Esempio di accollo del debito: PDF editabile
Descrizione
L'accollo del debito si verifica quando un soggetto (accollante) assume l’obbligo di pagare il debito che un terzo (debitore accollato) ha assunto nei confronti del creditore (accollatario), con eventuale definitiva liberazione dell'accollato nel caso in cui il creditore aderisca all’accordo. L’accollo del debito è disciplinato dal Codice Civile all'articolo 1273.
Esempio di accollo del debito
Andrea ha un debito nei confronti di Mario di 1.500 euro per via di un prestito concesso da quest'ultimo. Andrea è in difficoltà economica, per cui Giovanni decide di aiutarlo stipulando un contratto di accollo con Andrea, in base al quale sarà lui - alla scadenza pattuita - a saldare il debito con Mario.
Se il creditore Mario (accollatario) non prende parte all'accordo (potrebbe addirittura ignorarlo) si ha il cosiddetto ACCOLLO INTERNO, con la conseguenza che il contratto regola esclusivamente i rapporti tra Andrea (accollato) e Giovanni (accollante).
Al contrario se Mario decide di aderire all'accordo, si ha il cosiddetto ACCOLLO ESTERNO. In questo caso l'adesione del creditore comporta la liberazione del debitore originario (Andrea) solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione del contratto o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.
Se ciò si verifica si parla di ACCOLLO LIBERATORIO: il creditore accetta l'accordo e libera il debitore originario da qualsiasi obbligazione (il suo nuovo debitore è Giovanni, l'accollante).
A riguardo però va precisato che, pur in presenza di un accollo liberatorio, il creditore (Mario) potrebbe comunque rivolgersi al debitore (Andrea), nel caso in cui questa eventualità fosse stata prevista nell'accordo come conseguenza del mancato pagamento da parte di Giovanni.
Il creditore potrebbe fare la stessa cosa, ossia rivolgersi al debitore anche dopo averlo liberato, qualora riuscisse a dimostrare che in realtà l'accollante Giovanni era già insolvente nel momento in cui è stato sottoscritto l'accordo di accollo del debito.
Infine se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo (Giovanni). In quest'ultimo caso si parla di ACCOLLO CUMULATIVO: il creditore può chiedere il pagamento della somma ad uno di loro indifferentemente.
Per concludere ricordiamo che l'accollo del debito può derivare da un accordo volontario fra le parti, ma anche scaturire da una previsione di legge: ad esempio nel caso di una cessione del contratto, del trasferimento di un'azienda e via discorrendo.
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