Legge 15 maggio 1997, n. 127


Legge 15 maggio 1997, n. 127
(in GU 20 febbraio 2001, n. 42)

Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

Art.1. Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa.

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (2), previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
3. Il regolamento si conforma, oltre che ai princìpi contenuti nell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (3), ai seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;
b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate.

Art. 2. Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica.

1 (4).
2 (5).
3. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio.
4. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. E' comunque fatta salva la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (6).
5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici.
6 (7).
7. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono legalizzate dall'ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate personalmente.
8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste a più soggetti dai pubblici uffici, possono essere apposte anche disgiuntamente, purché nei termini.
9. Nei documenti di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per il rilascio della carta di identità su supporto magnetico. La carta di identità deve contenere i dati personali ed il codice fiscale nonché, qualora l'interessato non si opponga, l'indicazione del gruppo sanguigno. La stessa può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.
11. E' abrogata la lettera f) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (8), in materia di rilascio del passaporto.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (2), previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (9), sulla base dei seguenti criteri:
a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;
b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o della medesima amministrazione;
c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato civile;
d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria in materia di stato civile;
e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;
f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò non ostacoli la conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse.
13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
14. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 12 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
15. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (10), e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (11), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale.

Art. 3. Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi.

1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito. E', comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subìto variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 489 del codice penale.
2 (12).
3 (13).
4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio.
5. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (14), di richiedere l' autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo.
6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.
7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici.
8 (15).
9 (16).
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (14), e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (17), nonché ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 5.
11. La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è soggetta ad autenticazione.

Art. 4. Giuramento del sindaco e del presidente della provincia. Distintivo del sindaco.

1 (18).
2 (19).

Art. 5. Disposizioni in materia di funzionamento e di competenza dei consigli comunali, provinciali e regionali.

1 (20).
2 (21).
3 (22).
4 (23).
5 (24).
6. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (25), è abrogata.
7. Al numero 7) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (26), introdotto dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (26), le parole: "qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore" devono interpretarsi nel senso che tale arrotondamento è da riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva e non al numero dei seggi, che devono pertanto comunque raggiungere o superare il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata.

Art. 6. Disposizioni in materia di personale.

1 (27).
2 (28).
3 (29).
4 (30).
5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato ai sensi del comma 4. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.
6. Sono ammessi a presentare domanda di riammissione in servizio, anche in deroga ai limiti temporali eventualmente previsti dai relativi ordinamenti, i dipendenti pubblici dimessisi per accedere a cariche elettive a causa di situazioni di ineleggibilità dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale n. 388 del 9-17 ottobre 1991. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7 (31).
8 (32).
9 (33).
10 (34).
11 (35).
12. Gli enti locali, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (36), e successive modificazioni, possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.
13 (37).
14 (38).
15 (39).
16. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (40), non si applicano agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (36), e successive modificazioni.
17. Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali sono tenuti ad annullare i provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 (41), e successive modificazioni ed integrazioni, e a bandire contestualmente i concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento.
Fino alla data di copertura dei posti resisi disponibili per effetto del presente comma, il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento ivi indicati continua a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento economico. Alla copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento si provvede mediante concorsi interni per titoli integrati da colloquio ai quali sono ammessi a partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano svolto almeno cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, nonché i dipendenti di cui al presente comma anche se provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore a quello prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente (41/a).
18 (42).
19. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza può essere coperta con una assunzione a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni della presente legge. Tale disposizione non si applica per gli enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (43), e successive modificazioni, che abbiano personale in mobilità.
20. Al comma 3-bis, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444 (43), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono aggiunte, in fine, le parole: "vigente prima della data del 31 agosto 1993".
21. Per gli enti locali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (44), le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dal 4 dicembre 1996.

Art. 7. Modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (45).

1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (45), sono apportate le seguenti modifiche:
a) (46);
b) (47);
c) (48);
d) (49);
e) (50);
f) (50);
g) (51);
h) (52);
i) (53);
l) (54);
m) la lettera h) del comma 5 dell'articolo 20 è ricollocata come lettera f), al termine del comma 1 dell'articolo 17;
n) (55);
o) (55);
p) (56);
q) (57);
r) (58);
s) alle leggi richiamate al n. 86 dell'allegato 1 sono aggiunte le seguenti: "legge 17 gennaio 1994, n. 47; decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.".

Art. 8. Disposizioni in materia di contrattazione collettiva.

1 (59).
2 (60).
3 (61).
4. In attesa della riforma della procedura della contrattazione collettiva di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (62), e dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89 (62), convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186, può essere concessa sino al 31 marzo 1998.

Art. 9. Disposizioni in materia di equilibrio finanziario e contabilità degli enti locali.

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme legislative dirette ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (63), e successive modificazioni, relative alle conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario di cui all'articolo 79 del medesimo decreto e dirette a rafforzare gli strumenti di verifica per garantire il rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti locali e la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane, prevedendo:
a) sistemi di verifica dell'attendibilità delle previsioni di bilancio da parte dei collegi dei revisori;
b) le sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni limitazione ai diritti di elettorato attivo e passivo, quando il dissesto finanziario sia diretta conseguenza di azioni od omissioni dolose o colpose accertate secondo giusto procedimento;
c) procedure semplificate e celeri per la rilevazione e il pagamento dei debiti conseguenti al dissesto finanziario;
d) disposizioni per garantire il rispetto dell'obbligo di idonea copertura finanziaria nelle deliberazioni dei provvedimenti degli enti locali e per contenere il fenomeno dei debiti fuori bilancio (63/a).
2. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali. In mancanza dei pareri nel termine prescritto, il Governo procede comunque all'emanazione del decreto legislativo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), si applicano anche ai casi di dissesto in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi del medesimo comma 1.
4 (64).
5. Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica dei titoli di entrata e di spesa, la predisposizione del modello di cui all'articolo 114, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (65), e successive modificazioni, da parte di comuni e province è facoltativa.
6. Sono abrogati l'articolo 50, comma 2, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (65), il comma 5 dell'art. 32 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (66), nella parte in cui consente l'affidamento senza gara del servizio di tesoreria al concessionario del servizio di riscossione, e, all'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (65), e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "all'articolo 53, comma 1, ed". [All'art. 31, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (65), e successive modificazioni, le parole: "in sede di assestamento" sono sostituite dalle parole: "una tantum"] (66/a).
7. In prima applicazione il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità di comuni e province ai princìpi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (65), e successive modificazioni, è fissato al 31 ottobre 1997.

Art. 10. Disposizioni in materia di giudizio di conto.

1 (67).
2 (68).

Art. 11. Soppressione della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del D.L. 15 marzo 1965, n. 124 (69), convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 1965, n. 431. Competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

1. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce il parere della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del D.L. 15 marzo 1965, n. 124 (69), convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni. La commissione predetta è soppressa.
2 (70).

Art. 12. Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà pubblica.

1(71).
2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla L. 24 dicembre 1908, n. 783 (72), e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con R.D. 17 giugno 1909, n. 454 (73), e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i princìpi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato.
3. Alle alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, dei comuni e delle province si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della L. 1 giugno 1939, n. 1089 (74). I beni immobili notificati ai sensi della L. 20 giugno 1909, n. 364, o della L. 11 giugno 1922, n. 778, per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell'art. 2 della L. 1 giugno 1939, n. 1089 (74), sono, su domanda degli aventi diritto, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089 (74). Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo precedente, avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo III, sezione II, della L. 1 giugno 1939, n. 1089 (74). Agli immobili per i quali non sia intervenuta la domanda degli aventi diritto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 71, secondo comma, della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (74/a).
4. Le disposizioni del comma 3 e quelle da esse richiamate non si applicano alle alienazioni deliberate prima del 31 dicembre 1996, da parte di enti ed istituti pubblici, aventi ad oggetto beni immobili ricompresi nella tutela disposta con gli articoli 1 e 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (74), per i quali non siano intervenute, prima della deliberazione di alienazione, la notifica e la trascrizione ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge. In assenza di regolamento, i comuni e le province non possono procedere alle alienazioni secondo le disposizioni di cui al comma 2.
5. Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (74), relative ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata sui beni di interesse storico e artistico, sono rilasciate entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta alla competente soprintendenza. Il termine è sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta, se la competente soprintendenza richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero procede ad accertamenti di natura tecnica, dandone comunicazione al richiedente.
6. Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida a provvedere nel successivo termine di trenta giorni, le richieste di approvazione e di autorizzazione si intendono accolte. [In tali casi, nei confronti dei responsabili del ritardo è promosso il procedimento disciplinare mediante contestazione di addebiti, in applicazione delle disposizioni vigenti] (74/b).

Art. 13. Abrogazione delle disposizioni che prevedono autorizzazioni ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili.

1. L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218 (75), sono abrogati; sono altresì abrogate le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14. Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali.

1 (76).
2 (77).

Art. 15. Disposizioni in materia di pagamento all'estero delle tasse di concessione governativa e dell'imposta di bollo.

1 (78).

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (79), il Governo adotta misure per la semplificazione delle modalità dei versamenti a favore della pubblica amministrazione, delle regioni, delle amministrazioni locali e degli enti pubblici economici da parte dei cittadini italiani all'estero o stranieri presso gli uffici diplomatici e consolari per altre imposte, tasse, ammende e servizi resi.

Art. 16. Difensori civici delle regioni e delle province autonome.

1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle competenti in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.
2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

Art. 17.

Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo.

1 (80).
2 (81).
3 (82).
4 (83).
5 (84).
6 (85).
7 (86).
8 (87).
9 (88).
10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'art. 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142 (89), introdotto dal comma 8 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli accordi di programma ed ai patti territoriali di cui all'art. 1 del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32 (90), convertito dalla L. 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, agli accordi di programma relativi agli interventi previsti nei programmi e nei piani approvati dalla Commissione di cui all'art. 2 della L. 15 dicembre 1990, n. 396 (89), nonché alle sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria.
11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (91), introdotte dal presente articolo, si applicano anche alle altre conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge.
12 (92).
13 (93).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.
15 (94).
16 (95).
17 (96).

Art. 18.

Fino alla trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane, il personale dipendente dell'Ente stesso può essere comandato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (97). I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti.

Art. 19.

Presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è istituito un Centro tecnico, operante con autonomia amministrativa e funzionale, sotto la direzione e il controllo dell'Autorità, per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione. Con regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (98), sono disciplinati i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro medesimo. Il Centro si avvale di personale assunto con contratto di diritto privato, anche a tempo determinato, in numero non superiore a cinquanta unità. In sede di prima applicazione i compiti del Centro sono svolti dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, il Centro subentra nei compiti dell'Autorità inerenti l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione, ivi inclusi i procedimenti di gara ancora in corso. Gli oneri di funzionamento del Centro gravano sulle disponibilità già destinate al finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione" di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307 (97), convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, da assegnare con le modalità ivi indicate nella misura ritenuta congrua dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione in relazione alla progressiva assunzione dei compiti ad esso attribuiti.

Art. 20.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (99), e dagli articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (99), nonché dagli articoli 19 e seguenti del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718 (100), in materia di redazione e aggiornamento degli inventari, il valore dei beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche destinati al funzionamento di sistemi informativi complessi, s'intende ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto. Trascorso tale termine, il valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione.

Art. 21.

I beni e le apparecchiature di cui al comma 20, qualora siano divenuti inadeguati per la funzione a cui erano destinati, sono alienati, ove possibile, a cura del Provveditorato generale dello Stato, secondo il procedimento previsto dall'articolo 35 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (99). In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature stessi sono assegnati in proprietà, a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale.

Art. 22.

Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441 (101), si applicano anche al personale di livello dirigenziale od equiparato di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (97), e successive modificazioni, nonché al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5 luglio 1982, n. 441 (101), alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri sono esercitate dai rispettivi organi di governo.

Art. 23

(102).

Art. 24

(103).

Art. 25.

Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (98), nonché per l'emanazione di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri.

Art. 26.

E' abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (98), e dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (104).

Art. 27.

Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di Stato è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

Art. 28.

E' istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è prescritto per legge o è comunque richiesto dall'amministrazione. La sezione esamina altresì, se richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri, gli schemi di atti normativi dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato è sempre reso in adunanza generale per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio di Stato a causa della loro particolare importanza.

Art. 29

(105).

Art. 30.

I disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento recano in allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate.

Art. 31.

Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 (106), come modificati dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, nonché gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (107).

Art. 32. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei consigli regionali, nonché sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Art. 33.

Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni dei commi da 34 a 45.

Art. 34.

Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che le giunte intendono di propria iniziativa sottoporre al comitato regionale di controllo.

Art. 35.

Possono essere attivati nell'ambito dei comitati regionali di controllo servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi dell'attività deliberativa. La regione disciplina con propria normativa le modalità organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.

Art. 36.

Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento.

Art. 37.

La commissione statale di controllo ed il comitato regionale di controllo non possono riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.

Art. 38.

Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

Art. 39.

Nei casi previsti dal comma 38, il controllo è esercitato, dalla data di rispettiva istituzione, dai difensori civici comunali e provinciali; il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Fino all'istituzione del difensore civico, il controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dal comitato regionale di controllo.

Art. 40.

La deliberazione soggetta al controllo preventivo di legittimità diventa esecutiva se nel termine di trenta giorni dalla trasmissione della stessa, che deve comunque avvenire a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione, il comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento motivato di annullamento, trasmesso nello stesso termine di trenta giorni all'ente interessato. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

Art. 41.

Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

Art. 42.

Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 33, può disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione dei rappresentanti.

Art. 43.

Il comitato può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.

Art. 44.

Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al comma 43, o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.

Art. 45.

Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

Art. 46.

Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, individuate dal decreto 20 febbraio 1987 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, come modificato dal decreto 17 febbraio 1995 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1995, possono, nei casi previsti dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (108), impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti di competenza delle regioni, delle province e dei comuni.

Art. 47

(109).

Art. 48

(110).

Art. 49.

Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre 1996, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, le disposizioni di cui all'articolo 6 e al comma 47 del presente articolo si applicano nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (111).

Art. 50.

I comuni possono rideterminare attraverso accorpamenti il numero e la localizzazione delle sezioni elettorali, e possono prevederne l'ubicazione in edifici pubblici anche non scolastici.

Art. 51.

I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142 (112), in società per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.

Art. 52.

La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.

Art. 53.

Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle società sono inalienabili.

Art. 54.

Le società di cui al comma 51 possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 (113), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

Art. 55.

Le partecipazioni nelle società di cui al comma 51 possono essere alienate anche ai fini e con le modalità di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (111).

Art. 56.

Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 51 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.

Art. 57.

La deliberazione di cui al comma 51 potrà anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 51 a 56 e da 60 a 61 del presente articolo nonché agli articoli 2504-septies e 2504-deciese del codice civile.

Art. 58

(114).

Art. 59.

Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono individuate con delibera del consiglio comunale. L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli enti locali interessate dall'intervento possono essere attribuite alla società a titolo di concessione. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.

Art. 60.

Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 (115), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è abrogato.

Art. 61.

L'articolo 1 della legge 1 ottobre 1951, n. 1084 (116), è abrogato.

Art. 62

(117).

Art. 63.

Il consiglio comunale può determinare le agevolazioni, sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori.

Art. 64.

Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dall'articolo 3, comma 143, lettera e), numero 1), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (118), i comuni che non abbiano dichiarato il dissesto e che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (119), e successive modificazioni, possono, con proprio regolamento, non applicare le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702 (119), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, o modificarne le aliquote.

Art. 65.

Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (120), sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono disciplinati i casi e le modalità con le quali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e della difesa, sono ceduti a titolo gratuito ai comuni, alle province e alle regioni che ne facciano richiesta, beni immobili dello Stato, iscritti in catasto nel demanio civile e militare che da almeno dieci anni risultino inutilizzati, quando non si tratti di beni inseriti nel programma di dismissione di beni immobili di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (118), né di beni che siano stati conferiti nei fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (121), come sostituito dall'articolo 3, comma 111, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (118).

Art. 66.

I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono essere alienati nei venti anni successivi alla cessione.

Art. 67.

Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui al comma 75.

Art. 68.

Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il sindaco o il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142 (122), introdotto dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato articolo 51-bis della legge n. 142 del 1990 (122), il sindaco o il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia.

Art. 69.

Il regolamento di cui all'articolo 35, comma 2-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (122), introdotto dal comma 4 dell'articolo 5 della presente legge, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 70.

Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui al comma 75. Salvo quanto disposto dal comma 71, la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco o del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato.

Art. 71.

Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

Art. 72.

Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di quattro anni. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo per le attività dell'Agenzia stessa o per l'attività di consulenza, nonché per incarichi di cui al comma 78 presso altre amministrazioni che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti. Nel caso di collocamento in disponibilità per mancato raggiungimento di risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salvo diversa sanzione, compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento dei predetti incarichi. Decorsi quattro anni senza aver preso servizio in qualità di titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.

Art. 73.

Il regolamento di cui al comma 78 disciplina un fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali e percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale e da attribuire all'Agenzia.

Art. 74.

Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (123), e successive modificazioni.

Art. 75.

L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, è articolato in sezioni regionali.

Art. 76.

E' istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno fino all'attuazione dei decreti legislativi in materia di riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 (124).
L'Agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto da due sindaci nominati dall'ANCI, da un presidente di provincia designato dall'UPI, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da due esperti designati dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente. Con la stessa composizione e con le stesse modalità sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.

Art. 77.

Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia. Resta ferma la facoltà dei comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione all'Agenzia regionale. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio.

Art. 78.

Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (125), su proposta del Ministro competente sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali e salvo quanto previsto dalla presente legge, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile dell'Agenzia, l'amministrazione dell'albo e la sua articolazione in sezioni e in fasce professionali, l'iscrizione all'albo degli iscritti all'albo provvisorio, le modalità di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le fasce professionali, il procedimento disciplinare e le modalità di utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria. Le abrogazioni e le modificazioni previste dal regolamento hanno effetto decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Il regolamento dovrà conformarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione delle dotazioni organiche dell'Agenzia nel limite massimo costituito dal personale del Servizio segretari comunali e provinciali dell'amministrazione civile dell'interno;
b) reclutamento del personale da destinare all'Agenzia mediante utilizzo delle procedure in materia di mobilità, ricorrendo prioritariamente, anche in deroga alle disposizioni dell'ordinamento speciale, al personale dell'amministrazione civile dell'interno, utilizzando anche l'istituto del comando o del fuori ruolo;
c) previsione di un esame di idoneità per l'iscrizione all'albo riservato ai frequentatori dei corsi promossi dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79;
d) disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando l'obbligo di sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria al controllo della Corte dei conti;
e) utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria per le esigenze dell'Agenzia e per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche con oneri retributivi a loro carico (125/a).

Art. 79.

L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero può avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile delle scuole determinando i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni per l'attività formativa anche in sede decentrata con istituti, enti, società di formazione e ricerca.

Art. 80.

Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore, l'Agenzia si avvale del fondo di mobilità di cui al comma 73 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 (126), e successive modificazioni.

Art. 81.

In sede di prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, a cura del Ministro dell'interno, un albo provvisorio al quale sono iscritti, in via transitoria, i segretari comunali e provinciali (126/a). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142 (126), introdotto dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, e di cui al comma 68 del presente articolo. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e il presidente della provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo. In sede di prima attuazione della presente legge e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 (127), concernenti il divieto di trasferimento per almeno un anno dalla sede di prima assegnazione dei segretari comunali di qualifica iniziale.

Art. 82.

Il regolamento di cui al comma 78 deve altresì stabilire una disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Le norme transitorie dovranno, altresì, prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta. Entro trenta giorni dall'emanazione del regolamento di cui al comma 78, è consentito ai segretari in servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione ad apposita sezione speciale dell'albo. I segretari che richiedano l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo statale e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, con preferenza per quelle statali, mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile in godimento. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44 (128), ed all'articolo 15 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (128), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono abrogate.

Art. 83.

Sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento l'ammissione all'albo nel grado iniziale è disposta in favore dei vincitori e degli idonei dei concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni.

Art. 84.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia di cui ai commi da 67 a 86 del presente articolo con propria legislazione. Nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, fino all'emanazione di apposita legge, rimane ferma l'applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118 (129).

Art. 85.

All'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (126), sono soppresse le parole: "nonché del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità".

Art. 86.

L'articolo 52 e il comma 4 dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (126), sono abrogati.

Art. 87.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (130), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle associazioni nazionali delle autonomie locali, è disciplinata la procedura per consentire alle regioni e agli enti locali e ai loro consorzi di ricorrere a modalità di riscossione dei tributi nonché di sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria in forma diretta, anche mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario e postale.

Art. 88.

Con proprio regolamento le regioni e gli enti locali potranno altresì stabilire limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entità e dovuti all'ente interessato.

Art. 89.

Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 87 sono abrogate tutte le disposizioni che escludono o limitano l'utilizzazione di sistemi di pagamento a favore delle regioni e degli enti locali diversi dalla carta moneta.

Art. 90.

(131).

Art. 91.

I regolamenti comunali e provinciali in materia di termine, di responsabile del procedimento e di diritto di accesso ai documenti, ove non già vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine il comitato regionale di controllo nomina un commissario per la loro adozione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (126), e dagli articoli 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (132).

Art. 92.

Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (126), si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241 (132).

Art. 93.

Alla revisione e semplificazione delle disposizioni previste dalla legge 19 marzo 1980, n. 80 (133), in materia di disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (134), e dal relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 (134), si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (135).

Art. 94.

Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione, prevista dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (135), dei procedimenti amministrativi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 (136), alla legge 19 marzo 1990, n. 55 (136), alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 (136), e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 (137), i regolamenti individuano le disposizioni che pongono a carico di persone fisiche, associazioni, imprese, società e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e certificazioni, che si intendono abrogate ove gli obblighi da esse previsti non siano più rilevanti ai fini della lotta alla criminalità organizzata.

Art. 95.

L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (138), è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:
a) la durata, il numero minimo di annualità e i contenuti minimi qualificanti per ciascun corso di cui al presente comma, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari;
b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (139).

Art. 96.

Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, è altresì rideterminata la disciplina concernente:
a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 (138), l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;
b) il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (140), e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;
c) il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280 (139), e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14 (139), anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;
d) il riordino delle università per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali è consentito l'accesso a studenti italiani;
e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (139), prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, di modalità di impiego, nonché di durata e di rinnovabilità dei contratti.

Art. 97.

Le materie di cui all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (138), sono disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati.

Art. 98.

I decreti di cui al comma 95 contengono altresì norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle scuole in lingua slovena ai fini di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche. Ai predetti fini le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano possono, sentiti i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, stipulare apposite convenzioni con università italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni disciplinano il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle università nonché le modalità di finanziamento. La stessa disciplina si applica ai diplomi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (138).

Art. 99.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di affinità scientifica e didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarità ai medesimi settori, nonché i raggruppamenti concorsuali.

Art. 100.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti didattici universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo economico e produttivo, nonché con l'evoluzione degli indirizzi culturali e professionali.

Art. 101.

In ogni università o istituto di istruzione universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità e i criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà degli studenti iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo.

Art. 102.

Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie. Esso formula pareri e proposte:
a) sulla programmazione universitaria;
b) sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;
c) sui decreti di cui ai commi 95 e 96, nonché sull'approvazione dei regolamenti didattici d'ateneo;
d) sui settori scientifico-disciplinari;
e) sul reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'università.

Art. 103.

Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 102, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può sentire il CUN su altre materie di interesse generale per l'università.

Art. 104.

Il CUN è composto da:
a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti, di cui all'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (141), fra i componenti del medesimo;
c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;
d) tre membri eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI).

Art. 105.

La mancata elezione di una delle rappresentanze di cui al comma 104 non inficia la valida costituzione dell'organo.

Art. 106.

Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui al comma 104, lettera a), è comunque attribuito ai professori ordinari e associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna area (141/a).

Art. 107.

I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente legge (141/a).

Art. 108.

In sede di prima applicazione della presente legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 106 sono presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto concernente le modalità di elezione (141/a).

Art. 109.

Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei princìpi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3), 4) e 5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (142), sono regolate dalle università, per quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (143).

Art. 110.

Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto tra dirigenti delle università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, è a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (144), in quanto compatibile, e l'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (143), come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di detto articolo è presentata al rettore e da questi trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato accademico. In prima applicazione il contratto di lavoro è stipulato con il direttore amministrativo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge per la durata determinata dagli organi competenti dell'ateneo.

Art. 111.

Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (143), e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 50 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere in considerazione le professionalità prodotte dai diplomi universitari, dai dottorati di ricerca e dai diplomi delle scuole di specializzazione.

Art. 112.

Fino al riordino della disciplina relativa allo stato giuridico dei professori universitari e del relativo reclutamento, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i criteri per la chiamata diretta, da parte delle facoltà, di eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino analoga posizione in università straniere o che siano insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (145), è abrogato dalla data di emanazione del predetto decreto (145/a).

Art. 113.

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma biennale esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi delle facoltà di giurisprudenza (145/b).

Art. 114.

Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati (145/b).

Art. 115.

Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi, finalizzati alla trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) possibilità di istituire facoltà o corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso di altre facoltà o dipartimenti, indicando i settori scientifico-disciplinari caratterizzanti;
b) determinazione delle procedure per l'individuazione sul territorio, in modo programmato e tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle facoltà di scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di programmazione universitaria;
c) possibilità di attivare le facoltà anche mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonché per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti;
d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario autonomo o in facoltà di uno degli atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e con l'inquadramento del personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;
e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo in godimento per i docenti non universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano svolto attività di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla lettera c), delle funzioni e del trattamento economico complessivo in godimento per il personale tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché previsione delle modalità di passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi di cui al presente comma;
h) previsione della possibilità, per le facoltà universitarie di cui al presente comma, di sottoscrivere convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica per corsi di aggiornamento e di specializzazione, nonché per l'uso di strutture e attrezzature.

Art. 116.

All'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (146), le parole: "per i quali sia prevista" sono sostituite dalle seguenti: "universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda".

Art. 117.

Fino al riordino delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati, degli Istituti superiori di educazione fisica, i diplomi conseguiti presso le predette istituzioni costituiscono titolo valido per l'ammissione alla scuola di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (146), per gli indirizzi comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento cui gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente. Nell'organizzazione delle corrispondenti attività didattiche, le università potranno stipulare apposite convenzioni con le predette istituzioni e, per quanto riguarda in particolare l'educazione musicale, con le scuole di didattica della musica.

Art. 118.

(147).

Art. 119.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i commi da 95 a 118 del presente articolo ed in particolare i commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 3, il comma 3 dell'articolo 4, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, l'articolo 10, ad eccezione del comma 9, e l'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (148), nonché gli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (149). I regolamenti di cui all'articolo 20, comma 8, lettere a) e c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (149), entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 120.

In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245 (146), e successive modificazioni e integrazioni, è consentita l'istituzione di una università non statale nel territorio rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale, è concessa con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali decreti sono emanati sentito altresì l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, nonché concernenti l'organico del personale docente, ricercatore e non docente. Possono essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche sono determinati annualmente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio previsto per le università non statali, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni amministrative, relative agli atenei di cui al presente comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.

Art. 121.

Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (150), è attribuita alla provincia autonoma di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di finanziamento all'ateneo di cui al comma 120 e di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari. A seguito dell'emanazione delle predette norme la provincia eserciterà le relative funzioni amministrative. Con riferimento all'attribuzione alla regione autonoma della Valle d'Aosta della potestà legislativa nella materia di cui al presente comma si procederà, successivamente al decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo periodo, ai sensi dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (151), e successive modificazioni.

Art. 122.

L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 promuovono e sviluppano la collaborazione scientifica con le università e con i centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare degli Stati membri dell'Unione europea per le esigenze sia della ricerca scientifica che dell'insegnamento. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso entrambe le università, sia presso una di esse, nonché programmi di ricerca congiunti. Le medesime università riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le università e istituzioni universitarie estere, nonché i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.

Art. 123.

Gli accordi di collaborazione cui al comma 122, qualora abbiano ad oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e di dottorato di ricerca, sono comunicati al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla loro stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro trenta giorni dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di contrasto con la legge, con obblighi internazionali dello Stato italiano o con i criteri contenuti nei decreti di cui al comma 95, gli accordi medesimi divengono esecutivi.

Art. 124.

Si applicano all'ateneo di cui al comma 120 istituito sul territorio della provincia autonoma di Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (152), e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati nei Paesi aderenti all'Unione europea la cui equipollenza è direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel testo degli scambi di note in vigore tra la Repubblica italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea, anche qualora nel predetto ateneo non siano attivate le corrispondenti facoltà. Nel caso in cui i medesimi scambi di note prevedano, per l'equipollenza di alcuni titoli e gradi, esami integrativi, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato testo unico approvato con regio decreto n. 1592 del 1933 (152) è subordinata all'attivazione, presso l'ateneo di cui al presente comma, dei corsi universitari che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi.

Art. 125.

I competenti organi dell'università degli studi di Trento possono disporre la nomina a professore di prima fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi che rivestano presso università straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste dall'ordinamento universitario italiano, nella misura massima, per l'università di Trento, del trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La facoltà di nomina di cui al presente comma si applica anche, nella misura massima rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento, all'università istituita nel territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito nella provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 126.

L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 possono istituire la facoltà di scienza della formazione primaria. L'attivazione del corso di laurea è subordinata all'avvenuta soppressione dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della scuola magistrale e degli istituti magistrali.

Art. 127.

In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 95, lettera c), al fine di favorire la realizzazione degli accordi di collaborazione internazionale dell'università di Trento, volti al conferimento del titolo di dottore di ricerca, nell'ambito di programmi dell'Unione europea, il medesimo titolo è rilasciato dalla università di cui al presente comma, limitatamente ai dottorati di cui è sede amministrativa. In tali casi la commissione di valutazione delle tesi di dottorato, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (153), è sostituita da una commissione nominata dal rettore, composta da cinque esperti del settore, di cui almeno due professori ordinari e un professore associato. Almeno due componenti della commissione non devono appartenere alla predetta università.

Art. 128.

La provincia autonoma di Trento può disporre con leggi provinciali, ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (154), la concessione di contributi a favore dell'università degli studi di Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'attuazione di specifici programmi e progetti formativi.

Art. 129.

Al secondo comma dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590 (155), la parola: "contestualmente" è sostituita dalle seguenti: "in correlazione".

Art. 130

(156).

Art. 131.

Nell'esercizio della delega prevista dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 (157), e nel rispetto dei criteri da essa stabiliti il Governo può prevedere il trasferimento della gestione di musei statali alle regioni, alle province o ai comuni.

Art. 132.

I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.

Art. 133.

Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (158), e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (159).

Art. 134.

Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (158), la parola: "portano" è sostituita dalle seguenti: "possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare".

Art. 135.

Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (160), con i comuni per il Ministero della difesa provvede il rappresentante del Governo competente per territorio.

Art. 136.

In attesa della nuova disciplina in materia di ordinamento degli enti locali e degli istituti di partecipazione popolare, è consentito il contemporaneo svolgimento delle consultazioni referendarie comunali con i referendum abrogativi nazionali che dovranno svolgersi nella primavera del 1997. Al fine di dare attuazione a tale disposizione, si applicano le norme relative alle consultazioni referendarie nazionali e quelle attuative che verranno stabilite, anche in deroga al disposto dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (161), con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso decreto sono determinati i criteri di ripartizione delle spese tra gli enti interessati, in ragione del numero dei referendum di competenza di ciascun ente (162).

Art. 137.

Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

Art. 138.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Note

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1997, n. 113, S.O.
(2) Riportata al n. XXX.
(3) Riportata al n. XLI.
(4) Sostituisce l'art. 70, R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, riportato alla voce STATO CIVILE.
(5) Sostituisce l'art. 195, R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, riportato alla voce STATO CIVILE.
(6) Riportata alla voce DOCUMENTAZIONI AMMINISTRATIVE E LEGALIZZAZIONE DI FIRME.
(7) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 15-quinquies, D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, riportato alla voce FINANZA LOCALE.
(8) Riportata alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(9) Riportato alla voce STATO CIVILE.
(10) Riportato alla voce FINANZA LOCALE.
(11) Riportato alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO.
(12) Sostituisce il comma 1 dell'art. 3, L. 4 gennaio 1968, n. 15, riportata alla voce DOCUMENTAZIONI AMMINISTRATIVE E LEGALIZZAZIONE DI FIRME.
(13) Sostituisce il comma 1 dell'art. 3, D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130, riportato alla voce DOCUMENTAZIONI AMMINISTRATIVE E LEGALIZZAZIONE DI FIRME.
(14) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(15) Aggiunge un periodo alla lett. e) del comma 1 dell'art. 12, L. 20 dicembre 1961, n. 1345, riportata alla voce CORTE DEI CONTI.
(16) Aggiunge un comma all'art. 4, L. 4 gennaio 1968, n. 15, riportata alla voce DOCUMENTAZIONI AMMINISTRATIVE E LEGALIZZAZIONE DI FIRME.
(17) Riportata alla voce DOCUMENTAZIONI AMMINISTRATIVE E LEGALIZZAZIONE DI FIRME.
(18) Sostituisce il comma 6 dell'art. 36, L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata alla voce COMUNI E PROVINCE.
(19) Sostituisce il comma 7 dell'art. 36, L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata alla voce COMUNI E PROVINCE.
(20) Sostituisce il comma 2-bis all'art. 31, L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata alla voce COMUNI E PROVINCE.
(21) Sostituisce il n. 2 lett. b) al comma 1 dell'art. 39, L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata alla voce COMUNI E PROVINCE.
(22) Aggiunge il n. 2-bis alla lett. b) del comma 1 dell'art. 39, L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata alla voce COMUNI E PROVINCE.
(23) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 35, L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata alla voce COMUNI E PROVINCE.
(24) Modifica la lett. b) del comma 2 dell'art. 32, L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata alla voce COMUNI E PROVINCE.
(25) Riportata alla voce COMUNI E PROVINCE.
(26) Riportata alla voce REGIONI.
(27) Sostituisce il comma 1 dell'art. 51, L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata alla voce COMUNI E PROVINCE.
(28) Sostituisce il secondo periodo del comma 3 dell'art. 51, L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata alla voce COMUNI E PROVINCE.
(29) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 51, L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata alla voce COMUNI E PROVINCE.
(30) Aggiunge il comma 5-bis all'art. 51, L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata alla voce COMUNI E PROVINCE.
(31) Sostituisce il comma 6 dell'art. 51, L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata alla voce COMUNI E PROVINCE.
(32) Aggiunge un periodo al comma 7 dell'art. 51, L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata alla voce COMUNI E PROVINCE.
(33) Aggiunge i commi 3-bis e 3-ter all'art. 41, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(34) Aggiunge l'art. 51-bis alla L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata alla voce COMUNI E PROVINCE.
(35) Sostituisce il comma 5 dell'art. 55, L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata alla voce COMUNI E PROVINCE.
(36) Riportato alla voce FINANZA LOCALE.
(37) Sostituisce il comma 1 e aggiunge il comma 1-bis all'art. 18, L. 11 febbraio 1994, n. 109, riportata alla voce OPERE PUBBLICHE.
(38) Sostituisce il comma 11 dell'art. 3, L. 24 dicembre 1993, n. 537.
(39) Sostituisce l'art. 16-bis del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, riportato alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO.
(40) Riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO.
(41) Riportato alla voce IMPIEGATI E SALARIATI DEGLI ENTI LOCALI.
(41/a) Vedi, anche, l'art. 32, comma 13, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO.
(42) Modifica i commi 14, 15 e 18 dell'art. 1, L. 28 dicembre 1995, n. 549.
(43) Riportato alla voce FINANZA LOCALE.
(44) Riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO.
(45) Riportata al n. LXXXVII.
(46) Modifica il comma 1 dell'art. 1 L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al n. LXXXVII.
(47) Modifica la lett. a) del comma 4 dell'art. 4, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al n. LXXXVII.
(48) Modifica il comma 3 dell'art. 5, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al n. LXXXVII.
(49) Modifica il comma 1 dell'art. 11, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al n. LXXXVII.
(50) Modifica il comma 4 dell'art. 11, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al n. LXXXVII.
(51) Modifica il comma 7 dell'art. 11, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al n. LXXXVII.
(52) Modifica il comma 1, lett. c), dell'art. 12, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al n. LXXXVII.
(53) Modifica il comma 1, lett. g), dell'art. 12, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al n. LXXXVII.
(54) Sostituisce il comma 1, lett. t), dell'art. 12, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al n. LXXXVII.
(55) Modifica il comma 1, dell'art. 22, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al n. LXXXVII.
(56) Modifica il comma 2 dell'art. 22, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al n. LXXXVII.
(57) Modifica il comma 3 dell'art. 22, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al n. LXXXVII.
(58) Modifica il comma 4 dell'art. 22, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al n. LXXXVII.
(59) Modifica il comma 4 dell'art. 50, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(60) Sostituisce l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 51, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(61) Sostituisce il comma 2 dell'art. 52, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(62) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(63) Riportato alla voce FINANZA LOCALE.
(63/a) In attuazione della delega contenuta nel presente comma, vedi il D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, riportato alla voce FINANZA LOCALE.
(64) Sostituisce l'art. 108, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.
(65) Riportato alla voce FINANZA LOCALE.
(66) Riportato alla voce RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.
(66/a) Periodo abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, riportato alla voce FINANZA LOCALE.
(67) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 58, L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata alla voce COMUNI E PROVINCE.
(68) Abroga i commi 3 e 4 dell'art. 67 e modifica il comma 1 dell'art. 75, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.
(69) Riportato alla voce ECONOMIA NAZIONALE (SVILUPPO DELLA).
(70) Aggiunge il comma 5-ter all'art. 6, L. 11 febbraio 1994, n. 109, riportata alla voce OPERE PUBBLICHE.
(71) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 1, L. 24 dicembre 1993, n. 560.
(72) Riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO.
(73) Riportato alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO.
(74) Riportata alla voce ANTICHITA' BELLE ARTI, MOSTRE D'ARTE E MUSEI.
(74/a) Periodo aggiunto dall'art. 6, L. 8 ottobre 1997, n. 352, riportata alla voce ANTICHITA', BELLE ARTI, MOSTRE D'ARTE E MUSEI.
(74/b) Periodo soppresso dall'art. 6, L. 8 ottobre 1997, n. 352, riportata alla voce ANTICHITA' BELLE ARTI, MOSTRE D'ARTE E MUSEI.
(75) Riportata alla voce ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA.
(76) Sostituisce il terza comma e abroga il quinto comma dell'art. 28-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
(77) Sostituisce il terzo comma e abroga il quinto comma dell'art. 39, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.
(78) Modifica la denominazione della Sezione III, sostituisce l'art. 25 e aggiunge l'art. 25-bis nella tabella (Sezione III) annesse alla L. 2 maggio 1983, n. 185.
(79) Riportata al n. XXX.
(80) Sostituisce il comma 2-bis all'art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241, riportata al n. XLI.
(81) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241, riportata al n. XLI.
(82) Sostituisce il comma 4 all'art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241, riportata al n. XLI.
(83) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241, riportata al n. XLI.
(84) Aggiunge il comma 14-bis alla L. 7 agosto 1990, n. 241, riportata al n. XLI.
(85) Aggiunge l'art. 14-ter alla L. 7 agosto 1990, n. 241, riportata al n. XLI.
(86) Aggiunge l'art. 14-quater alla L. 7 agosto 1990, n. 241, riportata al n. XLI.
(87) Aggiunge il comma 5-bis all'art. 27, L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata alla voce COMUNI E PROVINCE.
(88) Modifica il comma 4 dell'art. 27, L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata alla voce COMUNI E PROVINCE.
(89) Riportata alla voce COMUNI E PROVINCE.
(90) Riportato alla voce CASSA PER IL MEZZOGIORNO.
(91) Riportata al n. XLI.
(92) Sostituisce il comma 5 dell'art. 12, L. 12 giugno 1990, n. 146, riportata alla voce LAVORO.
(93) Aggiunge due periodi al comma 2 dell'art, 12, L. 12 giugno 1990, n. 146, riportata alla voce LAVORO.
(94) Modifica il comma 3 dell'art. 56, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(95) Modifica il comma 3 dell'art. 58, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(96) Aggiunge un comma all'art. 56, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(97) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(98) Riportata la n. XXX.
(99) Riportato alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO.
(100) Riportato alla voce PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO.
(101) Riportata alla voce PARLAMENTO.
(102) Sostituisce il primo periodo al comma 4 dell'art. 3, D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, riportato alla voce PREVIDENZA SOCIALE.
(103) Sostituisce i commi da 1 a 4 dell'art. 16, L. 7 agosto 1990, n. 241, riportata al n. XLI.
(104) Riportato alla voce CONSIGLIO DI STATO.
(105) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 10, D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, riportato alla voce LEGGI E DECRETI.
(106) Riportato alla voce REGIONI.
(107) Riportata alla voce COMUNI E PROVINCE.
(108) Riportata alla voce MINISTERO DELL'AMBIENTE.
(109) Modifica i commi 5 e 10 dell'art. 1, L. 28 dicembre 1995, n. 549, riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO.
(110) Sostituisce l'ultimo periodo del comma 69 dell'art. 3, L. 28 dicembre 1995, n. 549, riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO.
(111) Riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO.
(112) Riportata alla voce COMUNI E PROVINCE.
(113) Riportato alla voce MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI.
(114) Sostituisce la lett. e) del comma 3 dell'art. 22, L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata alla voce COMUNI E PROVINCE.
(115) Riportato alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO.
(116) Riportata alla voce FARMACIE E FARMACISTI.
(117) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 53, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, riportato alla voce AFFISSIONI PUBBLICHE.
(118) Riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO.
(119) Riportato alla voce FINANZA LOCALE.
(120) Riportata al n. XXX.
(121) Riportata alla voce BORSE DI COMMERCIO.
(122) Riportata alla voce COMUNI E PROVINCE.
(123) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(124) Riportata al n. LXXXVII.
(125) Riportata al n. XXX.
(125/a) Vedi, anche, il regolamento approvato con D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, riportato alla voce COMUNI E PROVINCE.
(126) Riportata alla voce COMUNI E PROVINCE.
(126/a) L'albo provvisorio dei segretari comunali e provinciali è stato istituito con D.M. 14 giugno 1997 (Gazz. Uff. 6 settembre 1997, n. 208, S.O.).
(127) Riportato alla voce COMUNI E PROVINCE.
(128) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(129) Riportata alla voce TRENTINO-ALTO ADIGE.
(130) Riportata al n. XXX.
(131) Modifica i commi 1 e 3 dell'art. 9, L. 24 marzo 1989, n. 122, riportata alla voce CIRCOLAZIONE STRADALE.
(132) Riportata al n. XLI.
(133) Riportata alla voce COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO.
(134) Riportato alla voce PESI E MISURE.
(135) Riportata al n. LXXXVII.
(136) Riportata alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(137) Riportato alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(138) Riportata alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: ISTRUZIONE SUPERIORE.
(139) Riportato alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: ISTRUZIONE SUPERIORE.
(140) Riportata alla voce PSICOLOGO.
(141) Riportata al n. LXXXVII.
(141/a) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi il D.M. 21 luglio 1997, n. 278, riportato alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: ISTRUZIONE SUPERIORE e il D.M. 3 febbraio 1998, n. 21, riportato alla stessa voce.
(142) Riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO.
(143) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(144) Riportato alla voce SANITA' PUBBLICA.
(145) Riportato alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: ISTRUZIONE SUPERIORE.
(145/a) I criteri di cui al presente comma sono stati approvati con D.M. 25 luglio 1997, riportato alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: ISTRUZIONE SUPERIORE.
(145/b) In attuazione della delega contenuta nel presente comma, vedi il D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398, riportato alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
(146) Riportata alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: ISTRUZIONE SUPERIORE.
(147) Sostituisce il comma 2 dell'art. 1, L. 12 febbraio 1992, n. 188, riportata alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: ISTRUZIONE SUPERIORE.
(148) Riportato alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: ISTRUZIONE SUPERIORE.
(149) Riportata al n. LXXXVII.
(150) Riportato alla voce TRENTINO-ALTO ADIGE.
(151) Riportata alla voce VALLE D'AOSTA.
(152) Riportato alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: ISTRUZIONE SUPERIORE.
(153) Riportato alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: ISTRUZIONE SUPERIORE.
(154) Riportato alla voce TRENTINO-ALTO ADIGE.
(155) Riportata alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: ISTRUZIONE SUPERIORE.
(156) Sostituisce l'ultimo periodo del comma 14 dell'art. 8, L. 2 gennaio 1997, n. 2, riportata alla voce PARTITI POLITICI.
(157) Riportata al n. LXXXVII.
(158) Riportata alla voce COMUNI E PROVINCE.
(159) Riportato alla voce CIRCOLAZIONE STRADALE.
(160) Riportata ailla voce FORZE ARMATE.
(161) Riportata al n. XXX.
(162) Per l'attuazione delle norme contenute nel presente comma, vedi il D.M. 19 maggio 1997, riportato alla voce ELEZIONI.