Contributo Asl per adattamento auto
Le agevolazioni fiscali per i disabili (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione) sono fruibili dalle persone con ridotte o impedite capacità motorie solo previo adattamenti sulle auto a loro destinate.
Agevolazioni adattamenti auto disabili: in cosa consistono
La normativa tributaria riserva non poche agevolazioni fiscali alle persone con disabilità e ai loro familiari: per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici, per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per la deduzione delle spese mediche generiche e di assistenza specifica, per l'acquisto o comunque la detenzione di veicoli.
In particolare nel settore dell'auto, le persone
- non vedenti
- sorde
- con disabilità psichica o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
- con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
- con ridotte o impedite capacità motorie
possono beneficiare
- di una detrazione IRPEF pari al 19% del costo sostenuto per l'acquisto del mezzo. La percentuale va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. La detrazione spetta un solo veicolo nel corso di un quadriennio, il che significa che per riottenere il beneficio prima del termine, occorre che il veicolo precedentemente acquistato venga cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione;
- di un'IVA al 4% anziché al 22% per acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a: 2.000 centimetri cubici (se con motore a benzina o ibrido), 2.800 centimetri cubici (se con motore diesel o ibrido9, di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico. L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche all’acquisto di optional, agli interventi per l'adattamento del veicolo, ecc.;
- di una esenzione dal bollo auto, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva. Se la persona con disabilità possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi;
- di una esenzione dall’imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà. L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.
Tutti questi benefici (Irpef, Iva, bollo, imposta di trascrizione) possono essere fruiti anche dal familiare che ne sostiene la spesa, a condizione che la persona con disabilità sia a suo carico ai fini fiscali. In proposito ricordiamo che per essere considerata “fiscalmente a carico” la persona con disabilità deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni).
Per la persona con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetta da grave limitazione alla capacità di deambulazione) il diritto a beneficiare delle agevolazioni appena descritte (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione) è condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui egli (anche se trasportato) è affetto: dispositivi di presa al volante, adattamenti della leva del cambio, frizione automatica, pedana sollevatrice ad azionamento meccanico-elettrico-idraulico, ecc.
Non è necessario che la persona con disabilità fruisca dell’indennità di accompagnamento.
Attenzione: nel caso di minore con disabilità grave che, ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto, è riconosciuto "soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti", può usufruire dell'aliquota Iva ridotta per l’acquisto del veicolo anche senza adattamento dello stesso.
Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile.
Gli adattamenti al sistema di guida devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida e spettano solo alle persone con ridotte o impedite capacità motorie titolari di patente speciale.
Questa la documentazione che le persone con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione) devono produrre se intendono fruire delle agevolazioni:
- fotocopia della patente di guida speciale, o fotocopia del foglio rosa “speciale” (solo per i disabili che guidano). Per la detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida, sia da parte della persona con disabilità sia del familiare del quale risulta fiscalmente a carico;
- modulo autocertificazione iva agevolata 4 disabili auto, dalla quale risulti che si tratta di disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, come attestato dalla certificazione medica in possesso. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che la persona con disabilità è fiscalmente a carico dell’acquirente o del committente (se ricorre questa ipotesi);
- fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di una persona con disabilità titolare di patente speciale, oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria;
- copia della “certificazione di handicap o di invalidità” rilasciata da una Commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni. In essa deve essere esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità;
- fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi, o autocertificazione. Se il veicolo è intestato al familiare della persona con disabilità, dalla dichiarazione dei redditi deve risultare che egli è fiscalmente a carico dell’intestatario dell’auto.
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