Atto costitutivo impresa familiare: scrittura privata WORD, PDF
Descrizione
La costituzione di una impresa familiare può avvenire con un atto pubblico o con una scrittura privata autenticata. In questa scheda è disponibile un fac simile di atto costitutivo.
Impresa familiare: cos'è
L’impresa familiare è una particolare forma di impresa individuale, caratterizzata dal fatto che con il titolare collaborano in modo continuativo e prevalente il coniuge e i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Possono far parte dell'impresa familiare anche i figli adottivi.
Non possono quindi essere equiparati a collaboratori familiari coloro che svolgono un'attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa in modo continuativo.
Nell'ambito di tale impresa, il legislatore ha realizzato la par condicio dei familiari relativamente alla partecipazione agli utili in proporzione alla qualità e alla quantità del lavoro prestato, equiparando, inoltre, il lavoro della donna a quello dell'uomo. In particolare, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare:
- ha il diritto al mantenimento, secondo la condizione patrimoniale della famiglia;
- partecipa agli utili dell'impresa familiare, ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento;
- ha il diritto di intervenire nelle decisioni che riguardano l’impiego degli utili e degli incrementi del patrimonio aziendale, la gestione straordinaria, gli indirizzi produttivi e la cessazione dell’impresa;
- ha il diritto di prelazione in caso di cessione dell’azienda.
I collaboratori familiari devono essere iscritti all’Inps e all’Inail.
La rappresentanza legale e la gestione ordinaria dell'impresa familiare spetta al titolare: egli provvede in piena autonomia e non è previsto alcun obbligo di consultazione o comunicazione ai familiari che con esso collaborano.
Ad egli spetta almeno il 51% degli utili dell’impresa, ma è l'unico che risponde di tutte le obbligazioni dell’impresa con il suo intero patrimonio personale (i collaboratori familiari ne sono esclusi).
La materia è attualmente disciplinata dalle consuetudini in quanto compatibili con la disciplina dettata dall'art. 230 bis per l'impresa familiare.
Atto costitutivo impresa familiare
Un'impresa familiare può nascere come trasformazione di una ditta individuale già esistente o può essere costituita ad hoc con l'avvio dell'attività. Come detto in premessa la costituzione dell’impresa familiare avviene con un atto pubblico o con una scrittura privata autenticata.
Nell'atto costitutivo dell'impresa familiare devono essere indicati:
- il nome della ditta e del titolare;
- l’attività esercitata;
- gli estremi dei collaboratori familiari e grado di parentela o affinità o coniugale.
Una volta sottoscritto l'atto costitutivo, occorre provvedere all’invio della Comunicazione Unica (ComUnica), una procedura telematica che consente di comunicare l'apertura (o la variazione) di una impresa a tutti gli enti coinvolti (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, ecc.), attraverso un unico deposito al Registro delle Imprese.
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