Autorizzazione raccolta funghi: le regole principali
Il permesso raccolta funghi sui territori italiani viene rilasciato dalle singole Regioni ed è valido su tutto il territorio regionale. Va aggiunto che nei territori ricadenti nei parchi naturali, il rilascio dell'autorizzazione alla raccolta funghi spetta all’ente gestore del parco, mentre nei rimanenti territori il permesso è rilasciato dalle Provincie. Il consiglio, dunque, è quello di consultare la sezione specifica del sito ufficiale della propria regione ed eventualmente di prendere visione dei regolamenti previsti dai parchi nazionali e regionali.
Permesso raccolta funghi 2024
Come detto l'attività di raccolta funghi è soggetta alla regolamentazione regionale. Va aggiunto che in aree specifiche le autorizzazioni alla raccolta funghi possono sottostare ad ulteriori limitazioni imposti dai singoli comuni.
Ma non è tutto perché per la raccolta funghi all'interno dei parchi, nazionali o regionali, occorre prendere visione dei rispettivi regolamenti che possono prevedere ulteriori autorizzazioni e/o modalità di raccolta diverse da quelle fissate dalla legge regionale.
In linea generale per esercitare la raccolta dei funghi sul territorio regionale occorre disporre:
- dell’autorizzazione alla raccolta;
- della ricevuta del versamento di raccolta che varia a seconda della regione e della zona in cui si intende esercitare la raccolta medesima.
Per ottenere l'autorizzazione occorre presentare una domanda e superare, dopo un breve corso di formazione, una prova orale davanti agli ispettorati micologici regionali.
I dati della persona che effettua la raccolta devono essere riportati sul bollettino di pagamento, con la causale "raccolta funghi". Nel caso di versamento effettuato da chi esercita la potestà genitoriale per conto di minori di anni 18, dovranno essere riportate le generalità del minore. La ricevuta va portata al seguito al momento della raccolta, insieme a un documento di riconoscimento.
I non residenti nella regione devono munirsi di una speciale autorizzazione turistica.
Inoltre per finalità di carattere essenzialmente turistico è consentito ai residenti e non residenti di talune regioni (ad es. il Friuli Venezia Giulia) di esercitare la raccolta funghi senza autorizzazione e per un certo numero di giorni all'anno.
Le leggi regionali prevedono un limite di raccolta giornaliero per persona (3 o 5 kg ad esempio). Generalmente non ci sono limiti per imprenditori agricoli e soci di cooperative agroforestali. In questo caso occorre presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
La raccolta dei funghi epigei, ossia dei funghi comuni che crescono nei boschi e sui prati, è consentita nei terreni non coltivati nei quali sia permesso l’accesso e non sia riservata l'attività. Come detto nei parchi e in generale nelle aree protette occorre prendere visione delle norme che regolano la raccolta dei funghi.
La raccolta è vietata durante le ore notturne, da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima della levata del sole
E' molto importante che per la raccolta dei funghi non vengano usati strumenti che possano rovinare il micelio, ossia l'insieme di cellule e filamenti sui quali si basa la crescita vegetativa di un fungo.
Le singole regioni possono vietare la raccolta di esemplari di particolari specie di funghi. I funghi devono essere riposti in contenitori rigidi e areati, atti a diffondere le spore.
Sono previste sanzioni amministrative per chi esercita l'attività:
- in mancanza di tesserino di idoneità o in caso di tesserino scaduto;
- senza il permesso annuale;
- in una delle aree ove è vietata;
- al di fuori delle giornate nelle quali è consentita o in violazione delle limitazioni temporali disposte dai regolamenti regionali;
- per quantità superiori a quella consentita;
- in violazione ad ogni altra prescrizione sulle modalità di raccolta funghi.
In caso di recidiva si provvede al ritiro dell'autorizzazione ed eventualmente alla sua revoca definitiva.