Ricorso al Giudice di Pace contro ordinanza Prefetto sospensione patente
Descrizione
Modello di ricorso Giudice di Pace contro ordinanza Prefetto con cui si respinge il ricorso al verbale di contravvenzione e si ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima per la violazione commessa, più le spese del procedimento.
Ricorso Giudice di Pace contro ordinanza Prefetto: quando proporlo
Il cittadino che ritiene sussistano validi motivi per chiedere l’annullamento del verbale di contravvenzione (è stato notificato oltre i termini, contiene vizi di forma, ecc.), può proporre alternativamente ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.
Il ricorso multa Prefetto deve essere presentato entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione ovvero dalla notificazione del verbale.
Ricordiamo che ci si può rivolgere al Prefetto per tutti i verbali redatti da agenti/funzionari ed ufficiali appartenenti a Forze di Polizia statali (Polizia stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, etc.).
Sono previsti, invece, tempi più stretti nel caso in cui ci si voglia opporre al Giudice di Pace: 30 giorni dalla notifica del verbale.
Ora il cittadino che ritiene che l’ordinanza del Prefetto adottata:
- a seguito di un ricorso ex art. 203 C.d.S.;
- per violazioni a norma del codice della strada per i quali non è consentito il pagamento in misura ridotta;
- con la quale è disposta la sospensione o la revoca della patente
sia nulla e/o annullabile può impugnare tale atto proponendo opposizione dinanzi al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 205 C.d.S. e dall’art. 6 del d.lgs. n. 150/2011.
Il ricorso Giudice di Pace contro ordinanza Prefetto deve essere presentato entro 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza, se residente in Italia, ovvero entro 60 giorni se residente all’estero.
Come presentare ricorso Giudice di Pace contro ordinanza Prefetto
Il ricorso al Giudice di Pace può essere presentato:
- personalmente con deposito diretto in Cancelleria;
- tramite raccomandata A/R;
- tramite proprio legale che accluderà il relativo mandato.
Si precisa che per tale ricorso è necessario versare l’imposta di bollo, sotto forma di contributo unificato e che l’importo dovuto varia in base al valore di causa.
Rimedi contro la decisione del Giudice di Pace
Il ricorso al Giudice di Pace può essere dichiarato:
- inammissibile;
- rigettato (non accolto);
- accolto.
In particolare se il Giudice di Pace rigetta il ricorso, il cittadino ha due alternative a disposizione:
- pagare entro 30 giorni l’importo dovuto utilizzando il modello F23, ponendo così fine al contenzioso;
- proporre appello al Tribunale competente per il luogo di commessa violazione (art. 326 c.p.c.), entro 30 giorni se la decisione è stata notificata alla controparte ovvero, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., entro il termine lungo di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza.