Contestare una multa per mancata esposizione contrassegno invalidi

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 09/11/2021
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Due modelli editabili con cui contestare una multa per mancata esposizione contrassegno invalidi, l'uno nei confronti della Polizia Municipale e l'altro del Giudice di Pace.

Ricorso multa parcheggio disabili: quando è possibile

Chiariamo subito che si tratta di un ricorso tutt'altro che semplice per il fatto che non basta essere in possesso del contrassegno disabili per scampare alle multe. In altri termini il contrassegno va esposto e reso ben visibile sul parabrezza o sul cruscotto del mezzo. Per questo motivo il veicolo sprovvisto del contrassegno non è mai autorizzato a usufruire delle deroghe previste e sarà sanzionato di conseguenza, con scarse possibilità di giustificarsi sostenendo di averlo dimenticato a casa o di averlo smarrito proprio il giorno prima.

Ciò premesso va fatta una distinzione in relazione al soggetto a cui è stata elevata la contravvenzione. Questi infatti può essere:

  • la persona disabile titolare del permesso. In questo caso al soggetto gli viene contestata la violazione dell'art. 158 del CdS per mancata esposizione del contrassegno;
  • l'accompagnatore (coniuge, figlio, fratello ecc.) della persona disabile titolare del permesso. In proposito ricordiamo che l'accompagnatore può utilizzare il contrassegno senza la persona con disabilità a bordo solo nel caso in cui abbia appena accompagnato o stia per andare a prendere il titolare del permesso; la polizia locale che fermasse l’accompagnatore con il contrassegno ma senza persona con disabilità a bordo, procederà a verificare la veridicità della dichiarazione dell’accompagnatore e, nel caso questa non corrispondesse al vero, procederà al ritiro immediato del contrassegno. Ora in caso di mancata esposizione contrassegno invalidi durante la sosta nello spazio delimitato dalle strisce gialle, la polizia provvede a contestare al trasgressore l'art. 188 del Codice della Strada, per sosta in un parcheggio per disabili senza essere provvisti del relativo contrassegno.

In entrambi i casi l'importo della multa è identico. A tal proposito è bene sottolineare che dal 10 Novembre 2021 sono previste multe raddoppiate e sottrazione di punti triplicata per chi parcheggia in aree di sosta riservate a mezzi per il trasporto di disabili. Le sanzioni vanno da 168 a 672 euro in precedenza da 84 a 335 euro) e i punti decurtati sono pari a 6 (contro i 2 di prima).

Tuttavia un conto è il disabile in prima persona che deve dimostrare, ad esempio in un contesto di particolare urgenza legato ad un ricovero al pronto soccorso o ad una situazione di pericolo di un proprio familiare, di aver dimenticato di esporre il contrassegno; altro conto è l'accompagnatore che deve dimostrare di possedere regolarmente il contrassegno in favore del soggetto accompagnato, di aver utilizzato il mezzo in quel particolare giorno proprio al servizio del disabile, di aver dimenticato di esporre il pass per un particolare motivo.

Ricordiamo che il contrassegno disabili, oltre alla sosta, consente la circolazione in zone a traffico limitato (Ztl). Anche in questo caso il portatore di handicap che ha ricevuto una multa per violazione del divieto di circolazione nelle zone a traffico limitato, ha la possibilità, se ricorrono particolari circostanze, di chiederne l'annullamento all'autorità verbalizzante, così come al Prefetto o al Giudice di Pace. Questo il

Multa parcheggio disabili: vietata la rimozione

E' importante ricordare altresì che per i veicoli che espongono l’apposito contrassegno per disabili è sempre vietata la rimozione ed il blocco del veicolo (tramite ganascia) ai sensi degli artt. 354 e 355 del Regolamento di esecuzione del CdS, salvo l’applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Le auto a servizio dei portatori di handicap, inoltre, possono essere esentati dal pagamento nelle aree delimitate dalle cosiddette strisce blu, sulla base delle disposizioni previste dal Comune che gestisce le aree in concessione, che possono prevedere appunto la gratuità della sosta qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

Inoltre i disabili non sono tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo nelle aree soggette a disco o posteggi a tempo.

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