Fattura anticipata senza pagamento
Di norma la fattura si emette al momento del pagamento del bene o al termine della prestazione di un servizio, anche se l'azienda e il professionista hanno la facoltà di emettere la fattura anticipatamente. Va detto, tuttavia, che può esserci anche la fattura differita, una fattura cioè che viene emessa in un tempo successivo rispetto al pagamento effettivo (entro il quindicesimo giorno del mese successivo).
La fattura si emette prima o dopo il pagamento
La fattura è il documento fiscale obbligatorio (DPR 633/72) che viene redatto dal titolare di Partita Iva, per certificare e riscuotere compensi e corrispettivi conseguiti nell'esercizio di impresa o di arti e professioni. Ad essere precisi l'emissione della fattura non è sempre obbligatoria, se non è richiesta dal cliente.
Ad esempio per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto, per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito, per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie, ecc. è sufficiente il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale.
Come detto la fattura si ha per emessa all’atto della consegna o spedizione della merce all’altra parte o comunque all'atto del pagamento.
La fattura è "immediata" se emessa entro le ore 24 dello stesso giorno in cui l’operazione è effettuata.
Fattura anticipata senza pagamento
Ma la fattura può essere redatta anche prima dell’effettuazione dell’operazione di pagamento (fattura anticipata) o in un periodo successivo (fattura differita). E' bene precisare che la fattura differita è possibile anche nel caso di fatturazione elettronica, a condizione che il documento contabile venga emesso entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. In questo caso si devono obbligatoriamente riportare sulla fattura gli estremi (data e numero) del documento di trasporto.
La fattura (art.21, comma 2, del DPR 633/72) deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni:
- ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente all'emittente, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;
- natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- aliquota e ammontare dell'imposta.
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Questi invece alcuni modelli di
Per chi fa ricorso alla fatturazione elettronica, invece, questo è il
Una volta emessa la fattura deve essere annotata, entro quindici giorni, in apposito registro nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione.