Dichiarazione esenzione contributo unificato: modello WORD, PDF

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 17/07/2023
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Descrizione

La dichiarazione di esenzione contributo unificato va redatta, per le cause in materia di lavoro, da chi ha un reddito Irpef inferiore al triplo del reddito previsto per l'ammissione al gratuito patrocinio

Contributo unificato: quando va pagato dal lavoratore

In caso di controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie o di controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, è previsto il pagamento del contributo unificato, rispettivamente in misura fissa e in base allo scaglione di valore.

Ricordiamo che il contributo unificato è un tributo che il DPR n. 115/2002 ha previsto ogni qual volta si procede all'iscrizione a ruolo di una causa civile e amministrativa. Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato:

  • presso gli uffici postali utilizzando l’apposito bollettino postale contributo unificato;
  • presso le banche utilizzando il modello F23 (codice tributo è: 941T per il contributo unificato, 943 T per i diritti forfetizzati);
  • presso le tabaccherie e gli agenti della riscossione. Nel caso delle tabaccherie il contribuente deve utilizzare il modello per la comunicazione versamento contributo unificato e su questo applicare l'apposito contrassegno, rilasciato dai tabaccai a conferma dell’avvenuto pagamento;
  • con modalità telematiche (https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp).

Qualora il pagamento del contributo unificato sia avvenuto tramite marche, la cui scansione è stata inviata telematicamente, le originali delle stesse dovranno essere prodotte in cancelleria al fine del relativo annullamento.

Dichiarazione esenzione contributo unificato: quando farla

E' bene sapere che è stata prevista un'area di esenzione legata al reddito. Infatti all'obbligo del pagamento del contributo unificato sono tenute solo le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto per l'ammissione al gratuito patrocinio ex art 76 – DPR 115/2002.

Dunque sono esentati dal pagamento del contributo unificato i titolari di redditi che non superano tale soglia.

Ora per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 12.838,01 euro. Questo ci porta ad affermare che possono usufruire dell’esenzione contributo unificato i lavoratori che hanno un reddito inferiore a 38.514,03 euro (12.838,01 x 3).

Se il lavoratore convive con il coniuge, l’unito civilmente o con altri familiari, la soglia di reddito viene elevata di 1.032,91 euro per ciascun familiare. Facciamo degli esempi:

  • Giacomo convive con il coniuge: la soglia è di 41.612,76 euro;
  • Giacomo convive con la moglie e un figlio: la soglia è di 44.711,49 euro;
  • Giacomo convive con la moglie e due figli: la soglia è di 47.810,22 euro;
  • ecc.

Per verificare se si ha diritto o meno all'esenzione contributo unificato, il lavoratore deve procurarsi l'ultima dichiarazione dei redditi presentata al fisco ed eventualmente quella dei familiari conviventi.

La dichiarazione esenzione contributo unificato non necessita dell’autentica della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati.

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