Modulo SR25 Inps: richiesta disoccupazione agricola
Descrizione
Il modulo SR25 Inps che costituisce l’equivalente della ricevuta della domanda disoccupazione agricola e/o assegno per il nucleo familiare trasmessa per via telematica dagli utenti abilitati (assicurati dotati di PIN dispositivo ed Enti di patronato). La domanda va presentata all'Inps entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione.
Indennità disoccupazione agricola: a chi spetta
L'indennità spetta
- agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato che vengono assunti o licenziati in corso d’anno, dando luogo così a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
- ai compartecipanti familiari, ai piccoli coloni e ai coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi con versamenti volontari.
Domanda disoccupazione agricola: quali requisiti
Per presentare la domanda di disoccupazione agricola occorre soddisfare i seguenti requisiti:
- iscrizione negli elenchi nominativi degli operai agricoli (predisposti da Inps) relativi all'anno per il quale viene richiesta l'indennità ovvero aver svolto attività di lavoro dipendente agricolo con qualifica di operaio a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
- due anni di anzianità assicurativa (iscrizione negli elenchi nominativi per un altro anno oltre quello cui si riferisce la richiesta di prestazione; in alternativa, un contributo settimanale per disoccupazione, versato per attività dipendente non agricola prestata anteriormente al biennio solare precedente la domanda);
- almeno 102 contributi giornalieri versati per attività dipendente agricola ed eventualmente non agricola nel biennio solare precedente la domanda.
A quanto ammonta l'indennità
gli operai agricoli a tempo determinato hanno diritto ad un’indennità pari al 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo viene poi detratto il 9% dell’indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni.
gli operai agricoli a tempo indeterminato percepiscono una indennità del 30% della retribuzione effettivamente percepita. In questo caso non viene applicato alcun contributo di solidarietà.
Come presentare la domanda indennità disoccupazione agricola
La domanda disoccupazione agricola va trasmessa tra il 1° gennaio e il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto.
Per quanto riguarda la modalità occorre servirsi dell'apposita procedura online disponibile sul sito dell'Inps. A tal fine occorre essere in possesso delle credenziali SPID, oppure della CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o Carta di Identità Elettronica (CIE 3.0).
In alternativa, si può presentare domanda tramite i servizi telematici del Patronato.
Documenti per disoccupazione agricola
In casi particolari occorre allegare alcuni specifici documenti se si vuole ottenere la liquidazione della disoccupazione agricola:
- il modulo SR171 , una dichiarazione attestante il lavoro in proprio svolto con Partita IVA aperta o per attività autonoma/professionale/parasubordinata esercitata senza iscrizione nella relativa gestione;
- il documento portatile U1 se il lavoratore ha svolto attività lavorativa agricola/non agricola in un paese comunitario;
- la fotocopia del passaporto se il lavoratore è espatriato temporaneamente o definitivamente in paese non comunitario, in caso di espatrio temporaneo, saranno considerate indennizzabili fino ad un massimo di 90 giornate;
- il documento portatile U2 se il lavoratore ha percepito indennità di disoccupazione a carico di un’istituzione straniera;
- il modulo SR19 nel caso in cui il lavoratore sia socio di cooperative agricole.
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