Carichi pendenti: cosa risulta
Per verificare l'esistenza di eventuali procedimenti penali in corso nei propri confronti, occorre presentare una apposita istanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo di residenza.
Carichi pendenti: cosa risulta
Mentre il certificato del casellario giudiziale (generale, penale, civile) attesta l'esistenza o meno di condanne passate in giudicato, il certificato dei Carichi Pendenti attesta l'esistenza di procedimenti penali in corso (in primo grado, in appello ovvero con ricorso in Cassazione) nei quali il richiedente ha assunto la qualità di imputato.
Nel certificato non sono riportati gli estremi di eventuali procedimenti ancora nella fase delle indagini preliminari, ovvero già definiti con archiviazione o con sentenza passata in giudicato. Non sono presenti altresì i provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace, le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna.
Il certificato ha validità di sei mesi dalla data del rilascio.
Il certificato dei carichi pendenti può servire per l'assunzione nel settore privato, per la richiesta di permesso di soggiorno, per la richiesta di passaporto, per le pratiche di adozione, per la partecipazione a gare d'appalto, ecc.
Come verificare procedimenti penali in corso
In attesa che venga attivato il casellario nazionale dei carichi pendenti, è possibile verificare i procedimenti penali in corso rivolgendosi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale che ha giurisdizione sul luogo di residenza dell’interessato.
Le iscrizioni riportate nel certificato si riferiscono ai procedimenti pendenti presso detto ufficio nonché quelli in corso presso le procure distrettuali antimafia (“DDA”), di cui ha ricevuto comunicazione.
Questo significa che in teoria è possibile chiederne il rilascio anche ad una Procura diversa da quella di residenza, ma in tal caso il certificato riporterà i soli procedimenti pendenti presso il relativo Tribunale.
Per la richiesta del certificato va compilato e sottoscritto questo
All'atto della presentazione va esibito un documento di identità valido che può essere sostituito da un documento di riconoscimento equivalente quale: passaporto, patente di guida, patente nautica o altro documento munito di fotografia e rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
Chi può verificare i procedimenti penali in corso
Il certificato può essere richiesto:
- dall’interessato o da persona da lui delegata;
- dalle pubbliche amministrazioni o dai gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l’espletamento delle loro funzioni;
- dall’autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua acquisizione;
- dal difensore dell’imputato, nei confronti della persona offesa o del testimone.
I cittadini extracomunitari sprovvisti di passaporto devono presentare la copia del permesso di soggiorno.
La richiesta può essere presentata anche tramite un delegato provvisto di documento di identità; in questo caso alla domanda dovrà essere allegata fotocopia completa e leggibile di un documento d’identità del richiedente (delegante).
Nel caso di persona che non sa o non può firmare, la richiesta è raccolta dal cancelliere previo accertamento dell’identità del richiedente. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione e stata a lui resa dall’interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere. Infine
- per i minorenni che non hanno ancora compiuto i 16 anni, la domanda va presentata dal soggetto esercente la potestà genitoriale;
- per gli interdetti, la domanda va presentata dal tutore, che deve esibire il decreto di nomina;
- per la persona detenuta, o inserita in una comunità terapeutica, la richiesta può essere presentata tramite un delegato o inviata per posta. Se la persona non ha documenti, la richiesta deve essere vistata dal direttore ovvero dall'ufficio matricolare del carcere.
Alcuni uffici accettano la richiesta per posta, altri consentono la presentazione della richiesta on-line collegandosi al sito dell’ufficio giudiziario.
Quanto costa il certificato carichi pendenti
Ciascun certificato richiesto comporta il pagamento
- dei diritti di segreteria (€ 3,92)
- dell'imposta di bollo (€ 16). Occorre una marca da bollo ogni due pagine di certificato.
Se il certificato è richiesto con rilascio nella stessa giornata devono essere pagati inoltre € 3,92 per diritti di urgenza.
E' prevista l'esenzione dal pagamento sia del bollo che dei diritti di certificato quando il certificato è richiesto:
- per le procedure di adozione, affidamento di minori (art. 82 L.184/83);
- per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 10 L. 533/73);
- nell'ambito di un procedimento nel quale l’interessato beneficia del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002);
- per le domande di riparazione dell’errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.).
E' prevista, invece, la sola esenzione dal bollo quando il certificato è richiesto nei casi elencati nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B.
In tutti i casi di esenzione il richiedente è tenuto ad esibire idonea documentazione che provi tale diritto.
Autocertificazione carichi pendenti
Dal 1 Gennaio 2012 il certificato carichi pendenti non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi.
Nei confronti di questi ultimi i fatti e le qualità personali oggetto del certificato possono essere autocertificati dalla persona interessata ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000. Dal nostro portale è possibile scaricare un fac simile di
Questo significa che il certificato richiesto alla Procura può essere eventualmente esibito soltanto nei confronti dei privati (banche, federazioni sportive, professionisti, assicurazioni, ecc.).
Ma attenzione perché a tal riguardo va segnalata una importantissima novità. In data 15 settembre 2020 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (noto come Decreto Semplificazioni), che all'art. 30-bis ha introdotto una significativa innovazione in materia di autocertificazioni, imponendole non più soltanto ai rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma anche nei rapporti tra privati.
Prima le autocertificazioni erano possibili solo verso i privati che vi acconsentivano (art. 2 DPR n. 445/2000), adesso questa condizione è stata soppressa. Inoltre i privati che intendono effettuare controlli sulle autocertificazioni ricevute, possono rivolgersi alle amministrazioni competenti senza la necessità di definire appositi accordi con le stesse.