Modulo comunicazione vendite straordinarie promozionali
Descrizione
Modelli che l'esercente può utilizzare per comunicare al Comune l'avvio di una vendita promozionale, ossia di una vendita che prevede offerte di prodotti o servizi a condizioni vantaggiose per periodi di tempo limitato.
Comunicazione vendita promozionale: quando farla
Stando alla "Riforma della disciplina relativa al settore commercio" (Art. 15 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114) le vendite straordinarie - la cui regolamentazione è affidata alle singole regioni - si distinguono in 3 categorie: vendite di liquidazione, vendite di fine stagione e vendite promozionali.
Vendite di liquidazione
Le vendite di liquidazione sono quelle che vengono effettuate a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda e trasformazione o rinnovo locali. In ognuno di questi casi l'esigenza in questo caso è liberarsi in un tempo ristretto della merce presente in magazzino.
Gli esercenti devono darne comunicazione al Comune almeno 15 giorni prima della data di inizio della vendita, attraverso un apposito modulo o tramite la procedura telematica resa disponibile dall'amministrazione locale. Sul nostro portale è presente un fac simile di
Vendite di fine stagione
Le vendite di fine stagione (o saldi), invece, sono le vendite che interessano i prodotti di moda o di carattere stagionale che sono soggetti a deprezzamento se restano invenduti.
I saldi possono essere effettuate solo in periodi determinati dell’anno (generalmente alla fine del periodo estivo e di quello invernale) e hanno una durata limitata (60 giorni o 8 settimane). C'è da dire comunque che la durata ed i periodi specifici possono variare da regione a regione.
I saldi vanno comunicati al pubblico con un cartello apposto nel locale commerciale e ben visibile dall’esterno almeno 3 giorni prima della data di inizio della vendita stessa. Nel nostro portale è disponibile una guida ai saldi e un
Vendite promozionali
Infine le vendite promozionali sono quelle che vengono effettuate per promuovere gli acquisti di alcuni prodotti specifici, praticando condizioni vantaggiose sui normali prezzi di vendita. Possono essere effettuate per un periodo di tempo limitato. Anche in questo caso le Regioni possono prevedere regole più precise, anche al fine di distinguerle dai saldi.
Le vendite promozionali devono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano l'esatta tipologia ed il periodo di svolgimento e le merci in vendita sono esposte con l'indicazione distinta:
- del prezzo originario;
- del nuovo prezzo;
- dello sconto praticato e del ribasso effettuato, espresso sia numericamente che in percentuale.
Limitatamente alle merci del settore dell’abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria, è vietato effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti i periodi delle vendite di fine stagione e nei periodi coincidenti con le vendite di fine stagione e di liquidazione.
E' fatto divieto altresì, nei 30 giorni che precedono le vendite di fine stagione, effettuare inviti alla propria clientela o alla generalità dei consumatori, per proporre condizioni favorevoli di acquisto, attraverso l’utilizzo di qualsiasi mezzo, compresi volantini, messaggi telefonici, fax, posta elettronica, lettere, annunci radiofonici o televisivi, manifesti, vetrofanie.
L’esercente che intenda effettuare vendite promozionali deve darne comunicazione all'ufficio commercio del Comune. In questa scheda sono disponibili alcuni modelli. Non sono tenuti a tale obbligo gli esercenti di generi alimentari.
Le inserzioni pubblicitarie devono sempre contenere l’indicazione del tipo di offerta di vendita, della relativa durata e delle condizioni; sono vietati i riferimenti a procedure fallimentari e simili.
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