Statuto Associazione Promozione Sociale
Descrizione
In Italia le Associazioni di Promozione Sociale, disciplinate dalla Legge 383/2002, sono circa 200.000 con circa dieci milioni di cittadini associati. Sono considerate tali le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
Non rientrano tra le associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, i circoli privati e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
- la denominazione;
- l'oggetto sociale;
- l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- le norme sull'ordinamento interno;
- i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
- l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.
In questa scheda trovate un fac simile di statuto di un’Associazione di Promozione Sociale.
Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni o erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, dell'Unione europea e di organismi pubblici;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
La legge istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali un registro nazionale e prevede dei registri regionali ai quali è necessario essere iscritti per poter godere delle agevolazioni della legge e per poter stipulare convenzioni con enti pubblici.
Possono iscriversi al registro nazionale le associazioni di promozione sociale, costituite ed operanti da almeno un anno, che svolgono attività in almeno cinque regioni e in almeno venti province del territorio nazionale.
Le associazioni interessate all’iscrizione al Registro possono inviare la richiesta (tassativamente a mezzo raccomandata a.r.) comprensiva della documentazione prevista dal Decreto n. 471/2001, al seguente indirizzo:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione Generale per il volontariato, l’associazionismo e le formazioni sociali – Divisione II Via Fornovo, 8 – 00192 Roma.
Le associazioni iscritte al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale che intendono iscrivere allo stesso registro i propri circoli territoriali, devono presentare apposita certificazione del Presidente Nazionale attestante l'appartenenza dei suddetti soggetti all'associazione nazionale medesima e la conformità dei loro statuti ai requisiti previsti dalla Legge 383/2000. Tale certificazione deve essere resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (autocertificazione) utilizzando il fac-simile di domanda riportato di seguito ed allegando l’elenco dei soggetti affiliati timbrato e firmato dal legale rappresentante a mezzo di raccomandata a/r.