Adesione regime forfettario: modello di comunicazione
Modello che i contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione devono compilare e trasmettere all'Agenzia delle Entrate per comunicare la propria adesione al regime forfettario (modello AA9/12). Sempre in questa scheda è presente la tabella relativa ai coefficienti di redditività applicati alle attività esercitate.
Rigime forfettario: cos'è
Si tratta di un regime fiscale agevolato a cui possono aderire le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni: commercianti, ristoratori, agenti di commercio, consulenti finanziari, artigiani, agenti immobiliari, ecc.
In particolare possono aderire al regime forfettario coloro che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente:
- conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 85.000 euro. La Legge di Bilancio 2024 ha confermato anche la soglia secondaria di 100.000 euro, superata la quale il contribuente confluirà nel corso dello stesso anno nel regime IVA ordinario.
- sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.
Naturalmente può dichiarare la propria adesione al regime forfettario anche chi inizia una nuova attività.
Si può anche non avere la residenza in Italia, tuttavia è necessario produrre nel nostro paese almeno il 75% del reddito complessivo.
Chi resta escluso dal regime agevolato
Restano ad ogni modo escluse alcune categorie di contribuenti come:
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi, così come sono escluse le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito.
- i soci di una società di persone o di un'associazione professionale o coloro che controllano una società a responsabilità limitata il cui oggetto sociale è riconducibile all'attività che si intende esercitare individualmente;
- le persone fisiche che intendono prestare un'attività nei confronti del proprio datore di lavoro (anche se il rapporto risale a due anni addietro);
- le persone fisiche che nel corso dell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente per un importo superiore a 30.000 euro (a meno che il rapporto non sia cessato).
I vantaggi del regime forfettario
Un primo grande vantaggio riguarda la tassazione Irpef al 15% Per far capire meglio il concetto di flat tax, prendiamo il caso di un commerciante che nel 2023 aderisce a questo regime fiscale dichiarando un reddito complessivo di 33.450 euro.
A tale importo occorre applicare un coefficiente di redditività che varia a seconda del tipo di attività (Legge n. 145/2018). L'elenco è riportato nella tabella presente in questa scheda. Nel caso di specie il coefficiente è pari al 40%.
Il 40% di 33.450 = 13.380 euro.
Dal reddito determinato forfetariamente occorre quindi dedurre i contributi obbligatori previdenziali obbligatori (supponiamo 3.850,52 euro).
Al reddito imponibile così determinato (9.529,48 = 13.380 – 3.850,52) si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).
Nell’esempio, dunque, l’imposta che il contribuente è tenuto a versare per i redditi prodotti nel 2023 è pari a 1.429,42 euro.
L’imposta sostitutiva si riduce ulteriormente al 5% per i primi 5 anni di attività se il contribuente:
- non ha esercitato, nei tre anni precedenti, alcun tipo di attività, neppure in forma associata;
- ha intrapreso un’attività che non costituisce in alcun modo una prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
- intende portare avanti un’attività svolta in precedenza da altro soggetto (in questo caso vale lo stesso tetto di reddito sopra indicato).
Ma quello della tassazione non è l'unico vantaggio del regime forfettario. Il contribuente che vi aderisce infatti:
- gode di una serie di semplificazioni ai fini IVA (nessuna registrazione di fatture, corrispettivi e acquisti, nessuna liquidazione periodica Iva, ecc.);
- non è tenuto alla registrazione scritture contabili;
- non è soggetto a ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti;
- beneficia di una riduzione del 35% dei contributi INPS dovuti, dietro comunicazione INPS entro la scadenza del 29 febbraio. Tale riduzione spetta in particolare a chi svolge attività d’impresa e ha l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS artigiani e commercianti.
Non è invece più prevista per i forfettari l'esenzione dalla fatturazione elettronica.
Dichiarazione adesione regime forfettario
Chi già esercita l'attività e, nel rispetto dei requisiti fissati dalla legge, intende aderire al regime agevolato, non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Discorso diverso vale, invece, per coloro che iniziano una nuova attività. Questi ultimi sono tenuti a compilare il modulo adesione regime forfettario presente in questa scheda e in particolare a spuntare il quadratino presente in corrispondenza della voce "Regime fiscale agevolato" del Quadro B.
Va comunque precisato che la mancata segnalazione di questa opzione, non preclude l’accesso al regime fiscale agevolato, ma espone il contribuente ad una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
Non è invece necessario indicare il volume d’affari presunto nell’apposito campo previsto nel Quadro G relativo all’attività esercitata.
E' importante, altresì, che il prestatore compili e trasmetta al committente questa
per informarlo che si tratta di un compenso che non va assoggettato a ritenuta d'acconto. Questi invece alcuni
che il lavoratore autonomo/professionista può compilare e trasmettere al proprio committente.
Come spedire il modulo adesione regime forfettario
Contribuenti obbligati all’iscrizione al Registro delle imprese
In questo caso la dichiarazione adesione regione forfettario può essere presentata con Comunicazione Unica (ComUnica) per via telematica o su supporto informatico.
Contribuenti non obbligati all’iscrizione al Registro delle imprese:
In questo caso il modello può essere presentato:
- in duplice copia esemplare direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) a un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente;
- in unico esemplare a mezzo servizio postale e mediante raccomandata, allegando fotocopia di un documento d’identità del dichiarante, da inviare a un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente;
- per via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica (commercialisti, CAF, ecc.).
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