Dichiarazione ex art 142 Codice Assicurazioni fac simile
Descrizione
In questa scheda rendiamo disponibili per il download alcuni fac simile di dichiarazione art 142 D.Lgs 209 05, da compilare e presentare alla compagnia assicurativa insieme alla richiesta di risarcimento danni, qualora dal sinistro siano derivate lesioni personali. Si tratta in pratica di un modello con cui la parte danneggiata, ai fini della liquidazione del danno da parte della compagnia di assicurazione, dichiara che non ha diritto a prestazioni da parte di enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie.
Dichiarazione art 142 D.Lgs 209 05: quando è necessario compilarlo
L'art. 149 del Codice delle assicurazioni private prevede la “procedura di risarcimento diretto” (o "indennizzo diretto") dei danni derivanti dalla circolazione stradale.
Si tratta di una procedura che consente a chi ha subito danni a seguito di un incidente stradale, di richiedere il risarcimento direttamente alla propria compagnia di assicurazioni anzichè a quella della controparte. Deve tuttavia trattarsi di un sinistro verificatosi nel territorio della Repubblica italiana, tra due (e non più) veicoli a motore, identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale sono derivati danni ai veicoli coinvolti e alle cose trasportate o lesioni di lieve entità al conducente non responsabile.
Ora può accadere che lo stesso conducente sia assistito anche da assicurazione sociale (Inps, INAIL, ecc.) e che, per le inabilità riportate, abbia diritto ad ottenere prestazioni dall’Ente di previdenza.
Per questo motivo prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione secondo cui egli non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
Qualora il danneggiato dichiarasse di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione sarebbe tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrebbe procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare.
Solo una volta che siano trascorsi 45 giorni dalla comunicazione senza che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato.
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