Modulo Fondo Indennizzo Risparmiatori: istruzioni e allegati

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 07/11/2019
Formati
PDF   Certificazione IBAN (persone giuridiche)
PDF   Delega o Procura speciale (persone giuridiche)
PDF   Certificazione IBAN (persone fisiche)
PDF   Documentazione sostitutiva per il trasferimento degli strumenti finanziari
PDF   Delega o Procura speciale (persone fisiche)
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Descrizione

In questa scheda rendiamo disponibili alcuni modelli che i risparmiatori truffati e coinvolti nel fallimento delle banche, devono allegare alla domanda di accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori - FIR (Legge del 30 dicembre 2018 n.145).

Quali titoli possono essere indennizzati

Possono beneficiare di un indennizzo tutti coloro che hanno acquistato azioni ed obbligazioni subordinate emesse dalle seguenti banche poste in liquidazione coatta amministrativa tra il 16 novembre 2015 il 1° gennaio 2018:

  • Banca Etruria
  • Banca delle Marche
  • Cassa di risparmio della Provincia di Chieti
  • Cassa di risparmio di Ferrara
  • Banca Popolare di Vicenza
  • Veneto Banca
e le loro controllate.

Verrà rimborsato l'intero capitale investito?

No. Per le azioni l'indennizzo è pari al 30% (eventualmente incrementabile) del capitale investito, entro il limite massimo di 100.000 euro.

Per le obbligazioni subordinate, invece, la misura massimo dell'indennizzo è pari al 95%, sempre entro il limite massimo di 100.000 euro. Anche in questo caso la percentuale può essere aumentale se le somme erogate si rivelano inferiori rispetto alle previsioni di spesa.

Chi può fare richiesta di accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori

Al F.I.R. possono accedere persone fisiche, ditte individuali, microimprese (meno di 10 occupati e fatturato inferiore a 2 milioni di euro), organizzazioni del terzo settore.

Ne hanno legittimità anche i successori del risparmiatore e i suoi familiari (coniuge, convivente, parenti entro il 2° grado).

Godono di una procedura semplificata e di un canale preferenziale coloro che:

  • vantano un patrimonio mobiliare rispetto al 31 Dicembre dell'anno precedente inferiore a 100.000 euro;
  • hanno dichiarato nell'anno precedente un reddito inferiore a 35.000 euro.

Inoltre è data precedenza a coloro che vantano un indennizzo non superiore a 50.000,00 euro.

Come e quando presentare domanda di accesso al Fondo

La domanda va presentata online attraverso la piattaforma disponibile all'indirizzo https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it/Login. Naturalmente occorre preventivamente registrarsi.

La richiesta può essere avanzata per un periodo di 180 giorni a partire dal 22 agosto 2019.

Cosa allegare alla domanda

La domanda (da inoltrarsi esclusivamente tramite il portale) dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

  • fotocopia documento di riconoscimento valido del richiedente;
  • copia dei contratti che dimostrano l'acquisto di azioni e obbligazioni ed il relativo prezzo pagato;
  • copia di ricevute relative a eventuali indennizzi, ristori, rimborsi o risarcimenti ricevuti;
  • codice IBAN, bancario o postale, intestato all'avente diritto;
  • copia di delega o procura speciale, in caso di domanda presentata tramite rappresentanza volontaria; copia dell'eventuale provvedimento di rappresentanza legale;
  • in caso di successione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da cui si evinca la data del decesso del risparmiatore, i dati anagrafici degli eredi, la mancanza di altri successori, la sede dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la dichiarazione di successione.
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