Tutte le agevolazioni per i veicoli destinati ai disabili
Il fisco italiano riserva non poche agevolazioni alle persone con disabilità e ai loro familiari: si va dalle detrazioni per i figli a carico portatori di handicap alla detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici, dalla deduzione dal reddito delle spese mediche generiche e di assistenza specifica alla detrazione Irpef delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche.
In questa scheda il fac simile di autocertificazione sottoscritta dal disabile per l'acquisto di un'auto nuova con aliquota IVA agevolata.
In questo articolo dedicheremo la nostra attenzione sulle agevolazioni fiscali del settore auto (autovetture, autocaravan, motocarrozzette, motoveicoli, ecc.) previste per persone con disabilità.
Chi ne ha diritto
Va detto innanzitutto che le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili. In particolare sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:
- non vedenti, ossia persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi;
- sordi, ossia persone colpite da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata;
- i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
- i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- i disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Solo per quest’ultima categoria di disabili il diritto alle agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione) è condizionato all’adattamento del veicolo. Gli adattamenti possono riguardare le modifiche ai comandi di guida, la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo e devono sempre risultare dalla carta di circolazione.
La detrazione Irpef sull'acquisto
Per l’acquisto di un'autovettura o di un motociclo il disabile ha diritto a una detrazione dall’Irpef pari al 19% del costo sostenuto e calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.
Il disabile può fruire per intero della detrazione nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato oppure in quattro quote annuali di pari importo.
La detrazione spetta per un solo veicolo nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto), a meno che il veicolo non venga demolito e, dunque, cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o non venga rubato.
Attenzione: non è possibile regalare o vendere il veicolo prima che siano trascorsi 2 anni dall’acquisto, pena la restituzione al fisco della maggiore imposta dovuta in assenza di agevolazioni.
Nel limite di spesa di 18.075,99 euro, rientra oltre al costo d’acquisto del veicolo, anche le spese di manutenzione straordinaria dello stesso.
L'agevolazione IVA
Sull'acquisto di autovetture (aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate) e sull’acquisto contestuale di optional è prevista l'applicazione di un'IVA ridotta al 4%. L'Iva agevolata si applica anche alle prestazioni di adattamento di veicoli già posseduti dal disabile.
L’Iva ridotta si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), a meno che il veicolo non venga demolito e, dunque, cancellato dal PRA o non venga rubato.
Attenzione: anche in questo caso non è possibile cedere il veicolo prima che siano trascorsi 2 anni dall’acquisto, pena la restituzione al fisco di una somma pari al 18% di IVA (22% - 4%). Questa disposizione non si applica se il disabile, per mutate necessità legate al proprio handicap, è stato costretto a cedere il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
Gli obblighi dell'impresa
L'impresa che vende veicoli con l’aliquota Iva agevolata deve:
- emettere fattura con l’annotazione che trattasi di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale;
- comunicare all'ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario.
La comunicazione va eseguita nel solo caso di vendita di un veicolo ed entro il termine di 30 giorni dalla data della vendita o della importazione. Essa va effettuata nei confronti dell’ufficio territorialmente competente in ragione della residenza dell’acquirente.
I familiari della persona disabile
Possono fruire delle agevolazioni anche i familiari della persona disabile, a condizione che quest'ultimo sia considerata fiscalmente a carico. A tal fine il disabile deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro. Per il raggiungimento di questo limite non si tiene conto ad esempio delle pensioni sociali, delle indennità di accompagnamento, ecc.
Se un familiare ha più disabili fiscalmente a carico, può beneficiare nel corso dello stesso quadriennio delle agevolazioni previste per ognuno di essi.
I documenti di spesa (fatture, ecc.) possono essere intestate indifferentemente alla persona disabile o al familiare del quale egli risulta a carico.
L'esenzione dal bollo
Le persone affette da disabilità o i loro familiari, se fiscalmente a carico, sono esentati anche dal pagamento del bollo auto, seppur con i limiti di cilindrata previsti per l'Iva al 4% (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel).
Per ulteriori informazioni e soprattutto per sapere come richiedere l'esenzione, rimandiamo alla lettura dell'articolo "Bollo auto disabili, ecco come richiedere l'esenzione".
L'esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà
I veicoli nuovi o usati destinati al trasporto o alla guida di disabili sono esentati dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà. L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.
La documentazione a cura del disabile
La documentazione che il disabile deve produrre per avere diritto alle agevolazioni è la seguente:
- certificazione attestante la condizione di disabilità;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (solo per usufruire dell’Iva al 4%) attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Nell’ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto, ovvero autocertificazione (nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare del disabile).