Fondi di investimento in perdita cosa fare

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 21/11/2022
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In caso di investimenti in perdita è molto importante non prendere decisioni guidate dall'impulsività, più saggio contattare la propria banca o il proprio consulente finanziarie e decidere insieme cosa fare, quali strategie adottare. Caso diverso è se il risparmiatore ritiene che l'intermediario finanziario, al momento della sottoscrizione del contratto, abbia violato gli obblighi di informazione e di adeguatezza dell'investimento. In situazioni simili egli può agire per ottenere il rimborso dell'intero capital investito.

Investimenti in perdita: cosa fare

La pandemia, la guerra, l'inflazione sono soltanto alcuni dei fattori che in questi ultimi anni hanno aumentato non poco la volatilità dei mercati finanziari e conseguentemente il rischio di forti perdite di capitali. In simili contesti valgono sempre le solite regole: evitare gli errori comportamentali tipici nelle fasi di turbolenza di mercato, ragionare con una logica di lungo termine, raccogliere informazioni da persone esperte, operare eventualmente una revisione del proprio portafoglio (riallocazione delle risorse, un investimento aggiuntivo, parziale liquidazione del capitale, ecc.).

Ma cosa succede se il risparmiatore si rende conto di aver sottoscritto dei titoli in riferimento ai quali non ha ricevuto dalla banca o dal promotore finanziario una informazione completa e dettagliata sui rischi connessi all'investimento?

A tal riguardo è importante sottolineare che l'art. 21 del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza o “TUF”), stabilisce precisi obblighi a carico dell'intermediario finanziario. Questi in particolare deve:

  • comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza;
  • acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
  • utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
  • disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

C'è anche l’art. 28 del Regolamento Consob che stabilisce alcuni obblighi informativi che l’intermediario ha nei confronti degli investitori: le informazioni devono essere accurate e sottolineare anche gli eventuali rischi rilevanti, devono essere presentate in modo che siano comprensibili al cliente, non devono occultare o minimizzare avvertenze importanti, ecc. Inoltre quando le informazioni contengono una indicazione dei risultati passati di uno strumento finanziario, di un indice finanziario o di un servizio di investimento, dev'essere chiaramente specificato che non vi è una identica garanzia di risultati futuri. Anche le informazioni circa il trattamento fiscale degli investimenti assume una particolare rilevanza.

L'intermediario finanziario è soggetto a questi obblighi di comportamento sia nel momento che precede la stipulazione del contratto, sia in quello che segue la conclusione dello stesso. Obblighi che chiaramente non si esauriscono con la semplice consegna di documenti e note informative generiche sui titoli acquistati.

Così se il risparmiatore può - di fronte ad una situazione con investimenti in perdita - chiedere l'annullamento del contratto di investimento e la contestuale restituzione dell’intero capitale versato, se è in grado di dimostrare che al momento della sottoscrizione del contratto gli è stata sottaciuta la componente rischiosa relativa al tipo di investimento proposto, prospettato invece come un'operazione sicura, a basso rischio e con la certezza del rimborso del capitale, aggravata magari dalla mancata sottoscrizione del cd. profilo di rischio, dalla mancata consegna del documento sui rischi generali degli investimenti finanziari o del prospetto informativo del prodotto finanziario.

E' probabile che la faccenda non si risolverà con questa semplice lettera e che il risparmiatore sarà costretto ad adire le vie legali, tuttavia questa comunicazione servirà quale interruzione di ogni decadenza e prescrizione in ordine ad ogni diritto di legge e contrattuale a suo favore.

Se invece il risparmiatore, di fronte ad un comportamento ambiguo o comunque non corretto da parte dell'intermediario finanziario, vuol tornare sui propri passi e annullare il contratto nell'immediatezza della sottoscrizione, può utilizzare questa

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