01. Parte I
Legge 8 giugno 1990, n. 142
Ordinamento delle autonomie locali
(in GU 12 giugno 1990, numero 135, S.O.)
1. Oggetto della legge:
1. La presente legge detta i princìpi dell'ordinamento dei
comuni e delle province e ne determina le funzioni.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento
e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste
dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, le leggi
della Repubblica non possono introdurre deroghe ai princìpi
della presente legge se non mediante espressa modificazione
delle sue disposizioni.
2. Autonomia dei comuni e delle province.
1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province sono
autonome.
2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio fra comune e regione,
cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità
provinciale.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria ed
autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del
coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie.
Esercitano, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le
funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla regione.
3. Rapporti tra regioni ed enti locali.
1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e
dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, ferme
restando le funzioni che attengano ad esigenze di carattere
unitario nei rispettivi territori, le regioni organizzano
l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale
attraverso i comuni e le province.
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si
conformano ai princìpi stabiliti dalla presente legge in
ordine alle funzioni del comune e della provincia,
identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo
117 della Costituzione gli interessi comunali e provinciali
in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del
territorio.
3. La legge regionale disciplina la cooperazione dei comuni e
delle province tra loro e con la regione, al fine di
realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al
servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
4. La regione determina gli obiettivi generali della
programmazione economico-sociale e territoriale e su questa
base ripartisce le risorse destinate al finanziamento del
programma di investimenti degli enti locali.
5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli
obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle
regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla
loro specificazione ed attuazione.
6. La legge regionale stabilisce forme e modi della
partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e
programmi regionali e degli altri provvedimenti della
regione.
7. La legge regionale fissa i criteri e le procedure per la
formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della
programmazione socio-economica e della pianificazione
territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini
dell'attuazione dei programmi regionali.
8. La legge regionale disciplina altresì, con norme di
carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della
compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 7 e i
programmi regionali, ove esistenti.
CAPO II
AUTONOMIA STATUTARIA E POTESTÀ REGOLAMENTARE
4. Statuti comunali e provinciali.
1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge,
stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione
dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli
organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le
forme della collaborazione fra comuni e province, della
partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei
cittadini alle informazioni ed ai procedimenti
amministrativi.
3. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il
voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è
ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni
e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche alle modifiche statutarie.
4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente
organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente
per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero
dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale
degli statuti. Lo statuto entra in vigore il trentesimo
giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino
ufficiale della regione.
5. Regolamenti
1. Nel rispetto della legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
CAPO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
6. Partecipazione popolare.
1. I comuni valorizzano le libere forme
associative e promuovono organismi di partecipazione dei
cittadini all'amministrazione locale, anche su base di
quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative
con il comune sono disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che
incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere
previste forme di partecipazione degli interessati secondo le
modalità stabilite dallo statuto.
3. Nello statuto devono essere previste forme di
consultazione della popolazione nonché procedure per
l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini
singoli o associati dirette a promuovere interventi per la
migliore tutela di interessi collettivi e devono essere
altresì determina le garanzie per il loro tempestivo esame.
Possono essere previsti referendum consultivi anche su
richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente
articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza
locale e non possono aver luogo in coincidenza con altre
operazioni di voto.
(Giurisprudenza)
7. Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini.
1. Ciascun elettore può far valere,
innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i
ricorsi che spettano al comune.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei
confronti del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a
carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.
3. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale
sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa
indicazione di legge o per effetto di una temporanea e
motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della
provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto
previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa
pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei
gruppi o delle imprese.
4. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati,
il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina
il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi;
individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei
servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme
necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo
stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di
domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale,
alle informazioni di cui è in possesso
l'amministrazione.
5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei
cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali
assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti,
alle organizzazioni di volontariato e alle
associazioni.
8. Difensore civico.
1. Lo statuto provinciale e quello comunale possono prevedere
l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di
garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica
amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di
propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed
i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei
cittadini.
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i
mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il
consiglio comunale o provinciale.
9. Funzioni.
1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
10. Compiti del comune per servizi di competenza statale.
1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale
ufficiale del Governo.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di
competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla
legge che regola anche i relativi rapporti finanziari,
assicurando le risorse necessarie.
11. Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni.
1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le
regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei
comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme
previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra
più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con
popolazione inferiore a 10.000 abitanti o la cui costituzione
comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto
tale limite.
2. Le regioni predispongono un programma di modifica delle
circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni e lo
aggiornano ogni cinque anni, tenendo anche conto delle unioni
costituite ai sensi dell'articolo 26.
3. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante
fusione di due o più comuni contigui, prevede che alle
comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate
adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei
servizi.
4. Al fine di favorire la fusione di comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti anche con comuni di popolazione
superiore, oltre agli eventuali contributi della regione, lo
Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa,
appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei
trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si
fondono.
5. Nel caso di fusione di due o più comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, tali contributi straordinari sono
calcolati per ciascun comune. Nel caso di fusione di uno o
più comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti con uno
o più comuni di popolazione superiore, i contributi
straordinari sono calcolati soltanto per i comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed iscritti nel
bilancio del comune risultante dalla fusione, con obbligo di
destinarne non meno del 70 per cento a spese riguardanti
esclusivamente il territorio ed i servizi prestati
nell'ambito territoriale dei comuni soppressi, aventi
popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
12. Municipi.
1. La legge regionale di cui al comma 3 dell'articolo 11 può
prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle
comunità di cui al comma 4 dello stesso articolo, con il
compito di gestire i servizi di
base nonché altre funzioni delegate dal comune.
2. Lo statuto del comune regola l'elezione, contestualmente
al consiglio comunale, di un prosindaco e di due consultori
da parte dei cittadini residenti nel municipio, sulla base di
liste concorrenti e tra candidati ivi residenti ed eleggibili
a consigliere comunale.
3. Sono eletti i candidati della lista che ottiene il,
maggior numero di voti. La carica di prosindaco e di
consultore è incompatibile con quella di consigliere
comunale.
4. A quanto non previsto dal presente articolo provvedono lo
statuto ed il regolamento comunale.
5. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme
previste per gli amministratori dei comuni di pari
popolazione.
13. Circoscrizioni di decentramento comunale.
1. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti
articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni
di decentramento, quali organismi di partecipazione, di
consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di
esercizio delle funzioni delegate dal comune (1/a).
2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono
disciplinate dallo statuto comunale e da apposito
regolamento.
3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000
abitanti possono articolare il territorio comunale per
istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto
previsto dal comma 2.
4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze
della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità
del comune ed è eletto a suffragio diretto. Lo statuto
sceglie il sistema di elezione, che è disciplinato con
regolamento (1/b).
5. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno un
presidente.
6. E' abrogata la legge 8 aprile 1976, n. 278 (1/c), e
successive modifiche e integrazioni.
(1/a) Comma così modificato dall'art. 10, L. 25 marzo 1993,
n. 81, riportata al n. C/XVI.
(1/b) Comma così sostituito dall'art. 10, L. 25 marzo 1993,
n. 81, riportata al n. C/XVI.
(1/c) Riportata al n. A/XV.
14. Funzioni.
1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di
interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali
o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e
prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed
energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve
naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello
provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli
scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e
sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica,
attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo
grado ed artistica ed alla formazione
professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti
dalla legislazione statale e regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali.
2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base
di programmi, promuove e coordina attività nonché realizza
opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore
economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello
sociale, culturale e sportivo.
3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso
le forme previste dalla presente legge per la gestione dei
servizi pubblici.
15. Compiti di programmazione.
La provincia:
a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai
fini della programmazione economica, territoriale ed
ambientale della regione;
b) concorre alla determinazione del programma regionale di
sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo
norme dettate dalla legge regionale;
c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli
obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri
programmi pluriennali sia di carattere generale che
settoriale e promuove il coordinamento dell'attività
programmatoria dei comuni.
2. La provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano
territoriale di coordinamento che, ferme restando le
competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e
dei programmi regionali, determina indirizzi generali di
assetto del territorio e, in particolare, indica:
a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla
prevalente vocazione delle sue parti;
b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture
e delle principali linee di comunicazione;
c) le linee di intervento per la sistemazione idrica,
idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il
consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o
riserve naturali.
3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di
coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di
accertarne la conformità agli indirizzi regionali della
programmazione socioeconomica e territoriale.
4. La legge regionale detta le procedure di approvazione
nonché norme che assicurino il concorso dei comuni alla
formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali
di coordinamento.
5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli
strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai
comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite
dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la
compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano
territoriale di coordinamento.
6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio
delle rispettive competenze, si conformano ai piani
territoriali di coordinamento delle province e tengono conto
dei loro programmi pluriennali.
16. Circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali.
1. La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, può disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini.
2. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:
a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente;
b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;
c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;
d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;
f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;
g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.
3. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del comma 2.