Modelli richiesta tentativo di conciliazione lavoro: PDF editabili
Modelli con cui il lavoratore, l'azienda o entrambi possono chiedere all'Ispettorato del Lavoro che venga esperito il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 410 c.p.c.e srt. 31 della L. 183/2010 al fine di risolvere la controversia insorta tra le parti. I modelli richiesta tentativo di conciliazione lavoro sono disponibili in formato PDF editabile.
Conciliazione Ispettorato del Lavoro: cos'è
In caso di controversie sorte in ambito lavorativo è d'obbligo tentare una conciliazione prima di adire il giudice del lavoro. La conciliazione può essere promossa anche tramite l'associazione sindacale alla quale si aderisce o si conferisce mandato.
Così come stabilito dall'art. 410 cpc, la richiesta del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Le Commissioni di Conciliazione sono istituite presso gli Ispettorati territoriali del lavoro.
La Commissione di conciliazione è composta da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro ed è presieduta dal Direttore dell'ufficio o da un suo delegato.
Come si svolge la conciliazione
Nel corso dell'udienza di conciliazione si cerca di trovare una soluzione transattiva alla controversia. Se tale soluzione è raggiunta, viene redatto un verbale di conciliazione, che entrambe le parti devono sottoscrivere. Questo processo verbale viene inoltre depositato nella cancelleria del Tribunale e dichiarato esecutivo, senza la necessità di un ulteriore procedimento.
Se la conciliazione non riesce, il verbale deve indicare le ragioni del mancato accordo. Delle risultanze del verbale il giudice, nell'eventuale successivo giudizio, tiene conto ai fini del regolamento delle spese processuali.
In caso di fallimento del tentativo di conciliazione, le parti congiuntamente possono decidere di affidare alla Commissione di Conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia ai sensi dell’art. 412 cpc così come aggiornato dalla Legge n. 183 del 4/11/2010.
Modulistica per la Conciliazione Ispettorato del Lavoro
In questa scheda sono disponibili tre diversi modelli di richiesta
- modulo richiesta tentativo di conciliazione datore di lavoro (INL 21)
- modulo richiesta tentativo conciliazione da lavoratore (INL 21.1)
- modulo richiesta tentativo di conciliazione congiunta (INL 21.2)
Presente altresì il
- modulo deferimento in via arbitrale alla commissione di conciliazione della controversia (INL 22)
La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, deve precisare:
- nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;
- il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
- il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
- l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.
Nel caso del lavoratore occorre specificare la causa della controversia
- impugnativa di licenziamento
- differenza paga
- mancata retribuzione
- ferie non godute
- riposo settimanale
- compenso lavoro straordinario
- indennità sostitutiva del preavviso
- T.F.R. (trattamento fine rapporto)
- ecc.
quindi esporre i fatti e le ragioni a fondamento della pretesa.
La richiesta deve essere consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.
Se la controparte accetta la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria sulla propria versione dei fatti e sugli elementi di difesa. Se ciò non avviene, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria.
Entro i 10 giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi 30 giorni.
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