Lettera richiesta risarcimento danni trasloco: modelli editabili
Da questa scheda è possibile scaricare un fac simile per contestazione danni trasloco, vale a dire un modello con cui il cliente può avanzare nei confronti della ditta una richiesta di risarcimento per danni riscontrati su mobili e suppellettili. In questa stessa scheda è disponibile altresì un fac simile con cui sollecitare la liquidazione dell'indennizzo alla compagnia assicurativa.
Cosa fare per evitare danni durante il trasloco
C'è da dire che attraverso il contratto di trasloco e il relativo schema di preventivo, è opportuno che il cliente fornisca alla ditta una descrizione completa e dettagliata dei beni e degli oggetti che dovranno essere trasportati, segnalando, quelli di particolare valore e quelli per i quali sono richieste particolari cautele nel trasporto.
Deve, inoltre, fornire all’impresa tutte le informazioni sui beni da traslocare riguardanti la sicurezza, soprattutto in relazione ad eventuali merci pericolose. Nel caso in cui il cliente non lo faccia, l’impresa non può ritenersi responsabile specie se taluni beni non potevano essere individuati secondo l’ordinaria diligenza professionale.
Dal canto suo la ditta di traslochi deve effettuare un sopralluogo per visionare di persona i beni e gli oggetti da traslocare, così da valutare il tipo di imballaggio da utilizzare, i mezzi da impiegare e via discorrendo.
Per attività di trasloco, comunque, è auspicabile che l’impresa si doti di un'adeguata copertura assicurativa per responsabilità vettoriale e responsabilità civile verso i terzi.
Contestazione danni trasloco: quando farla
Entro e non oltre 8 giorni dalla riconsegna dei beni (o altro termine ritenuto congruo che va comunque determinato espressamente dalle parti alle conclusione del contratto), il cliente è tenuto a contestare all’impresa qualsiasi perdita, danneggiamento o altra anomalia che non fosse stata riscontrata al momento della consegna.
Ricordiamo che la ditta di traslochi è responsabile della perdita e dei danni degli oggetti che gli sono stati consegnati, dal momento in cui li riceve al momento in cui li consegna, a meno che non provi che essi siano derivati da caso fortuito, forza maggiore o dal loro imballaggio, se quest’ultimo è stato effettuato dal cliente.
L’impresa non può avvalersi della limitazione della responsabilità, qualora sia fornita la prova che la perdita o l'avaria dei beni trasporti sono stati determinati da dolo o colpa grave sua propria ovvero dei suoi dipendenti: il comodino si è rovesciato a causa di una brusca frenata effettuata per evitare la collissione con un'auto che ha commesso una grave infrazione (passaggio col rosso), ma il cliente è in grado di dimostrare che lo stesso comodino non era stato assicurato nei dovuti modi alla struttura del furgone.
Con la contestazione danni trasloco, il risarcimento dovuto dall’impresa è regolato dall'art. 1696 del codice civile: "Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali."
In caso di copertura assicurativa varranno chiaramente le clausole stabilite nel relativo contratto. In questo caso è opportuno che il cliente ne prenda visione prima di dare avvio al trasloco, così da evitare brutte sorprese nel momento in cui dovesse riscontrare dei danni.
Nell’ipotesi di inesistenza ovvero di insufficiente copertura assicurativa, è consigliabile che il cliente provveda ad integrare stipulando per proprio conto, o tramite la stessa azienda di traslochi, una coperta assicurativa ulteriore.
Cosa fare se il risarcimento non arriva
Il cliente ha affidato il trasloco dei propri arredi ad una ditta altamente specializzata della città. Purtroppo ciò non è bastato ad evitare gravi danneggiamenti a mobili e suppellettili. Il cliente si è subito attivato con la ditta di trasloco, la quale ha inoltrato la richiesta di risarcimento danni alla propria assicurazione.
Interviene il perito che fa le sue valutazioni e determina l'entità del danno, quindi inoltra la pratica all'ispettorato liquidazione per il risarcimento.
Insomma sembra che tutto sia a posto, ma l'indennizzo tarda ad arrivare. Passano settimane, ma nonostante i ripetuti solleciti telefonici al perito, alla ditta di trasloco e alla compagnia assicurativa il cliente non riesce ad avere quanto gli spetta.
Di fronte a situazioni di questo tipo il nostro consiglio è quello di inviare una lettera di "lettera di messa in mora" (art. 1219 c.c.) con cui intimare ufficialmente alla compagnia assicurativa di provvedere alla liquidazione dell'indennizzo entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione (in raccomandata con avviso di ricevimento). Il fac simile da utilizzare è disponibile in questa stessa scheda.
Se la situazione non si sblocca al cliente non resta che ricorrere al Giudice di Pace.
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