imprevedibilità e necessità (ad es. l'automobilista è stato colto da un malore e si è reso necessario il suo immediato trasporto al pronto soccorso);
- il verbale è stato notificato al domicilio del trasgressore oltre i termini previsti dalla legge (90 giorni dall'infrazione), oppure lo stesso riporta una targa errata, oppure non indica la data e l'ora in cui è avvenuta l'infrazione, oppure non specifica la norma violata, ecc.
Al modulo di ricorso vanno allegati:
- la copia del verbale di contestazione notificato;
- la documentazione comprovante i motivi del ricorso (fotografie, testimonianze, ecc.).
Multa passo carrabile: a chi fare ricorso
Le opzioni sono due: il Prefetto e il Giudice di Pace. Il consiglio è di ricorrere al Prefetto competente per territorio in relazione alla violazione commessa, quando si riscontra una evidente e manifesta irregolarità del verbale (ad esempio l’affissione del cartello "passo carrabile" non è a norma di legge, oppure la notifica è avvenuta 4 mesi dopo l'accertamento dell'infrazione). In tutti gli altri casi è opportuno rivolgersi al giudice di pace competente per territorio.
Per quanto riguarda la tempistica il ricorso deve essere proposto
- al Prefetto entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale ai sensi art. 201 C.d.S.;
- al Giudice di pace entro 30 giorni (termine perentorio) dalla contestazione o notificazione del verbale.
Con riferimento, infine, alle modalità di invio c'è da dire che
- il ricorso al Prefetto può essere consegnato “brevi manu” o trasmesso mediante raccomandata A.R. o PEC (se ciò è consentito);
- il ricorso al giudice di pace può essere consegnato personalmente presso la Cancelleria del Tribunale o spedito tramite raccomandata.