Gratuito patrocinio: requisiti

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 13/07/2023

Per richiedere il gratuito patrocinio e quindi avere un avvocato senza sostenere alcuna spesa, la persona deve aver dichiarato al fisco un reddito imponibile non superiore ad € 12.838,01. In pratica l'avvocato che assisterà la persona in giudizio sarà pagato direttamente dallo Stato. Ma non è tutto. Chi beneficia del gratuito patrocinio non deve pagare alcuna altra spesa. Ci riferiamo in particolare al contributo unificato (una tassa che viene pagata per l'iscrizione a ruolo della maggior parte delle cause in Tribunale), alle spese per diritti di cancelleria, alle spese di notifica e all'imposta di registrazione della sentenza.

Gratuito patrocinio a chi spetta

Può beneficiare del gratuito patrocinio non solo chi deve difendersi davanti ad un Giudice per una causa che lo vede come imputato, ma anche chi vuole citare in giudizio una persona perchè ad esempio ha violato la sua privacy, lo ha diffamato su Facebook, non lo ha pagato a fronte di una prestazione fornita o perchè  si è reso protagonista di rumori molesti in condominio. Secondo il nostro ordinamento, infatti, chi vuole intentare una causa dinnanzi ad un giudice, ha l'obbligo di farsi assistere da un avvocato iscritto all'albo professionale.

Possono richiedere il gratuito patrocinio i cittadini italiani, ma anche gli stranieri con regolare permesso di soggiorno e perfino coloro che sono privi di cittadinanza (apolidi): l'importante è che le pretese di costoro non risultino manifestamente infondate. Ammessi al gratuito patrocinio anche gli enti e le associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

E' importante non confondere il gratuito patrocinio con la cosiddetta difesa d'ufficio. Quest'ultima infatti prescinde dal reddito della persona e viene garantita a qualsiasi imputato che non abbia nominato un proprio difensore di fiducia. Naturalmente il difensore d'ufficio dovrà essere poi pagato dall'imputato, a meno che questi non possa godere del gratuito patrocinio.

Gratuito patrocinio quali cause

Diciamo innanzitutto che non è possibile beneficiare del gratuito patrocinio nel caso in cui ci si limiti ad esempio a diffidare il falegname che tarda a consegnare la cucina commissionata mesi prima, oppure a costituire in mora il proprio datore di lavoro che non ha corrisposto lo stipendio degli ultimi mesi, oppure quando si richiede una semplice consulenza al proprio legale in tema di separazione. In altre parole perchè si possa godere di questo beneficio, occorre necessariamente rimettere la causa davanti al giudice.

In particolare è possibile far ricorso al gratuito patrocinio per:

  • le cause civili e amministrative;
  • le cause penali e del lavoro;
  • i processi di impugnazione del decreto di espulsione di stranieri;
  • i ricorsi al Garante per la protezione dei dati personali.

Vi si può ricorrere anche nei casi di separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.

In ambito penale il gratuito patrocinio è escluso:

  • nei procedimenti penali per reati fiscali;
  • se il richiedente è assistito da più di un difensore (è ammesso nei procedimenti relativi a contravvenzioni);
  • per i reati di associazione mafiosa o connessi al traffico di tabacchi e stupefacenti.

In ambito civile, invece, non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui.

L'ammissione può essere richiesta in ogni grado di giudizio, dunque primo grado, appello e cassazione.

Gratuito patrocinio requisiti

Si può ottenere il beneficio qualora il reddito imponibile riferito all'ultima dichiarazione, costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso chi ne fa richiesta, non sia superiore a € 12.838,01. Solo in ambito penale il limite di reddito è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Tale limite è aggiornato ogni due anni e comprende anche eventuali redditi esenti dall’Irpef o soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte.

Nel caso in cui il soggetto che richiede il gratuito patrocinio abbia, con riferimento al processo, interessi in conflitto con quelli di cui sono portatori gli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi, si prende in considerazione unicamente il reddito personale di colui che ne fa richiesta.

I limiti di reddito non sono tenuti in considerazione in presenza di casi particolari: ad esempio quando la persona che fa richiesta del gratuito patrocinio ha subito uno stupro oppure è una vittima di stalking, oppure quando è stato commesso un reato nei confronti di un minore e così via.

Gratuito patrocinio presentazione domanda

Tenendo conto che per la richiesta del "gratuito patrocinio" non tutti gli uffici adottano lo stesso modulo, vi proponiamo

Ciò che deve essere assolutamente specificato sulla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio riguarda:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio;
  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
  • l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.p.r. n. 445/2000);
  • l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio;
  • l’indicazione se trattasi di causa già pendente;
  • la data della prossima udienza;
  • le generalità e residenza della controparte;
  • le prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).

In ambito PENALE la domanda di ammissione si presenta presso l'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:

  • alla cancelleria del GIP se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;
  • alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva;
  • alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il  procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.

In ambito CIVILE la domanda si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:

  • luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
  • luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
  • luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

In entrambi i casi la domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata la fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

Se chi richiede il gratuito patrocinio è detenuto la domanda può essere presentata per il tramite del direttore dell'istituto carcerario, mentre se è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza può fare da tramite un ufficiale di polizia giudiziaria.

Gratuito patrocinio: dopo la presentazione della domanda

Ricevuta l'istanza, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - nel caso di un processo civile - o il Giudice competente - nel caso di un processo penale - procede alla valutazione degli elementi che stanno alla base della richiesta di gratuito patrocinio e nel termine massimo di 10 giorni decide se accogliere la domanda, respingerla o dichiararla inammissibile.

Una copia del provvedimento oltre che all'interessato viene trasmesso anche all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.

Nel caso in cui venga accolta l'interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della competente corte di appello.

Contro il provvedimento di rigetto, invece, l'interessato può presentare ricorso al presidente del tribunale o della corte di appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all'Ufficio delle Entrate.

Gratuito patrocinio causa persa

Se chi ha ottenuto il gratuito patrocinio vince la causa, lo Stato si rivale nei confronti della parte sconfitta addebitandole tutte le spese. Se al contrario perde la causa, lo Stato non recupera alcuna spesa relativa al processo (costi amministrativi, onorario dell'avvocato), ma il beneficiario del gratuito patrocinio potrebbe essere condannato dal Giudice non solo a pagare l’avvocato della controparte, ma anche a risarcire i danni nei confronti di chi ha vinto la causa.

Dunque prima di partire alla ventura per il semplice fatto di avere un avvocato gratis, invitiamo ad una riflessione approfondita e preventiva sui presupposti che stanno alla base della causa che si vuole intentare.

Pubblicato il 13/07/2023    4 Commenti
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