Dichiarazione no DURC: fac simile

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 14/02/2023
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Descrizione

La dichiarazone di esenzione DURC può essere presentata quando l'ente, associazione o ditta non svolge attività d’impresa o svolge attività d’impresa commerciale in forma individuale senza collaboratori e/o dipendenti e pertanto non è soggetto/a all’iscrizione INAIL, oppure quando l’associazione non è tenuta a versamenti INPS e INAIL.

Cos'è il DURC

Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è il documento che attesta la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi di un’azienda (INPS, INAIL e Casse Edili).

Il DURC è obbligatorio:

  • negli appalti di opere pubbliche, di forniture e servizi. Va richiesto per tutte le fasi di partecipazione, aggiudicazione provvisoria, aggiudicazione definitiva, stipula contratto, per ogni pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, per il certificato di collaudo, per il certificato di regolare esecuzione, per la verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale;
  • nell’edilizia privata per la richiesta di permesso di costruire, nella presentazione della SCIA, relativamente alla Ditta appaltatrice dei lavori principali, dei subappaltatori e di tutte le imprese a cottimo. Il DURC deve essere presentato prima dell’inizio lavori;
  • per l’attestazione SOA, per l’iscrizione all’albo fornitori, per agevolazioni - finanziamenti - sovvenzioni.

I DURC va richiesto prima dell’inoltro della relativa istanza. 

L'autocertificazione DURC non è consentita.

Chi deve richiedere il DURC

Negli appalti/contratti pubblici il DURC deve essere richiesto dalla Stazione appaltante/committente per via telematica, tramite lo Sportello Unico Previdenziale, alla Cassa Edile e deve essere rilasciato in 30 gg. In caso il termine sia trascorso si ha silenzio assenso di regolarità. Il silenzio assenso non è valido nei confronti di Cassa Edile perché Ente privato. Qualora trattasi di ditte o cooperative non soggette ad iscrizione alla Cassa edile il documento di regolarità contributiva deve essere richiesto in via telematica indifferentemente all’INPS o all’INAIL.

In edilizia privata il DURC deve essere richiesto dall’impresa direttamente o anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provvisti di delega e deve essere rilasciato in 30 gg. La Cassa edile acconsente alla presentazione di DURC in copia conforme all’originale, previa esibizione dell’originale stesso, o in “ristampa”.

Dichiarazione esenzione DURC

In presenza di una ditta che dichiara di non essere tenuta all’iscrizione presso INPS o INAIL e dunque non fornisce i dati (INPS o INAIL) per la richiesta del DURC, la Stazione Appaltante deve procedere alla verifica di quanto riportato nella dichiarazione esezione Durc prodotto dalla ditta (il fac simle è disponibile in questa scheda) inoltrando un’apposita richiesta alla sede INPS/INAIL competente/i (in relazione alla sede legale dichiarata), indicando codice fiscale/partita IVA del soggetto e tipo di contratto di riferimento, che rilascerà apposita dichiarazione attestante che in capo al soggetto non sussiste obbligo di iscrizione in base alla normativa vigente. 

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