Domanda di ingiunzione di pagamento europea

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 04/03/2021
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PDF   Modulo A - Domanda di ingiunzione di pagamento europea
PDF   Modulo B - Richiesta al ricorrente di completare e/o correggere la domanda di ingiunzione di pagamento europea
PDF   Modulo C - Proposta al ricorrente di modificare una domanda di ingiunzione di pagamento europea
PDF   Modulo D - Decisione di rifiuto di una domanda di ingiunzione di pagamento europea
PDF   Modulo E - Ingiunzione di pagamento europea
PDF   Modulo F - Opposizione all'ingiunzione di pagamento
PDF   Modulo G - Dichiarazione di esecutività
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Da questa scheda sono reperibili tutti i moduli necessari per ottenere il rilascio di un decreto ingiuntivo europeo, ossia per attivare quel procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento nei confronti di un debitore (persona o azienda) con sede in un paese diverso dall'Italia, ad eccezione della Danimarca (Regolamento CE n. 1896/2006).

Quando ricorrere al decreto ingiuntivo europeo

Vi si ricorre quando si vanta un credito nei confronti di una persona o di un'azienda che risiede o ha sede in un paese dell'Unione Europea (rapporti transfrontalieri). L'importante è che si tratti di un credito pecuniario non soggetto a contestazione, vale a dire di una somma di denaro liquida ed esigibile.

Deve inoltre riguardare controversie civili e commerciali. Rossi acquista un notebook da un'azienda tedesca, quindi esercita nei termini il diritto di ripensamento. Tuttavia pur avendo regolarmente restituito il prodotto, non ottiene il rimborso della cifra pagata per l'acquisto. 

Il decreto ingiuntivo europeo non può riguardare questioni che attengono invece al fisco, alla previdenza, ai fallimenti, concordati e procedure affini, al regime patrimoniale della famiglia, ecc. 

Il procedimento per ottenere il decreto ingiuntivo europeo è snello e veloce, è alternativo rispetto a quello che lo stesso creditore può attivare all'interno dei confini nazionali, ma soprattutto non richiede l’assistenza di un legale.

Se il credito non supera la soglia dei 5.000 euro è possibile ricorrere anche al procedimento per la risoluzione di controversie internazionali di modesta entità (questa la modulistica per attivarlo). In particolare quest'ultima procedura è da preferirsi quando c'è il rischio il debitore contesti il credito. L'ingiunzione di pagamento europea rischia, infatti, di essere invalidata mediante la mera opposizione del debitore.

Decreto ingiuntivo europeo: competenza

A chi presentare la domanda di ingiunzione di pagamento europea? Per individuare il giudice competente a ricevere la domanda ci si può servire di un'apposita funzione di ricerca disponibile sul Portale europeo della giustizia elettronica. Questo l'indirizzo: https://e-justice.europa.eu/content_european_payment_order-353-it.do.

In Italia l’organo competente è il Giudice di Pace per le ingiunzioni di valore non superiore ai 5.000 euro. Per importi superiori, la competenza ad emettere l’ingiunzione è del Tribunale.

Come si attiva il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

La procedura si attiva utilizzando il modello A.  Nella domanda di ingiunzione di pagamento europea devono essere indicati l’importo del credito (capitale ed eventualmente interessi), le penalità contrattuali e le spese (legali, processuali o  relative a un rappresentante del ricorrente).

Nell’istanza di ingiunzione di pagamento europea occorre inoltre indicare il fondamento e le circostanze che stanno alla base del credito e riportare una descrizione delle prove a sostegno della domanda (prova scritta, perizia, prova testimoniale, ispezione di un oggetto o di un sito, ecc.).

Più in generale nel compilare una domanda, il ricorrente deve fornire informazioni sufficienti da mettere il debitore nelle condizioni di scegliere in modo consapevole se opporsi alla pretesa o non contestarla.

L’ufficio giudiziario competente, ricevuta la domanda, può richiedere alla parte di completare, integrare e/o correggere la domanda attraverso la compilazione del modello B, fissando anche un termine per tale azione.

Se nonostante la modifica il giudice non può accogliere l’istanza, sottopone al ricorrente una proposta di modifica della domanda attraverso il modello C.

Nel merito il ricorrente è tenuto ad esprimere o meno la propria approvazione entro il termine fissato dallo stesso giudice.

Il modello D, invece, lo utilizza il Giudice quando deve comunicare al ricorrente le motivazioni che lo hanno indotto a respingere l’istanza. Ciò può avvenire perché non sono soddisfatte le condizioni che stanno alla base del procedimento oppure perché il credito risulta infondato.

In caso di rigetto è possibile comunque avviare un procedimento civile ordinario oppure presentare una nuova domanda di ingiunzione di pagamento europea.

Se invece la domanda viene accolta, il giudice emette il decreto ingiuntivo europeo attraverso la compilazione del modello E.

Se non sorgono particolari complicazioni il modello E viene rilasciato entro 30 giorni dall'inoltro della domanda.

La controparte (il soggetto debitore) viene informata della possibilità di pagare il credito richiesto dal ricorrente oppure di presentare, entro 30 giorni, opposizione all’ingiunzione di pagamento. Tale opposizione deve essere proposta attraverso il modello F, recapitato unitamente alla notifica dell’ingiunzione.

In caso di mancata opposizione, il giudice, servendosi dell’apposito modello G, dichiara esecutiva l’ingiunzione di pagamento.

Sperse per l'ingiunzione di pagamento europea

Le spese processuali variano in funzione del valore della causa: si va da 43 euro per le cause di valore sino a 1.100 euro a 1.686 euro per valore superiore ai 520.000 euro).

Il contributo unificato può essere pagato tramite banca utilizzando il modello F23, presso gli uffici postali utilizzando questo bollettino postale contributo unificato oppure presso i rivenditori di valori bollati.

Per i pagamenti dall’estero è possibile effettuare un bonifico transfrontaliero al seguente IBAN: IT 04 O 01000 03245 35000833210 e codice BIC: BITAITRRENT.

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