Lettera contestazione licenziamento: fac simile editabile
Descrizione
Fac simile con cui il lavoratore impugna formalmente ad ogni effetto di legge e di contratto il provvedimento di licenziamento comunicatogli dal proprio datore, ritenendo lo stesso inefficace o illegittimo e, comunque, non sorretto da una giusta causa o da un giustificato motivo. L'impugnazione licenziamento fac simile è un modello disponibile in formato Word editabile.
Impugnazione licenziamento fac simile: a cosa serve
Come detto si tratta di una lettera con cui il lavoratore comunica al datore la propria volontà di opporsi al licenziamento. Si tratta di fatto di un ricorso in via stragiudiziale a cui deve seguire, nel rispetto di certi tempi che tra breve vedremo, il ricorso davanti al giudice.
La lettera contestazione licenziamento può essere compilata direttamente dal lavoratore, da un esponente del sindacato oppure da un legale autorizzato con apposita delega.
E' bene sottolineare che la lettera di impugnazione licenziamento vale ad interrompere ogni prescrizione in corso relativa a retribuzioni, Tfr, straordinari e quant’altro maturati, qualifica e danni derivanti dal rapporto di lavoro.
Per conoscere quali sono le tutele che la legge riserva al lavoratore colpito ingiustamente licenziato, consigliamo di leggere il post di approfondimento sul tema del licenziamento illegittimo.
Lettera di impugnazione licenziamento fac simile: quando trasmetterla
La lettera va trasmessa al datore di lavoro entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento tramite
- raccomandata con ricevuta di ritorno
- posta elettronica certificata (PEC)
- raccomandata a mano.
Entro i successivi 180 giorni il lavoratore deve depositare il ricorso presso Cancelleria del Tribunale competente per territorio (Sez. Lavoro) per l’accertamento dell’illegittimità o inefficacia del recesso.
Per questa fase il lavoratore deve necessariamente farsi assistere da un legale.
E' importante rimarcare che i 180 decorrono dalla data di trasmissione della lettera impugnazione licenziamento e non da quella di ricezione da parte del datore.
Nello stesso termine e in alternativa, può essere promosso un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 e ss. del c.p.c. (all'Ispettorato del Lavoro competente per territorio).
Se questa soluzione viene rifiutata dalla controparte o non si raggiunge un accordo, il ricorso in Tribunale deve essere depositato entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
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