03. Parte III
Legge 8 giugno 1990, n. 142
Ordinamento delle autonomie locali
(in GU 12 giugno 1990, numero 135, S.O.)
CAPO XI
CONTROLLO SUGLI ORGANI
Giurisprudenza
39. Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali.
1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per
gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi
motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti
cause:
dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza,
decesso del sindaco o del presidente della provincia
(7/c);
cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero
rese anche con atti separati purchè contemporaneamente
presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei
mambri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco o il
Presidente della Provincia
2.bis - riduzione dell'organo assembleare per impossibilità
di surroga alla metà dei componenti del Consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il
relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un
commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo
al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non
abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio
predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo
assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la
sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante
apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del
provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto
che inizia la procedura per lo scioglimento del
consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della
lettera b) del comma 1, con il decreto di
scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che
esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso
(7/d).
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento
deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto
dalla legge (7/e).
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello
scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei
successori, gli incarichi esterni loro eventualmente
attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del
Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione
del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al
Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in
attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi
di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo
comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali
e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria
amministrazione dell'ente.
8. [In tal caso, i termini di cui al comma 4 decorrono dalla
data del provvedimento di sospensione] (7/f).
(7/c) Numero così sostituito dall'art. 21, L. 25 marzo 1993,
n. 81, riportata al n. C/XVI.
(7/d) Comma così sostituito dall'art. 21, L. 25 marzo 1993,
n. 81, riportata al n. C/XVI.
(7/e) Comma così sostituito dall'art. 3, D.L. 25 febbraio
1993, n. 42, riportato al n. C/XV-bis.
(7/f) Comma abrogato dall'art. 3, D.L. 25 febbraio 1993, n.
42, riportato al n. C/XV-bis.
40. Rimozione e sospensione di amministratori di enti locali.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro dell'interno, il sindaco, il presidente della
provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità
montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i
presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere
rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per
gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di
ordine pubblico (8).
2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli
amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di
grave e urgente necessità.
3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dall'articolo 15
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (8/a).
(8) Comma così modificato dall'art. 4, L. 18 gennaio 1992, n.
16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17), entrata in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(8/a) Riportata alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
41. Comitato regionale di controllo.
1. Per l'esercizio del controllo di legittimità previsto
dall'articolo 130 della Costituzione, è istituito, con
decreto del presidente della giunta regionale, il comitato
regionale di controllo sugli atti dei comuni e delle
province.
2. La legge regionale può articolare il comitato in sezioni
per territorio o per materia, salvaguardando con forme
opportune l'unitarietà di indirizzo.
3. A tal fine la regione, in collaborazione con gli uffici
del comitato, cura la pubblicazione periodica delle
principali decisioni del comitato regionale di controllo con
le relative motivazioni di riferimento.
42. Composizione del comitato.
1. Il comitato regionale di controllo e ogni sua eventuale
sezione sono composti:
a) da quattro esperti eletti dal consiglio regionale, di
cui:
1) uno iscritto da almeno dieci anni nell'albo degli
avvocati, scelto in una terna proposta dal competente ordine
professionale;
2) uno iscritto da almeno dieci anni, all'albo dei dottori
commercialisti o dei ragionieri, scelto in una terna proposta
dai rispettivi ordini professionali;
3) uno scelto tra chi abbia ricoperto complessivamente per
almeno cinque anni la carica di sindaco, di presidente della
provincia, di consigliere regionale o di parlamentare
nazionale, ovvero fra i funzionari statali, regionali o degli
enti locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a
dirigente od equiparata;
4) uno scelto tra i magistrati o gli avvocati dello Stato in
quiescenza, o tra i professori di ruolo di
università in materie giuridiche ed amministrative ovvero tra
i segretari comunali o provinciali in quiescenza;
b) da un esperto designato dal commissario del Governo scelto
fra funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno in
servizio nelle rispettive province.
2. Il consiglio regionale elegge non più di due componenti
supplenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma
1; un terzo supplente, avente i requisiti di cui alla lettera
b) del comma 1, è designato dal commissario del
Governo.
3. In caso di assenza od impedimento dei componenti
effettivi, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del
comma 1, intervengono alle sedute i componenti supplenti,
eletti o designati per la stessa categoria.
4. Il comitato ed ogni sua sezione eleggono nel proprio seno
il presidente ed un vicepresidente scelti tra i componenti
eletti dal consiglio regionale.
5. Funge da segretario un funzionario della regione.
6. Il comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente a
seguito di nuove elezioni del consiglio regionale, nonché
quando si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei
rispettivi componenti.
7. Il presidente ed il vice presidente del comitato, se
dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo; se
dipendenti privati, sono collocati in aspettativa non
retribuita.
8. Ai componenti del comitato si applicano le norme relative
ai permessi ed alle aspettative previsti per gli
amministratori locali.
43. Incompatibilità ed ineleggibilità.
1. Non possono essere eletti e non possono far parte dei
comitati regionali di controllo:
a) i parlamentari nazionali ed europei;
b) i componenti del consiglio regionale;
c) gli amministratori di comuni o province o di altri enti
soggetti a controllo del comitato, nonché coloro che abbiano
ricoperto tali cariche nell'anno precedente alla costituzione
del medesimo comitato;
d) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità
alle cariche di cui alle lettere b) e c), con
esclusione dei magistrati e dei funzionari dello Stato;
e) i dipendenti ed i contabili della regione e degli enti
locali sottoposti al controllo del comitato nonché i
dipendenti dei partiti presenti nei consigli degli enti
locali della regione;
f) i componenti di altro comitato regionale di controllo o
delle sezioni di esso;
g) coloro che prestano attività di consulenza o di
collaborazione presso la regione o enti sottoposti al
controllo regionale;
h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei
partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonché
coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno
precedente, alla costituzione del comitato.
44. Norme regionali.
1. Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e
delle loro sezioni, le indennità da attribuire ai componenti,
le funzioni del presidente e del vicepresidente, le forme di
pubblicità della attività dei comitati e di consultazione
delle decisioni, nonché il rilascio di copie di esse sono
disciplinati
dalla legge regionale.
2. La legge regionale detta le norme per l'elezione, a
maggioranza qualificata, dei componenti del comitato
regionale di controllo e per la tempestiva sostituzione degli
stessi in caso di morte, dimissioni, decadenza per reiterate
assenze ingiustificate o incompatibilità sopravvenuta, nonché
per la supplenza del presidente.
3. Le spese per il funzionamento dei comitati regionali di
controllo e dei loro uffici, nonché la corresponsione di
un'indennità di carica ai componenti sono a carico della
regione.
4. La regione provvede alle strutture serventi del comitato
regionale di controllo ispirandosi ai princìpi,
dell'adeguatezza funzionale e dell'autonomia
dell'organo.
(Giurisprudenza)
45. Deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità.
1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le
deliberazioni che la legge riserva ai consigli comunali e
provinciali nonché quelle che i consigli e le giunte
intendono, di propria iniziativa, sottoporre al
comitato.
2. Le deliberazioni di competenza delle giunte nelle materie
sottoelencate sono sottoposte al controllo nei limiti delle
illegittimità denunciate, quando un terzo dei consiglieri
provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei
consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti
ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione
delle norme violate entro dieci giorni dall'affissione
all'albo pretorio (8/b):
a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i
contratti;
b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad
amministratori, a dipendenti o a terzi;
c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del
personale.
3. Contestualmente all'affissione all'albo le delibere di cui
al comma 2 sono comunicate ai capigruppo consiliari.
4. Entro gli stessi termini di cui al comma 2 possono altresì
essere sottoposte al controllo le deliberazioni della giunta
quando un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo dei
consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con
popolazione sino a 15.000 abitanti, con richiesta scritta e
motivata, le ritengano viziate di incompetenza o assunte in
contrasto con atti fondamentali del consiglio (8/b).
5. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità
le deliberazioni meramente esecutive di altre
deliberazioni.
(8/b) Comma così modificato dall'art. 24, L. 25 marzo 1993,
n. 81, riportata al n. C/XVI.
(Giurisprudenza)
46. Modalità del controllo preventivo di legittimità degli atti e del bilancio.
1. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le
deliberazioni indicate dall'articolo 45 diventano esecutive
se nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse
il comitato regionale di controllo non abbia adottato un
provvedimento di annullamento, dandone nel medesimo termine
comunicazione all'ente interessato.
2. Il controllo di legittimità comporta la verifica della
conformità dell'atto alle norme vigenti nonché alle norme
statutarie dell'ente, esclusa ogni diversa valutazione,
dell'interesse pubblico perseguito.
3. Il provvedimento di annullamento indica, anche con
riferimento ai princìpi generali dell'ordinamento giuridico,
le norme violate.
4. Il termine è interrotto per una sola volta se prima della
sua scadenza il comitato regionale di controllo chieda
chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente
deliberante. In tal caso il termine per l'annullamento
riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti
richiesti.
5. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del
termine se il comitato regionale di controllo dà
comunicazione di non aver riscontrato vizi di
legittimità.
6. La trasmissione all'organo di controllo delle
deliberazioni dichiarate urgenti ha luogo entro cinque giorni
dalla adozione, a pena di decadenza.
7. La legge regionale stabilisce le modalità ed i termini per
l'invio delle deliberazioni all'organo di controllo e per la
disciplina della decorrenza dei termini assegnati ai comitati
regionali ai fini dell'esercizio del controllo stesso.
8. Il termine per l'esame del bilancio preventivo e del conto
consuntivo da parte del comitato di controllo è di quaranta
giorni. Il decorso del termine determina l'esecutività delle
deliberazioni ai sensi del comma 1.
9. Il comitato di controllo può indicare all'ente interessato
le modificazioni da apportare alle risultanze del conto
consuntivo con l'invito ad adottarle entro il termine massimo
di trenta giorni.
10. Nel caso di mancata adozione del conto consuntivo entro
il termine di legge, di mancata adozione delle modificazioni
entro il termine previsto dal comma 9 o di annullamento della
deliberazione di adozione del conto consuntivo da parte del
comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o
più commissari per la redazione del conto stesso.
11. Nell'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo
il controllo di legittimità comprende la coerenza interna
degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli
delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi
allegati alle stesse.
(Giurisprudenza)
47. Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni.
1. Tutte le deliberazioni comunali e provinciali sono
pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede
dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche
disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di
legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla
loro pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della
giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla
maggioranza dei componenti.
48. Potere sostitutivo.
1. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a
provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di
compiere atti obbligatori per legge, il comitato regionale di
controllo provvede a mezzo di un commissario. Il termine
assegnato non può essere inferiore a trenta giorni, salvo
deroga motivata per i casi d'urgenza.
2. Le modalità di esercizio del potere di cui al comma 1 sono
regolate dalla legge regionale.
(Giurisprudenza)
49. Controllo e vigilanza nei confronti di enti diversi dai comuni e dalle province.
1. Salvo diverse disposizioni recate dalle leggi vigenti, alle unità sanitarie locali, ai consorzi, alle unioni di comuni e alle comunità montane si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per i comuni e per le province.
50. Pareri obbligatori.
1. I pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche
ad ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente
sottoposto a tutela statale, regionale e subregionale,
prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini
della programmazione, progettazione ed esecuzione di
opere
pubbliche o di altre attività degli enti locali, sono
espressi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta,
sempre che la legge non prescriva un termine minore.
2. Il termine, previa motivata comunicazione all'ente locale
interessato da parte dell'amministrazione chiamata ad
esprimere il parere, è prorogato per un tempo pari a quello
del termine originario.
3. Decorso infruttuosamente il termine originario, ovvero il
termine prorogato, si prescinde dal parere.
51. Organizzazione degli uffici e del personale.
1. I comuni e le province disciplinano con appositi
regolamenti, in conformità con lo Statuto, l'ordinamento
generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di
autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo
principi di professionalità e responsabilità, nelle materie
soggette a riserva di legge ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera c) della Legge 23 ottobre 1992 n. 421. La potestà
regolamentare degli enti si esercita tenendo conto della
contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non
determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
Nella materie non riservate alla legge, il comma 2 bis
dell'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e
successive modificazioni e integrazioni, si applica anche ai
regolamenti di cui al presente comma.
2. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei
servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e
dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i
poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi
elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai
dirigenti. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa
l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non
riservino agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi
attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e
dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati
dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le
modalità stabilite dallo Statuto o dai regolamenti
dell'ente:
la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
la responsabilità delle procedure d'appalto e di
concorso;
la stipulazione dei contratti;
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione
di impegno di spesa;
gli atti di amministrazione e gestione del personale;
i provvedimenti di autirizzazione, concessione o analoghi, il
cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di
antura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati
dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo,
ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni
edilizie;
le attestazioni, certficazioni, comunicazioni, diffide,
verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto
costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o
in base a questi delegati dal Sindaco.
3.bis. Nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai
responsabili degli uffici o dei servizi.
4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione
agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e
dell'efficienza della gestione.
5. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di
responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche
dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire
mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o,
eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto
privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica
da ricoprire.
5 bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza,
stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono
essere stipulati, al di fuori della dotazione organica,
contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte
specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la
qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in
misura complessivamente non superiore al 5 per cento del
totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area
direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti
locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui
possono essere stipulati, al di fuori della dotazione
organica, solo in assenza di professionalità analoghe
presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato
di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area
direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la
qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in
misura complessivamente non superiore al 5 per cento della
dotazione organica dell'ente o ad una unità negli enti con
una dotazione organica inferiore alle 20 unità. I contratti
di cui al presente comma non possono avere durata superiore
al mandato elettivo del Sindaco o del Presidente della
Provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a
quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e
decentrati per il personale degli enti locali, può essere
integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una
indennità ad personam, commisurata alla specifica
qualificazione professionale e culturale, anche in
considerazione della temporaneità del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Il trattamento economico e l'eventuale
indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione
con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo
contrattuale del personale. Il contratto a tempo determinato
è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locali dichiari
il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di all'art. 45 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e successive
modificazioni.
6. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo
determinato, con provvedimento motivato e con le modalità
fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, secondo criteri di comptenza professionale, in
relazione agli obiettivi indicati nel programma
amministrativo del Sindaco o del Presidente della Provincia e
sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del
Sindaco o del Presidente della Provincia, della Giunta o
dell'Assessore di riferimento o in caso di mancato
raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli
obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione
previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio
1995 n. 77 e successive modificazioni o per per
responsabilità particolarmente grave o reiterata o negli
altri casi disciplinati dall'art. 20 del decreto legislativo
3 febbraio 1993 n. 29 e dai contratti collettivi di lavoro.
L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla
precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di
concorsi.
7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il
regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto
contenuto di professionalità. Il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la
costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del
Sindaco, del Presidente della Provincia, della Giunta o degli
assessori, per l'esercizio delle dunzioni di indirizzo e
controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da
dipendenti dell'ente, ovvero, purchè l'ente non abbia
dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di all'art. 45 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e successive
modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo
determinato.
8. abrogato
9. abrogato
10. abrogato
11. Le norme del presente articolo si applicano anche agli
uffici ed al personale degli enti dipendenti, dei consorzi e
delle comunità montane, salvo quanto diversamente previsto
dalla legge.
51 bis - Direttore Generale
1. Il Sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti e il Presidente della Provincia, previa
deliberazione della Giunta Comunale o Provinciale possono
nominare un direttore generale al di fuori della dotazione
organica e con contratto a tempo determinato, e secondo
criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e
gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente,
secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente
della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente,
perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
Compete in particolare al direttore generale la
predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto
dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 del decreto
Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonche' la proposta di
Piano Esecutivo di gestione previsto e' dall'articolo 11 del
predetto Decreto legislativo n. 77 del 1995. A tali fini, al
direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni
loro assegnate, i Dirigenti dell'ente, ad eccezione del
Segretario del Comune e della Provincia.
2. Il direttore generale e' revocato dal sindaco o dal
presidente della provincia, previa deliberazione della giunta
comunale o provinciale. La durata dell'incarico non puo'
eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente
della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è
consentito procedere alla nomina del direttore generale
previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni
assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il
direttore generale dovra' provvedere anche alla gestione
coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni
interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal
comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non
sia stato nominato, le relative funzioni possono essere
conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al
segretario.
(8/c) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(8/d) Comma abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.
29, riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(8/e) Comma abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.
29, riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, nel
testo sostituito dall'art. 38, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n.
546.
(Giurisprudenza)
52. Segretari comunali e provinciali.
1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare,
funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale
territorialmente articolato, nominato e revocato d'intesa con
il sindaco e con il presidente della provincia (9).
2. La legge regola l'istituzione dell'albo e i requisiti
professionali per la iscrizione, la classificazione degli
enti e il trattamento economico, le attribuzioni e le
responsabilità, i trasferimenti ed i provvedimenti
disciplinari, le modalità, di accesso e progressione in
carriera, nonché l'organismo collegiale, territorialmente
articolato, presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo
delegato e composto pariteticamente dai rappresentanti degli
enti locali, del Ministero dell'interno e dei segretari,
preposto alla tenuta dell'albo e chiamato ad esercitare
funzioni di indirizzo e di amministrazione dei segretari
comunali e provinciali. [La legge disciplina altresì le
modalità del concorso degli enti locali alla nomina e alla
revoca del segretario fra gli iscritti all'albo di cui al
comma 1] (9/a).
3. Il segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli
dal sindaco o dal presidente della provincia da cui dipende
funzionalmente, oltre alle competenze di cui all'articolo 51,
sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e
ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti,
è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede
ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della
giunta e del consiglio.
4. Lo statuto e il regolamento possono prevedere un
vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del
segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di
vacanza, assenza o impedimento.
5. Fino all'entrata in vigore della legge di cui al comma 2
si applica la disciplina vigente, salvo quanto disposto dalla
presente legge.
(9) Comma così modificato dall'art. 1, comma 84, L. 28
dicembre 1995, n. 549, riportata alla voce AMMINISTRAZIONE
DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.
(9/a) L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 52 è stato
soppresso dall'art. 1, comma 85, L. 28 dicembre 1995, n. 549,
riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E
CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.
(Giurisprudenza)
53. Responsabilità del segretario degli enti locali e dei dirigenti dei servizi.
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta
ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine
alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del
responsabile del servizio interessato e del responsabile di
ragioneria, nonché del segretario comunale o provinciale
sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella
deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili
dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente,
in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via
amministrativa e contabile dei pareri espressi.
CAPO XIV
FINANZA E CONTABILITÀ
54. Finanza locale.
1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla
legge.
2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito
della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su
certezza di risorse proprie e trasferite.
3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà
impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e
delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione
tributaria vigente.
4. La finanza dei comuni e delle province è costituita
da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o
regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate.
5. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali
indispensabili e sono ripartiti in base a criteri obiettivi
che tengano conto della popolazione, del territorio e delle
condizioni socio-economiche, nonché in base ad una perequata
distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri
di fiscalità locale.
6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare
situazioni eccezionali.
7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti
necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la
contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici
indispensabili.
8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le
tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.
Gli enti locali determinano per i servizi pubblici tariffe o
corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non
generalizzato. Lo Stato e le regioni, qualora prevedano per
legge casi di gratuità nei servizi di competenza dei comuni e
delle province ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al
costo effettivo della prestazione, debbono garantire agli
enti locali risorse finanziarie compensative.
9. La legge determina un fondo nazionale ordinario per
contribuire ad investimenti degli enti locali destinati alla
realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse
sociale ed economico.
10. La legge determina un fondo nazionale speciale per
finanziare con criteri perequativi gli investimenti destinati
alla realizzazione di opere pubbliche unicamente in aree o
per situazioni definite dalla legge statale.
11. L'ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi è
determinato in base a parametri fissati dalla legge per
ciascuno degli anni previsti dal bilancio pluriennale dello
Stato e non è riducibile nel triennio.
12. Le regioni concorrono al finanziamento degli enti locali
per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei
programmi di investimento, assicurando la copertura
finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni
trasferite o delegate.
13. Le risorse spettanti a comuni e province per spese di
investimento previste da leggi settoriali dello Stato sono
distribuite sulla base di programmi regionali. Le regioni,
inoltre, determinano con legge i finanziamenti per le
funzioni da esse attribuite agli enti locali in relazione al
costo di gestione dei servizi sulla base della programmazione
regionale.
(Giurisprudenza)
55. Bilancio e programmazione finanziaria.
1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è
riservato alla legge dello Stato.
2. I comuni e le province deliberano entro il 31 ottobre il
bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i
princìpi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio
economico e finanziario (9/b).
3. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e
programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a
quello della regione di appartenenza.
4. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere
redatti in modo da consentirne la lettura per programmi,
servizi ed interventi.
5. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che
comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile
del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
6. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità
economica e dimostrati nel rendiconto
comprendente il conto del bilancio e il conto del
patrimonio.
7. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa
della giunta che esprime le valutazioni di efficacia
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
8. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio entro il 30
giugno dell'anno successivo (9/c).
(9/b) Vedi, anche, l'art. 4-bis, D.L. 15 settembre 1990, n.
261, riportato alla voce FINANZA LOCALE.(9/c) Vedi, anche,
l'art. 5, D.L. 28 agosto 1995, n. 361, riportato alla voce
IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(Giurisprudenza)
56. Deliberazioni a contrattare e relative procedure.
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita deliberazione indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla
base.
2. Gli enti locali si attengono alle procedure previste dalla
normativa della Comunità economica europea recepita o
comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
57. Revisione economico-finanziaria.
1. I consigli comunali e provinciali eleggono, con voto
limitato a due componenti, un collegio di revisori composto
da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono
essere scelti:
a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei
conti, il quale funge da presidente;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo
inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti
dell'ente.
5. Il collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed al
regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di
controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla
regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente
ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze
della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna
la proposta di deliberazione consiliare del conto
consuntivo.
6. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e
proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza,
produttività ed economicità della gestione.
7. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro
attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del
mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione
dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio.
8. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e
nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è
affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o
dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta
dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo e
negli albi di cui al comma 2, lettere a), b) e c)
(9/d).
9. Lo statuto può prevedere forme di controllo economico
interno della gestione (10).
(9/d) Comma così modificato dall'art. 12-bis, D.L. 18 gennaio
1993, n. 8, riportato alla voce
AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ GENERALE DELLO
STATO.
(10) Vedi, anche, l'art. 6-quinquies, D.L. 12 gennaio 1991,
n. 6, riportato alla voce FINANZA LOCALE.
(Giurisprudenza)
58. Disposizioni in materia di responsabilità.
1. Per gli amministratori e per il personale degli enti
locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di
responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia
maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione
dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano
negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il
conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione
della Corte dei conti secondo le norme e le procedure
previste dalle leggi vigenti (9/cost).
2.bis Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la
Corte dei Conti lo richieda, non sono tenuti alla
trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio
di conto di cui all'art. 74 del Regio Decreto 18 novembre
1923 n. 2440 ed agli artt. 44 e seguenti del Testo Unico
approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
3. I componenti dei comitati regionali di controllo sono
personalmente e solidalmente responsabili nei confronti degli
enti locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa
grave nell'esercizio delle loro funzioni.
4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni
dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti
degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle
province è personale e non si estende agli eredi
(10/cost).
(9/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 16 ottobre-2
novembre 1996, n. 378 (Gazz. Uff. 6 novembre 1996, n. 45,
Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 58, comma 2, e 64,
comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma,
97, primo e secondo comma, e 103, secondo comma, della
Costituzione.
(10/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 29-31 maggio
1995, n. 212 (Gazz. Uff. 7 giugno 1995, n. 24, Serie
speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, ultimo
comma, seconda parte, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione; ha, inoltre, dichiarato manifestamente
inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 58, ultimo comma, seconda parte, sollevata in
riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.
Capo XVI Disposizioni finali e transitorie
(Giurisprudenza)
59. Termine per l'adozione dello statuto.
1. I consigli comunali e provinciali deliberano lo statuto,
il regolamento di contabilità ed il regolamento per la
disciplina dei contratti dell'ente entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. Sino all'entrata in vigore dello statuto, limitatamente
alle materie e discipline ad esso espressamente demandate,
continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge in quanto con essa
compatibili.
3. Fermo restando quanto stabilito nel comma 2 del presente
articolo, fino all'entrata in vigore dello statuto il numero
degli assessori è determinato nella misura massima prevista
dall'articolo 33. All'elezione del sindaco, del presidente
della provincia e della giunta si procede secondo le modalità
previste dall'articolo 34. I termini di cui al comma 2
dell'articolo 34, limitatamente alle amministrazioni locali
rinnovate nelle elezioni del 6-7 maggio 1990, decorrono dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
4. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'ufficio per
la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e
provinciali, che cura anche adeguate forme di pubblicità
degli statuti stessi.
5. Sino all'approvazione della disciplina organica
dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
60. Revisione dei consorzi, delle associazioni e delle circoscrizioni.
1. Entro il 30 giugno 1996 i comuni e le province provvedono,
anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti
dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi e
delle altre forme associative in atto, costituiti tra enti
locali, sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste
dalla presente legge (10/a).
1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto
diffida gli enti consortili a provvedere entro il termine di
tre mesi durante il quale il consorzio può compiere soltanto
atti di ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del
termine assegnato tutti gli enti aderenti o comunque
corrispondenti ad una quota di partecipazione
complessivamente superiore al 50,1 per cento del totale non
abbiano deliberato la revisione del consorzio, il prefetto ne
dà comunicazione al comitato regionale di controllo per
l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei
confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario o
il collegio commissariale per la temporanea gestione del
consorzio. Il prefetto può attribuire le funzioni di
commissario collegiale all'organo del consorzio che per
statuto esercita le funzioni di amministrazione dell'ente. Il
commissario o il collegio commissariale restano in carica per
la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione,
ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi
ordinari in caso di trasformazione nelle forme di cui al
comma 1 (10/b).
1-ter. Fino alla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è sospesa la
revisione dei consorzi e delle altre forme associative in
atto, per il servizio idrico ed il trattamento delle acque
reflue, costituiti tra enti locali, con popolazione inferiore
a 15 mila abitanti (10/b).
2. Le circoscrizioni istituite ai sensi della legge 8 aprile
1976, n. 278 (10/c), incompatibili con il nuovo assetto
dettato dall'articolo 13, si intendono prorogate sino alla
prima scadenza dei consigli comunali successiva alla adozione
dello statuto comunale.
(10/a) Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 28 agosto
1995, n. 361, riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO
STATO.
(10/b) Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 28 agosto 1995, n.
361, riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(10/c) Riportata al n. A/XV.
61. Norme regionali in materia di organismi comprensoriali e associativi, di comunità montane e di organi di controllo.
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni adeguano la loro legislazione in
materia di organismi comprensoriali e di forme associative
fra enti locali ai princìpi della presente legge.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni dispongono il riordino delle
comunità montane secondo i criteri di cui all'articolo 28,
provvedendo anche alla regolamentazione dei rapporti
esistenti e alle modalità e tempi di attuazione di detto
riordino.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni provvedono alla ricostituzione
degli organi di controllo in conformità alle disposizioni
contenute nella presente legge, nonché alla relativa
regolamentazione legislativa regionale.
4. Il capo III del titolo V della legge 10 febbraio 1953, n.
62 (11), e successive modificazioni, conserva efficacia fino
a quando le regioni non avranno provveduto agli adempimenti
previsti dal comma 3.
(11) Riportata alla voce REGIONI.
62. Delega al Governo per la regione Valle d'Aosta.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2,
il Governo è delegato ad emanare per la regione Valle
d'Aosta, entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con le procedure di cui all'articolo 3 della
legge 5 agosto 1981, n. 453 (12), uno o più decreti aventi
valore di legge ordinaria per armonizzare le disposizioni
della presente legge con l'ordinamento della regione
medesima.
2. Le norme di cui al comma 1 debbono tener conto delle
particolari condizioni di autonomia attribuita alla
regione.
(12) Riportata alla voce VALLE D'AOSTA.
63. Delega al Governo per la prima revisione delle circoscrizioni provinciali.
1. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 16 ed in
attuazione dell'articolo 17, il Governo è delegato ad
emanare, nel termine di due anni dalla entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi per la
revisione delle circoscrizioni provinciali e per la
istituzione di nuove province conseguenti alla delimitazione
territoriale delle aree metropolitane effettuata dalla
regione (12/a).
2. Il Governo è altresì delegato, entro lo stesso termine, ad
emanare decreti legislativi per l'istituzione di nuove
province, compatibilmente con quanto stabilito al comma 1,
per tutte le aree territoriali nelle quali, alla data del 31
dicembre 1989, è stata già avviata la formale iniziativa per
nuove province da parte dei comuni ed è già stato deliberato
il parere favorevole da parte della regione (Biella, Crotone,
Lecco, Lodi, Prato Rimini e Verbania), ovvero il parere
favorevole venga deliberato entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge (12/a).
3. I provvedimenti delegati per la revisione delle
circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove
province saranno emanati, ai sensi del comma 1, con
l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui
all'articolo 16.
4. Il Governo, acquisite le deliberazioni e i pareri e
accertata l'osservanza degli adempimenti prescritti dalla
presente legge, provvede ad inviare gli schemi dei decreti
alle regioni interessate ed alle competenti Commissioni
parlamentari permanenti; entro i successivi sei mesi le
regioni e le Commissioni parlamentari permanenti esprimono i
loro pareri.
5. All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in lire 3,5
miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento
"Istituzione di nuove province".
6. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 viene iscritta
nell'apposita tabella, con la quale, al sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468
(13), come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362,
vengono riquantificate in legge finanziaria le spese
permanenti. Ogni eventuale aumento di spesa, rispetto
all'autorizzazione di cui al comma 5, dovrà risultare
coperto.
(12/a) Il termine di due anni di cui ai commi 1 e 2 è stato
differito fino al 31 dicembre 1994 dall'art. 1, L. 2 novembre
1993, n. 436 (Gazz. Uff. 8 novembre 1993, n. 262).
Successivamente, l'art. 5, D.L. 28 agosto 1995, n. 361,
riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, ha
differito il termine di cui al comma 2 al 31 dicembre
1995.
(13) Riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E
CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.
64. Abrogazione di norme.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2, sono
abrogati:
il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911,
n. 297 (14), e successive modificazioni e integrazioni, salvo
gli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181;
b) il testo unico della legge comunale e provinciale
approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 (15), e
successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli
125, 127, 289 e 290;
c) il testo unico della legge comunale e provinciale
approvato con regio decreto 3 marzo 1934 n. 383 (16), e
successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli
6; 18, primo comma; 19; 20; 23, primo comma; 24; 84; 87,
primo comma; 89; 96; da 106 a 110; 140, primo comma; 142,
primo comma; 147; 155; 279; e, limitatamente alle funzioni
della commissione centrale per la finanza locale previste da
leggi speciali, gli articoli da 328 a 331;
d) il primo comma dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1968,
n. 444 (17), intendendosi attribuita ai comuni la relativa
competenza in materia di edilizia scolastica (9/cost).
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa
incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi
diversi per la cessazione della loro efficacia.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo emana un testo unico di tutte le
disposizioni rimaste in vigore in materia di ordinamento
degli enti locali.
(14) Riportato al n. A/I.
(15) Riportato al n. A/II.
(16) Riportato al n. A/III.
(17) Riportata alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: ISTRUZIONE
ELEMENTARE.
(9/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 16 ottobre-2
novembre 1996, n. 378 (Gazz. Uff. 6 novembre 1996, n. 45,
Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 58, comma 2, e 64,
comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma,
97, primo e secondo comma, e 103, secondo comma, della
Costituzione.
65. Entrata in vigore della legge.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.