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Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403
Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
403
(in GU 24 novembre 1998, n. 275)
Regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Articolo 1
Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni
1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 2 della legge 4
gennaio 1968, n 15, ed agli altri casi previsti dalle leggi,
nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di e i gestori di pubblici servizi sono
comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza,
sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione
delle normali certificazioni anche i seguenti stati, fatti e
qualità personali:
a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta;
esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione,
di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica;
b) situazione reddituale o economica, anche ai fini della
concessioni di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi
contributivi con l'indicazione dell’ammontare corrisposto;
possesso e numero del codice fiscale, dalla partita IVA e di
qualsiasi altrodato presente nell’archivio dell'anagrafe
tributaria e inerente all’interessato;
c) stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria
di pensione; qualità di studente o di casalinga;
d) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o
giuridiche, di tutore di curatore e simili;
e) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di
qualsiasi tipo;
f) tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi
militari comprese quelle di cui all'articolo 77 del D.P.R. 14
febbraio 1964, n. 237 come modificato da1l'articolo 22 della
legge 24 dicembre l986, n. 958;
g) di non aver riportato condanne penali;
h) qualità di vivenza a carico;
i) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato
contenuti nei registri dello stato civile.
2. I certificati, gli estratti e gli attestati necessari per
l’iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed
all'Università; quelli che a qualsiasi titolo devono essere
presentati agli uffici della motorizzazione civile; i
certificati e gli estratti dai registri dello stato civile e
dai registri demografici richiesti dai comuni nell’ambito dei
procedimenti di loro competenza, sono sostituiti dalla
dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 2 della legge 4
gennaio 1968, n.15. Le amministrazioni che ricevono tali
dichiarazioni, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla
veridicità del loro contenuto, sono tenute ad effettuare
idonei controlli sulla stessa, ai sensi. dell'articolo 11 del
presente regolamento.
Articolo 2
Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà
1. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge
nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi., tutti gli stati, fatti e
qualità personali non compresi negli elenchi di cui
all’articolo 1, comma 1, del presente regolamento e
all’articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n.15 sono
comprovati dall'interessato a titolo definitivo, mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui
all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
2. La dichiarazione di cui all’articolo 4 della legge 4
gennaio 1968 n. 15 che il dichiarante rende nel proprio
interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità
personali relative ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione può
riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una
pubblicazione è conforme all'originale. Nel caso di pubblici
concorsi in cui sia prevista la presentazione di titoli, la
dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti
dell’autentica di copia.
3. Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle
dichiarazioni di cui al comma 1, nel caso in cui gli stati, i
fatti i le qualità personali dichiarati siano certificabili o
attestabili da parte di un altro soggetto pubblico,
l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede
direttamente la necessaria documentazione al soggetto
competente. In questo caso, per accelerare il procedimento,
l’interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti
informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non
autenticata dei certificati di cui sia già in possesso.
4. Restano esclusi dall’applicazione dei commi 1 e 2 i
certificati di cui all’articolo 10.
Articolo3
Presentazione delle dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma
1dell'articolo 2 possono essere presentate anche
contestualmente all’istanza e sono sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto.
2. Il responsabile del procedimento identificato ai sensi
dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è comunque
competente a ricevere la documentazione.
3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 33 comma 4, della
legge 15 maggio199, n. 127, costituiscono violazioni dei
doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni
sostitutiva nei casi in cui lo norme di legge o di
regolamento ne consentono la presentazione in luogo della
produzione di attestati di notorietà.
4. Nei casi in cui l'interessato debba presentare
all’amministrazione copia autentica di un documento ai sensi
dell'articolo 14 della legge 4 gennaio1968, n. 15,
l'autenticazione della copia può essere retta dal
responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente
competente a ricevere la documentazione su semplice
esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello
stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la
copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento
in corso.
Articolo 4
Impedimento alla sottoscrizione
1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è
raccolta da pubblico ufficiale previo accertamento
dell’identità del dichiarante.
2. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata
a lui resa dall’interessato facendo menzione, di seguito alla
medesima, della causa dell’impedimento a sottoscrivere.
Articolo 5
Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri
1. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 siano
presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano
le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
2. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione
residente approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989 n.223, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 limitatamente ai
casi di cui si. tratti di comprovare stati, fatti e qualità
personali certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
Articolo 6
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4
della legge 4 gennaio 1968, n.15 hanno la stessa validità
temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli
necessari per la redazione delle dichiarazioni indicate al
comma 1, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei
moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive
le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni
penali previste dall’articolo 26 della legge 4 gennaio 1 968,
n.15 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate. Il modulo può contenere anche
l’informativa di cui all’articolo 10 della legge 31 dicembre
1996, n.675.
3, Le singole amministrazioni inseriscono nei moduli delle
istanze ad esse rivolte la formula per le relative
dichiarazioni sostitutive se ammesse ai sensi della legge 4
gennaio 1 968, n.15 e successive modificazioni ed
integrazioni, e del presente regolamento.
CAPO II
ACQUISIZIONE DIRETTA DI DOCUMENTI DA PARTE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI ED ESIBIZIONE DI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO
DA PARTE DEGLI INTERESSATI
Articolo 7
Acquisizione diretta dei documenti ed esibizione di documenti
dl riconoscimento
1. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di
utilizzare gli strumenti di cui agli articoli 1 e 2, i
certificati relativi a stati, fatti o qualità personali
risultati da albi o da pubblici registri tenuti o conservati
da una pubblica amministrazione sono sempre acquisiti
d'ufficio dall’amministrazione procedente, anche con la
procedura di cui al comma 2, su semplice indicazione da parte
dell’interessato della specifica amministrazione che conserva
l’albo o il registro.
2. In tutti i casi in cui l’amministrazione procedente
acquisisce direttamente certificazioni relative a stati,
fatti e qualità personali presso l'amministrazione competente
per la loro certificazione, il certificato può essere
sostituito da qualsiasi documento idoneo ad assicurare la
certezza della sua fonte di provenienza.
3. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione
tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico
idoneo ad accertare la fonte di provenienza del documento
soddisfano il requisito della forma scritti e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del documento
originale attraverso il sistema postale.
4. Nei casi in cui l’amministrazione procedente acquisisce
informazioni relative a stati, fatti e qualità personali
attraverso l’esibizione a parte dell'interessato di un
documento di riconoscimento in corso di validità, la
registrazione dei dati avviene attraverso l’acquisizione
della copia fotostatica del documento stesso ancorché non
autenticata, secondo le modalità previste da11'articolo 3,
comma 11 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato
dalla legge 16 giugno 1998, n.191
5. Il rifiuto da parte del funzionario competente di
accettare 1'indicazione di stati, fatti e qualità personali
mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento corso
di validità costituisce violazione dei doveri
d’ufficio.
6. Ai fini del presente regolamento per documento
amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra
specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle
pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini
dell'attività amministrativa. Le relative modalità di
trasmissione comprendono quelle indicate all'articolo 15,
comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed al D.P.R. 10
novembre 1997, n. 513.
Articolo 8
Riservatezza dei dati contenuti nei documenti acquisiti dalla
pubblica amministrazione
1. Al fine di tutelare la riservatezza dei soggetti titolari
dei dati di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre
pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le
informazioni relative a stati, fatti e qualità personali
previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie
per il perseguimento delle finalità per le quali vengono
acquisite.
2. E’ fatto divieto ai direttori sanitari tenuti alla
dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 70 del R.D.L. 9
lug1io 1939, n. 1238, come sostituto dall’articolo 2 della
legge 15 maggio 1997, n.127, di accompagnare la stessi con il
certificato di assistenza al parto previsto dall'articolo 18,
comma 2 del R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128, ed è fatto
divieto agli ufficiali di stato civile di richiedere detto
certificato, che è sostituito da una semplice attestazione
contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Ai
fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del
certificato di assistenza al parto, privo di elementi
identificativi diretti delle persone interessate ai
competenti enti ed uffici del Sistema statistico nazionale
secondo modalità preventivamente concordate. L’istituto
nazionale di statistica, sentito il ministero della sanità,
determina nuove modalità tecniche e procedure per la
rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi
di nascita e per l’acquisizione dei dati relativi a nati
morti nel rispetto dei principi contenuti nella legge 31
dicembre 1996, n.675.
Articolo 9
Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile
1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti
esclusivamente per i procedimenti che riguardano il
cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti da
amministrazioni pubbliche o da altre autorità dello Stato,
vengono acquisiti d'ufficio.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente le
amministrazioni possono comunque provvedere all'acquisizione
d'ufficio degli estratti qualora lo ritengano necessario per
particolari motivi inerenti alle proprie finalità
istituzionali.
CAPO III
ATTESTAZIONI DI SOGGETTI PRIVATI E CERTIFICATI NON
SOSTITUIBILI CON ALTRI STRUMENTI DI CERTEZZA
Articolo 10
Certificati non sostituibili
1. I certificati medici, sanitari veterinari, di origine, di
conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere
sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni
della normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle
istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica
di attività sportive da parte dei propri alunni sono
sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica
non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di
base con validità per l’intero anno scolastico.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 11
Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
1. Le amministrazioni procedenti, sono tenute a procedere ad
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive.
2. Quando i controlli di cui al comma 1 riguardano
dichiarazioni sostitutive di certificazione,
l’amministrazione procedente richiede direttamente
all'amministrazione competente per il rilascio della relativa
certificazione conferma scritta, anche attraverso l’uso di
strumenti informatici, della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi.
In tal caso non è necessaria la successiva acquisizione del
certificato.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 della
legge 4 gennaio 1968, n.15, qualora dal controllo di cui al
comma 1 emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai
benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
Articolo 12
Certificati di abilitazione
1. Quando è utilizzata ad indicare i titoli di abilitazione previsti dalla normativa vigente la parola "certificato" viene sostituita, a seconda che si riferisca ad atti rilasciati al termine di corsi di formazione o ad atti di assenso all’esercizio di determinata attività, con "diploma" o con "patentino".
Articolo 13
Abrogazione di norme
1. In riferimento alle disposizioni dell’articolo 1 del
presente regolamento, sono abrogati 1'articolo 27 della legge
4 gennaio 1968, n.15, 1'articolo 77, ultimo comma del D.P.R.
14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'articolo 22
de1la legge 24 dicembre 1986, n 958 e il primo comma
dell’articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
2. In riferimento alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del
presente regolamento, è abrogato l’articolo 20 bis della
legge 4 gennaio 1968, n.15.
3. In riferimento alla disposizione dell’articolo 4 è
abrogato il penultimo comma dell'articolo 26 della legge 4
gennaio 1968, n. 15.
4. È abrogato il D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130.