La richiesta va fatta dal datore di lavoro privato, quando c'è la necessità di assumere attraverso un regolare rapporto di lavoro una persona a cui affidare lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori. Non è necessario richiederlo, dunque, quando si tratta di semplici forme di collaborazione.
La richiesta non deve essere presentata per i lavoratori già assunti alla data di entrata in vigore della normativa (6 aprile 2014).
Da sottolineare che la Cassazione ha ritenuto altresì legittima la richiesta da parte del datore di lavoro del certificato del casellario giudiziale o del certificato dei carichi pendenti, se ciò è previsto dal Contratto Collettivo Nazionale o da qualsiasi documento sottoscritto per accettazione dal lavoratore. Dal nostro portale si possono scaricare due fac simile:
È importante specificare, tuttavia, che con l'entrata in vigore del Decreto Semplificazioni il candidato può limitarsi a presentare una dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal fatto che il proprio datore di lavoro sia una PA, un gestore di un pubblico servizio o un privato. Sempre dal nostro portale si possono scaricare due modelli di:
Come e dove presentare la domanda
La richiesta va presentata dal datore di lavoro attraverso il modello 3BIS. Il datore di lavoro può anche delegare un terzo, nel qual caso occorre compilare il modello 5. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi devo infine presentare il modello 6A.
La richiesta può essere presentata personalmente o per posta (in questo caso allegare la copia di un valido documento di riconoscimento).
La richiesta non va ripetuta nel momento in cui il certificato non è più valido (6 mesi).
La richiesta può essere presentata presso qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza della persona che si intende assumere (www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp).