Rifiuto offerta assicurazione: come tutelarsi
Una compagnia di assicurazione può comunicare la disdetta della polizza assicurativa se ritenuta troppo onerosa, tuttavia la stessa non può rifiutarsi di assicurare il veicolo ad un automobilista che lo richiede. In proposito il Codice delle Assicurazioni prevede esplicitamente il cosiddetto “obbligo a contrarre”.
Un'assicurazione può rifiutarsi di assicurare?
Chiunque dispone di un mezzo a motore è tenuto per legge ad assicurarlo per la responsabilità civile, ossia per i danni che può causare a terzi. In altri termini la polizza RC Auto non può considerarsi una scelta bensì un obbligo. Non averla significa non solo non poter circolare per le strade, ma anche non poter lasciare l'auto parcheggiata su strade ed aree aperte al pubblico (seppur private).
Se il contratto lo consente si può richiedere la sospensione assicurazione auto, così come la sostituzione del veicolo assicurato, rispettando alcune regole e procedure.
A partire dal mese di gennaio 2013 la procedura di disdetta assicurazione auto è stata semplificata. In pratica da quel momento non esiste più il rinnovo tacito, per cui l'automobilista che vuole cambiare assicurazione auto, non deve far altro che attendere la scadenza della polizza e rivolgersi ad una nuova compagnia.
Tuttavia l'automobilista può disdire la polizza di assicurazione prima della scadenza in alcuni casi specifici: furto, vendita o rottamazione della propria vettura, decesso. Dal nostro portale si possono scaricare i seguenti fac simile:
- modulo di disdetta assicurazione auto per incendio o furto;
- modulo disdetta assicurazione auto per rottamazione;
- modulo disdetta assicurazione auto per vendita;
- modulo disdetta assicurazione auto per decesso.
E la disdetta polizza assicurativa da parte della compagnia può esserci? La risposta è si. Basta che lo comunichi per iscritto al cliente entro 60 giorni dalla scadenza. Non è necessario che specifichi le motivazioni.
Ciò nonostante, se l’automobilista chiede all’assicurazione di rilasciargli una nuova polizza questa non può dirgli di no. L'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ha disposto infatti che una compagnia non può rifiutarsi di contrarre, secondo le condizioni e le tariffe che ha, una polizza di assicurazione sulla responsabilità civile.
Eppure non sono poco i casi in cui, specie in alcune aree territoriali del sud Italia, le compagnie si rifiutano di prestare l'assicurazione, accampando motivazioni del tutto pretestuose, come la necessità di ottenere la preventiva autorizzazione da parte della direzione centrale, la temporanea indisponibilità di moduli contrattuali, la giovane età del potenziale cliente, ecc.
Altre compagnie invece subordinano la stipula della polizza RC auto all'accensione di altri contratti, in alcuni casi addirittura polizze vita o infortuni, evidentemente molto redditizie per le compagnie.
Questi comportamenti sono ritenuti dall'IVASS del tutto illegittimi. Pertanto qualora il cittadino si trovasse nella situazione in cui la compagnia che ha scelto gli pone degli ostacoli alla stipula della polizza assicurativa, il consiglio è di formulare un reclamo scritto e in caso di mancato riscontro di segnalare tempestivamente il fatto all'IVASS affinché possa adottare, nei confronti della stessa, le sanzioni previste dalla legge (dall'erogazione di sanzioni fino ai casi più gravi di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività). Questo il
da utilizzare (deve contenere copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro). La denuncia deve essere inoltrata al seguente indirizzo:
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Via del Quirinale 21
00187 Roma
oppure trasmessa via Fax al numero 06 42133206 o tramite PEC all'indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it.