Fac simile inventario beni ereditari: PDF editabile: PDF
Un fac simile con cui redigere il verbale di inventario dei beni mobili ereditari di proprietà del defunto. Può essere redatto in presenza di un notaio o altro funzionario e deve essere sottoscritto dagli eredi e, se necessario, da testimoni. Non è necessaria l'assistenza di un legale.
Inventario beni ereditari: perché si fa
Come già anticipato l'inventario è un atto che contiene una descrizione dettagliata e particolareggiata degli elementi che compongono l'asse ereditario: immobili, terreni, conti correnti, autovetture, risparmi, debiti, ecc. appartenenti al defunto.
La redazione dell'inventario generalmente viene richiesta da coloro che intendono optare per l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.
Ricordiamo che quest'ultima è una modalità di accettazione dell'eredità che consente di tenere distinti il patrimonio del defunto e quello dell’erede. Vi si ricorre quando si presume che il defunto sia particolarmente oberato di debiti. In pratica attraverso questa soluzione l’erede non potrà essere tenuto a pagare i debiti del defunto oltre quanto abbia ricevuto per effetto della successione.
Ma la redazione dell'inventario dei beni è previsto altresì quando il patrimonio di un soggetto (ad esempio l’infermo, il minore sottoposto a tutela, la persona di cui si signori l’esistenza, ecc.) deve per legge essere amministrato e gestito da un soggetto diverso da quello a cui spetta (il tutore, l’amministratore di sostegno, il curatore dell’eredità giacente o dei beni dell’assente).
Hanno diritto di assistere alla formazione dell'inventario:
- il coniuge superstite;
- gli eredi legittimi presunti;
- l'esecutore testamentario, gli eredi istituiti e i legatari;
- i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.
Tali soggetti devono essere avvisati almeno 3 giorni prima, pena l'inefficacia dell'inventario.
Nessun altro oltre a costoro può richiedere o partecipare all'inventario dei beni ereditari. Così il parente, l'amico o il vicino di casa animati da una semplice curiosità circa la consistenza dell'asse ereditario, non possono chiedere la redazione dell’inventario.
Chi redige il fac simile inventario beni ereditari
L’inventario è redatto da un notaio o dal cancelliere del Tribunale competente (il Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto). Questo il
Con il ricorso al notaio, alle spese legate all'imposta di registro, all'imposta di bollo e all'inserzione del verbale nel registro delle successioni, si aggiungono quelle relative all'intervento del professionista, la cui parcella varierà in funzione della quantità e della natura dei beni da inventariare. In questo caso si consiglia di richiedere un preventivo di massima.
Se alla redazione dell'inventario provvede il Cancelliere, anche a quest'ultimo è dovuto un rimborso delle spese ed un compenso determinato dal giudice.
Nel caso in cui sussistano difficoltà nel determinare il valore di certi beni mobili (quadri, preziosi, ecc.), è possibile avvalersi di uno stimatore. La scelta, così come la relativa spesa, sono appannaggio del soggetto che richiede l'inventario. La nomina ufficiale spetta invece al Notaio o al Tribunale, che chiaramente devono accertarsi delle qualifiche professionali dello stimatore.
Se vengono rinvenute armi, invece, occorre informare tempestivamente la Questura o il più vicino Comando dei Carabinieri.
E' molto importante che l'erede non escluda intenzionalmente dall'inventariazione determinati beni, perché correrebbe il rischio di cadere dal beneficio di inventario e quindi di rispondere dei debiti del de cuius anche con i propri beni personali.
L'inventario essendo redatto da un pubblico ufficiale fa piena prova fino a querela di falso.
Va pubblicato nel registro delle successioni tenuto presso la cancelleria del Tribunale ove si è aperta la successione o del Tribunale del luogo ove il defunto aveva l’ultimo domicilio.
Documentazione per la redazione dell'inventario
Chiaramente ai fini della redazione dell'inventario beni ereditari occorre predisporre una serie di documenti: atto di provenienza e certificati catastali nel caso di immobili, certificato di proprietà e carta di circolazione in presenza di autovetture, rapporti di conto corrente o deposito titoli, visura registro imprese e situazione patrimoniale in presenza di un'impresa e via discorrendo.
Termini per la redazione dell'inventario
Se il soggetto chiamato all’eredità è nel possesso di beni ereditari, l’inventario va fatto entro 3 mesi dalla morte del defunto. L'inventario deve quindi essere seguito dall'accettazione beneficiata entro i 40 giorni successivi.
Se il chiamato all’eredità, invece, non è nel possesso di beni ereditari
- deve effettuare l'inventario entro 3 mesi dalla dichiarazione di accettazione già resa;
- deve fare la dichiarazione di accettazione o rinuncia dell’eredità nei 40 giorni successivi, se ha già fatto l'inventario.
Se è stato chiesto al giudice di fissare un termine per l’accettazione, il chiamato all’eredità deve fare l’inventario entro tale termine.
In caso di necessità è possibile chiedere una proroga attraverso un'apposita istanza da depositare in tribunale.
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