Apposizione sigilli eredità: moduli, spese e documenti da allegare
Apposizione sigilli eredità: chi può chiederla
L’apposizione dei sigilli sui beni ereditari può essere richiesta:
- dall’esecutore testamentario;
- dagli eredi;
- dai creditori del defunto;
- da chi coabitava col defunto;
- da chi al momento della morte della persona era addetta al suo servizio.
L'apposizione dei sigilli è disposta d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero nei casi seguenti:
- se il coniuge o alcuno degli eredi è assente dal luogo;
- se tra gli eredi vi sono minori o interdetti e manca il tutore o il curatore;
- se il defunto è stato depositario pubblico, oppure ha rivestito cariche o funzioni per effetto delle quali si ritiene che possano trovarsi presso di lui atti della pubblica amministrazione o comunque di carattere riservato.
Per la conservazione delle cose sigillate viene nominato un custode e le chiavi delle serrature sulle quali sono stati apposti i sigilli, sino alla loro rimozione, debbono essere conservate dal cancelliere.
Come si richiede l'apposizione dei sigilli sui beni ereditari
L’apposizione dei sigilli si richiede presentando un’istanza al Giudice della successione del Tribunale competente e cioè quello dell'ultimo domicilio del defunto. Questo il
L'assistenza di un difensore è facoltativa. Nei comuni dove non è presente un Tribunale, la competenza spetta al Giudice di Pace.
Chi propone l’istanza deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.
Apposti i sigilli non è consentito a nessuno di accedere ai locali, a meno che il Giudice con decreto motivato non ne autorizzi momentaneamente l'accesso.
Documenti da allegare e spese da sostenere
I documenti da allegare all’istanza sono:
- il certificato di morte in carta semplice;
- la copia conforme del testamento in bollo (solo se esistente);
- un'autocertificazione eredi;
- un versamento per la registrazione di € 200,00 da effettuarsi contestualmente alla redazione dell'atto tramite modello F23;
- un contributo unificato di € 98,00;
- una marca da bollo da € 27,00.
Le spese della procedura sono a carico del patrimonio ereditario nel caso di accettazione con beneficio di inventario o di richiesta avanzata dall'esecutore testamentario.
Negli altri casi, le spese cono a carico del beneficiario del provvedimento.
Rimozione dei sigilli all'eredità
Le stesse persone legittimate a chiedere l’apposizione dei sigilli possono presentare istanza di rimozione dei sigilli. Questo il il fac simile di
I sigilli non possono essere rimossi e l'inventario non può essere eseguito se non dopo tre giorni dall'apposizione, salvo che il giudice per cause urgenti non stabilisca diversamente.
Naturalmente chiunque abbia interesse, può fare opposizione alla rimozione dei sigilli con ricorso al Giudice, il quale provvede con ordinanza non impugnabile. Questo il fac simile di
Una volta rimossi i sigilli l'ufficiale può procedere all’inventario. La rimozione è eseguita dal Cancelliere del Tribunale nei casi in cui non è necessario procedere all’inventario.
Nei comuni sprovvisti di una sede del Tribunale la rimozione può essere eseguita dal Cancelliere del Giudice di Pace.