Dimissioni del lavoratore: moduli e procedura
Ogni lavoratore ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di lavoro stipulato con il proprio datore semplicemente predisponendo ed inviando una lettera di dimissioni. Non occorre che il lavoratore fornisca alcuna motivazione esplicita, anche se è necessario che rispetti un termine di preavviso determinato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
Occorre premettere che il Decreto Legislativo 151/2015 ha rivoluzionato l’invio delle classiche dimissioni. Dal 12 marzo 2016, infatti, esse potranno essere inoltrate al datore di lavoro e alla Direzione territoriale competente solo ed esclusivamente tramite procedura telematica. L’invio delle dimissioni telematiche, tuttavia, potrà avvenire ad opera del singolo lavoratore o per il tramite dei soggetti abilitati.
Dimissioni con preavviso
Come detto il lavoratore che comunica le propri dimissioni deve rispettare un periodo di preavviso affinché il datore di lavoro possa trovare un sostituto adeguato senza recare pregiudizio all’azienda. Naturalmente lo stesso obbligo vige per il datore di lavoro nei confronti del prestatore di lavoro. Ti offriamo un
La lettera di dimissioni va consegnata al datore di lavoro e/o al responsabile dell'ufficio personale.
Dimissioni senza preavviso
Se il lavoratore dipendente non intende rispettare il periodo di preavviso, può comunque dimettersi in qualsiasi momento, ma il datore ha il diritto di trattenergli in busta paga l'indennità di mancato preavviso, pari alla retribuzione equivalente alle giornate non lavorate. Più opportuno per il lavoratore chiedere in questi casi al datore l’esonero dal preavviso. Questo il
Come detto i termini di preavviso e le rispettive indennità sono sanciti dai vari CCNL - Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e variano in relazione alle qualifiche e all’anzianità dei lavoratori.
Dimissioni per giusta causa
In un solo caso il lavoratore che si dimette non deve dare il preavviso e ha addirittura diritto a chiederne l'indennità sostitutiva, a carico del datore di lavoro, e precisamente quando si è verificato un motivo definito di “giusta causa” (mancata osservanza delle norme di sicurezza, mancato o ritardato pagamento dello stipendio o dei contributi, comportamento offensivo o ingiurioso del datore di lavoro, mobbing, ecc.). L'art. 2119 del Codice Civile prevede, infatti, che "Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto". Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda. Ti offriamo un
Dimissione nel periodo di prova
Infine per quanto riguarda le dimissioni durante il periodo di prova, l’art. 2096 cod. civ., comma 3, stabilisce che “durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine”. Questo il
Effetti delle dimissioni
Con la risoluzione del rapporto il datore è tenuto a consegnare al lavoratore la scheda professionale o anagrafica, la copia del modello CUD, il prospetto di liquidazione del T.F.R. e i certificati o titoli di studio, nel caso in cui siano stati richiesti all'atto dell'assunzione.