Fac simile contratto di fideiussione

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 28/05/2020
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Descrizione

Fac simile di scrittura privata con cui una parte dichiara di prestare fideiussione, per sé o successori, per il pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte da un terzo fino alla completa estinzione delle stesse. Il contratto di fideiussione è disponibile in formato PDF editabile.

In cosa consiste la fideiussione

La fideiussione è una garanzia personale che crea un nuovo rapporto obbligatorio, accessorio all'obbligazione principale, fra lo stesso creditore ed un altro debitore, che si aggiunge con il suo patrimonio a rafforzare la garanzia del creditore.

L'art. 1936 c.c. definisce fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.

Fonte dell'obbligo del fideiussore può essere tanto la legge (ad esempio nel caso degli immobili da costruire) quanto la volontà delle parti. Solitamente esso sorge da contratto, ma si ritiene possa provenire anche da una promessa unilaterale o, secondo alcuni, da testamento.

Generalmente il contratto di fideiussione è a titolo gratuito e con obbligazioni a carico di una sola parte, purchè le parti non abbiano pattuito con una contro prestazione per la garanzia offerta in contratto.

In ogni caso la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa (art. 1937 c.c.) e non può desumersi da fatti concludenti.

Oggetto del contratto di fideiussione

Oggetto della fideiussione è l'obbligo del debitore principale (ad es. l'obbligo di rimborsare un prestito alla banca).

L'obbligazione fideiussoria ha natura accessoria: la garanzia in tanto sussiste in quanto esiste l'obbligazione principale.

Con la fideiussione il garante risponde del debito con tutto il proprio patrimonio, distinguendosi con ciò dagli altri diritti reali di garanzia (pegno, ipoteca, ecc.).

Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito; le parti possono tuttavia convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima della esecuzione del debitore principale.

Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore vantava verso il debitore principale (art. 1949 c.c.). Inoltre egli può esperire contro il debitore azione di regresso, cioè può farsi rimborsare tutto ciò che ha pagato al creditore (art.1950c.c.).

Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore, ed a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione (art. 1947 c.c.): in questo caso il fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell'intero debito può esigere che il creditore riduca l'azione soltanto alla parte da lui dovuta.

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