Nel caso in cui l’eredità risulti particolarmente gravata da debiti, può essere conveniente per l’erede valutare l’ipotesi di una rinuncia all’eredità. Così con una semplice dichiarazione depositata in Tribunale o redatta per atto pubblico, l'erede decide liberamente di rinunciare al patrimonio del defunto. Ma c’è un’altra soluzione che l'erede potrebbe prendere in considerazione in una situazione di questo tipo: l'accettazione eredità con beneficio di inventario. Si tratta di un escamotage che consente di rispondere dei debiti solo entro il valore dei beni ereditari. Nel prosieguo di questo articolo approfondiremo le caratteristiche di questo istituto giuridico e in modo particolare termini e modalità di presentazione dell'istanza.
In che cosa consiste l'accettazione con beneficio di inventario?
Come detto si tratta di una soluzione che consente di distinguere il patrimonio del defunto da quello dell’erede, cosicché l’erede risponderà di eventuali debiti del defunto soltanto con il patrimonio ereditato, dunque senza mettere a rischio il proprio. In buona sostanza attraverso l'accettazione eredità con beneficio di inventario, l’erede ha modo di verificare l’esatta situazione patrimoniale del defunto ed è ragionevole presumere che accetterà l'eredità solo se i crediti (valore dei beni immobili, del patrimonio finanziario, ecc.) supereranno i debiti: verso il fisco, pubblica amministrazione (ad es. per mancato pagamento del bollo auto, della tassa dei rifiuti, ecc.), clienti e professionsiti e così via.
In buona sostanza l’erede accetterà con beneficio di invetario il patriminio lasciato dal defunto se, ad esempio, a fronte di debiti quantificati in 32.000 euro (vecchie cartelle di Equitalia, ecc.), gli sarà devoluta una quota di eredità pari a 60.000.
Con il ricorso al beneficio d’inventario, i creditori del de cuius potranno soddisfarsi sul patrimonio ereditario in via preferenziale rispetto ai creditori dell'erede.
Quando è obbligatoria?
L'accettazione eredità con beneficio di inventario non è facoltativa ma obbligatoria nel caso in cui l'erede sia minore, interdetto, inabilitato, persona sottoposta ad amministrazione di sostegno o persona giuridica. Le uniche a non essere obbligate sono le società commerciali.
Nel caso del minore così come dell'interdetto, il genitore o l'amministratore di sostegno sono tenuti a compilare e presentare questo fac simile di
autorizzazione giudice tutelare accettazione eredità. Ma come vedremo fra breve questo non è l'unico documento da produrre.
Come si richiede l'accettazione con beneficio di inventario?
L’interessato, ossia l'erede, deve presentare un’apposita dichiarazione, redatta in carta semplice, alla cancelleria del Tribunale civile del luogo dell’ultimo domicilio della persona deceduta. In alternativa si può rivolgere ad un notaio che poi trasmetterà l’atto al Tribunale.
La dichiarazione viene quindi inserita nel Registro delle successioni conservato nello stesso Tribunale ed entro il mese successivo il Cancelliere provvede alla trascrizione presso il Catasto (Ufficio dei Registri Immobiliari).
Unitamente alla dichiarazione, l’interessato deve munirsi dei seguenti documenti:
- certificato di morte in carta semplice (il coniuge, gli ascendenti e i discendenti possono anche avvalersi dell'autocertificazione eredi);
- certificato ultima residenza del defunto;
- copia del codice fiscale dell’accettante e del defunto;
- copia del documento d’identità dell’accettante e del defunto;
- autorizzazione del Giudice Tutelare (per gli eredi minorenni, interdetti e inabilitati).
In questa occasione occorre anche presentare due marche da bollo da 16 euro e la ricevuta di versamento a favore del Tribunale. Ma vedremo meglio questo aspetto nel paragrafo dedicato ai costi.
Prima o dopo aver reso la dichiarazione al cancelliere, l’interessato dovrà presentare anche istanza per la redazione dell’inventario. L’inventario è necessario per accertare la consistenza dell’eredità. Una volta redatto il verbale d’inventario, questo va depositato a cura dell’erede nel Registro delle successioni.
L’interessato deve quindi fissare un appuntamento con la cancelleria del Tribunale per provvedere alla stesura del verbale di accettazione con beneficio d’inventario da parte del cancelliere.
Quanto tempo c'è per redigere l'inventario?
L’inventario, necessario per accertare la consistenza dell’eredità, va redatto nel rispetto dei seguenti termini:
- se l’erede è in possesso dei beni ereditati (alcuni o tutti) e intende accettare l’eredità con beneficio d’inventario, deve fare l’inventario entro tre mesi dalla data della morte o della notizia della devoluta eredità. Per particolari motivi è possibile anche richiedere una proroga al Tribunale. Se non rispetta questo termine, l’erede decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice con la conseguenza che dovrà farsi carico di tutti gli eventuali debiti del defunto. Una volta compiuto l'inventario e dunque aver accertato debiti e crediti, l'erede ha 40 giorni per dichiarare se intende accettare o rinunciare all'eredità. Anche in questo caso se non si pronuncia si ritiene che abbia accettato puramente e semplicemente;
- se l’erede non è in possesso di beni appartenenti al defunto, può fare la dichiarazione di accettazione nel termine di prescrizione del diritto di accettare (10 anni); fatta la dichiarazione, l’inventario va fatto entro tre mesi (salvo proroga) altrimenti il chiamato viene considerato erede puro e semplice. Se, invece, viene fatto prima l’inventario, la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario va fatta entro 40 giorni dal compimento dell’inventario: in mancanza il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità.
Se nella redazione dell'inventario si omette volutamente di inserire alcune voci si perde il diritto a godere di questo istituto. Lo stesso accade se si vendono i beni facenti parte del patrimonio ereditario senza alcuna autorizzazione.
Quanto costa accettare l'eredità con beneficio di inventario?
L'operazione non è certo indolore dal punto di vista economico, specie se ci si rivolge al notaio. E' anche vero però che a fronte di qualche centinaio di euro l'erede si mette al riparo da ogni rischio di vedere colpito il proprio patrimonio: egli infatti non sarà tenuto a pagare debiti o a soddisfare legati che vadano oltre il valore del patrimonio ricevuto dal defunto. Ciò premesso questi i costi da sostenere:
- due marche da bollo da € 16,00 (da acquistare in tabaccheria);
- la ricevuta del versamento attraverso il modello F23 di € 294,00 a favore della conservatoria dei registri immobiliari;
- una marca da bollo da € 11,63 (da acquistare in tabaccheria e corrispondere al momento della redazione dell’atto ad uso trascrizione).
Per l’istanza di nomina dell’ufficiale che procede all’inventario occorre inoltre:
- Contributo unificato (€ 98,00);
- una marca da bollo (€ 27,00).
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scusate, potete farmi vedere come si compila l'accettazione all'eredità? grazie
Buongiorno, qualcuno potrebbe fornirmi un testo fac-simile di "Procura speciale notarile di accettazione di eredita con beneficio di inventario", in quanto vivo in Francia e non posso recarmi a Roma in tribunale? Sono solo e con un figlio a carico di 14 anni che va a scuola.. . Grazie per il vostro eventuale, se possibile, sostegno.
Daniele, l'informazione che le è stata fornita è corretta.
Salve, una zia defunta ha lasciato a mezzo di testamento olografo già notificato presso notaio, un'eredità da suddividere equamente tra i nipoti e pronipoti. Nel mio caso essendo io nipote e mia figlia minore pronipote come dovrò procedere? Mi è stato detto di recarmi presso il tribunale ove risiede il minore pronipote erede, in questo caso mia figlia, e fare apposita richiesta per la nomina di un giudice tutelare, credo ci siano presso le cancellerie dei tribunali degli appositi modelli prestampati da compilare al quale si dovrebbe allegare un certificato di morte del defunto e dei diritti da versare......Volevo sapere se è corretto o bisogna fare altro o procedere diversamente? Posso recarmi personalmente in Tribunale e procedere alla richiesta? Posso dare mandato ad un avvocato per procedere per mio conto? Grazie saluti e Buon Anno
Ho firmato la dichiarazione di accettazione dell'eredità di mio fratello deceduto il 28/6/16 in data 7/6/17 presso il cancelliere del tribunale civile di S. Maria Capua Vetere. Ho versato con mod.F23 Euro 294 riportando al cancelliere la copia dello stesso il 9/6/17, chiedendo due copie del documento. E' stato poi richiesto la nomina del cancelliere che deve stilare l'inventario in data 21 aprile 17. Ad oggi 12 giugno 17 non è stato nominato ancora il cancelliere che deve stilare l'inventario. Chiedo di conoscere se sono tenuto io ad indicare l'eredità ed i debiti di mio fratello, in quanto sono a conoscenza soltanto di un estratto conto dal quale risulta che alla data della morte c'erano 66.122,13 euro, di cui la metà è mia eredità perché il conto risulta cointestato. Non conoscendo altro dei redditi di mio fratello e neppure i debiti, l'inventario sarà stilato dal cancelliere designato sulla scorta di quali fonti? Dopo l'inventario cosa debbo avere io per poter riscuotere il danaro spettandomi dalla banca e depositarlo su un libretto postale intestato al sottoscritto a disposizione di eventuali debiti?
Buongiorno, vi espongo il mio caso. Sto acquistando un immobile intestato a una persona, che dopo la firma del compromesso è deceduta. Tra gli eredi ci sono anche due soggetti minori. La dichiarazione di successione è stata redatta, in presenza però soltanto dell'accetttazione con beneficio con inventario e inventario solo a nome di uno dei due minori. E' valida tale dichiarazione di successione per poter procedere alla richiesta, questa volta a nome d'entrambi i minori, per il mandato del giudice a vendere l'immobile oppure, prima di richiedere il mandato a vendere, occorre richiedere obbligatoriamente l'accettazione con beneficio d'inventario a nome del mionore per cui non è stata ancora richiesta? Scusate la domanda ingarbugliata, ma la situazione non è da meno e dovendo richiedere un mutuo per acquisto vorrei tutelarmi il più possibile.
Vi ringrazio in anticipo
Salvatore, la legge riserva ad alcuni parenti stretti, nel caso specifico ai figli visto che il coniuge non c'è più, una quota del patrimonio del defunto (la c.d. legittima). Questa quota, varia a seconda delle persone designate all’eredità. In questo caso i suoi due figli avranno diritto ad una quota di 1/3 del suo patrimonio, con la conseguenza che lei potrà disporre, con testamento o donazione, liberamente del residuo terzo del suo patrimonio. Dunque prima di redigere il testamento olografo sarebbe opportuno esporre la sua situazione familiare al suo notaio di fiducia che potrà valutare con lei la soluzione più efficace.
Sono vedovo dal 14/01/2013 e ho due figli non conviventi con me. Ho una villetta a schiera e alcuni beni in danaro, convivo con una donna che non possiede nulla "anzi per una sua malattia è invalida 100% al lavoro e percepisce una sommetta sociale di invalidità di € 300,00. Questa ragazza abita nella mia stessa abitazione da oltre nove anni "quando mia moglie era ammalata di Alzheimer" e mi ha aiutato a prendersi cura anche di mia moglie. Morta mia moglie è rimasta con me e conviviamo insieme aiutandoci reciprocamente su tutto. Siccome io ho 69 anni e lei 47 anni vorrei fare un testamento ologafo in cui vorrei disporre che a mia morte l'abitazione venga concessa alla mia convivente ad usufrutto e i miei beni in soldi vadano a lei. A morte della mia convivente il patrimonio immobiliare dovrà andare a mio nipote all'età maggiorenne" figlio di mia figlia che attualmente ha anni 2,5) Vorrei anche stabilire che se i miei due figli vorranno appropriarsi della mia villetta attuale, dovranno provvedere a proprie spese all'acquisto di un bilocale "con il consenso di accettazione della mia compagna" ma dovranno pagare tutte le spese di mantenimento compreso luce e gas. Se accettassero questa ipotesi uno di loro dovrà essere il tutore di mio nipote ma sarà obbligato a depositare su un conto corrente tutti i soldi che ne deriveranno da affitto o altro a nome di mio nipote. Se non accettano ciò la mia convivente resterà nell'attuale casa, ma dovranno corrispondere tutti i costi di manutenzione necessari compreso spese acqua, gas e luce. Faccio presente che attualmente ho effettuato un investimento di installazione di pannelli solari per produzione di energia elettrica e di acqua calda da 4500 KW Secondo voi quanto scritto sopra sorgerebbero conflitti di interessi dei miei figli!!!!! oppure datemi un consiglio in merito. Vi ringrazio anticipatamente Cerino Salvatore.
Pierluigi, l'inventario viene eseguito dal cancelliere del Tribunale oppure da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dall'autorità giudiziaria. Naturalmente nel redigere l'inventario il pubblico ufficiale non può limitarsi a prendere in considerazione le dichiarazioni degli eredi, ma deve accertarsi personalmente della consistenza dell'asse ereditario, specificandone tutti gli elementi attivi e passivi. Tanto che da risponderne in prima persona nel caso in cui l'inventario risulti parziale o lacunoso.
Come e da chi viene redatto l'inventario?
Che garanzie ci sono per evitare che in futuro compaiano creditori che prima per qualche motivo non erano ricompresi nell'inventario?