Denuncia di successione: termini e modalità di presentazione
Dal 2017 la dichiarazione di successione si può presentare esclusivamente online, attraverso lo speciale software "SuccessioniOnLine" messo gratuitamente a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Il Modello 4 in formato cartaceo, da presentare all’ufficio territoriale competente (ultima residenza nota della persona deceduta) potrà essere utilizzato per le successioni aperte prima del 3 ottobre 2006 o per apportare modifiche o sostituire dichiarazioni già presentate con questo modello.
- Dichiarazione di successione: quando va presentata
- Dichiarazione di successione: quando NON va presentata
- Cosa va inserito nella denuncia di successione
- Beni esclusi dalla dichiarazione di di successione
- Conti correnti, libretti e titoli
- Cosa fare se il defunto ha lasciato un testamento
- Dichiarazione di successione: chi deve presentarla
- Dichiarazione di successione: il modello
- Dichiarazione di successione: presentazione online
- Con la dichiarazione di successione anche le volture catastali
- E chi non è in grado di utilizzare il software?
- Dichiarazione di successione per i residenti all'estero
- Documenti da presentare per la dichiarazione di successione
- Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione
- La richiesta di voltura degli immobili
- Le imposte di successione
- Calcolo della base imponibile per gli immobili
- Le imposte ipotecaria e catastale
- Pagamento dell’imposta di successione
- Sanzioni per mancata presentazione della dichiarazione di successione
- Cosa succede in caso di rinuncia all'eredità
Dichiarazione di successione: quando va presentata
La dichiarazione di successione ha l'obiettivo di trasferire il patrimonio ereditario (debiti inclusi) dal soggetto defunto ai suoi eredi. A tal fine questi ultimi hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che generalmente coincide con la data del decesso.
In alcuni casi specifici, tuttavia, il termine di 12 mesi può decorrere anche da una data diversa. Ad esempio nel caso di:
- fallimento del defunto in corso al momento dell’apertura della successione o in caso di dichiarazione di fallimento intervenuta entro i successivi sei mesi dal decesso, tale termine decorre dalla data di chiusura del fallimento;
- accettazione dell'eredità con beneficio d’inventario, il termine di 12 mesi decorre dalla data di scadenza per la formazione dell’inventario;
- rinuncia all’eredità, i 12 mesi decorrono dalla data della rinuncia o dalla diversa data in cui gli altri obbligati dimostrino di averne avuto notizia.
Un eventuale ritardo nella presentazione della dichiarazione, determina l'applicazioni di sanzioni di carattere amministrativo.
Dichiarazione di successione: quando NON va presentata
La dichiarazione di successione non va presentata se ricorrono contemporaneamente queste tre condizioni:
- l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta. Sono parenti in linea retta le persone che discendono l’una dall’altra (genitore-figlio);
- l'attivo ereditario ha un valore che non supera i 100.000 euro (prima il limite era 25.833 euro);
- nell’attivo ereditario non sono compresi beni immobili o diritti reali immobiliari.
Se anche una sola di queste condizioni non viene rispettata, seppure in un momento successivo, perchè ad esempio un rimborso fiscale ha fatto lievitare l'attivo ereditario oltre la soglia dei 100.000 euro, scatta l’obbligo alla presentazione della dichiarazione ed i relativi termini decorrono - per stare all'esempio - dalla comunicazione del rimborso.
Cosa va inserito nella denuncia di successione
Ricordiamo che nell’attivo ereditario rientrano:
- beni immobili e diritti reali su beni immobili;
- beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome;
- denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario, salvo che da inventario non ne risulti l’esistenza per un importo diverso;
- rendite, pensioni e crediti;
- aziende, quote sociali, azioni o obbligazioni;
- navi, imbarcazioni e aeromobili che non fanno parte di aziende.
Beni esclusi dalla dichiarazione di di successione
Non su tutti i beni che si ereditano si paga l’imposta di successione. L’applicazione è esclusa ad esempio per i titoli di stato (Bot, CCT, Btp), per le indennità di fine rapporto (Tfr), per le indennità spettanti di diritto agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto, per i crediti verso lo Stato e per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico (sottoposti a tassazione separata).
Conti correnti, libretti e titoli
I conti correnti, i libretti di risparmio e i titoli (ad eccezione, come abbiamo visto, di BOT e CCT ed altri titoli di Stato), devono essere inseriti nella dichiarazione di successione.
Per sapere come ricostruire i rapporti finanziari intestati al defunto, vi consigliamo la lettura di questo articolo: “Banche: come accedere ai dati del de cuius”.
Per lo svincolo delle somme quasi mai gli istituti ai accontentano di una dichiarazione sostitutiva da cui risultino le generalità del defunto nonché la parentela e le generalità di tutti i suoi eredi e legatari.
Nella stragrande maggioranza dei casi le banche richiedono l'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione telematica (così detta “copia conforme”).
In alternativa possono richiedere la presentazione di un atto notorio reso da due testimoni dinanzi al Cancelliere della Tribunale o dinanzi al notaio. In questo caso i testimoni, che non devono essere parenti o affini del defunto o degli eredi (procurarsi carte di identità e codice fiscale di ognuno), devono essere a conoscenza della situazione familiare, visto che devono prestare giuramento indicando chi sono gli eredi del defunto.
Cosa fare se il defunto ha lasciato un testamento
Se gli eredi vengono a conoscenza dell'esistenza di un testamento, prima di presentare la dichiarazione di successione, devono procedere alla sua pubblicazione.
Se si tratta di un testamento pubblico, chiaramente occorre rivolgersi al notaio che l'ha ricevuto.
Se invece si tratta di un testamento olografo, ci si può rivolgere da qualunque notaio per la pubblicazione. A tal fine occorre procurarsi un estratto dell'atto di morte e naturalmente il testamento olografo in originale.
Dichiarazione di successione: chi deve presentarla
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di successione i seguenti soggetti:
- gli eredi, i chiamati all'eredità (ossia potenziali successori, visto che l'acquisto della qualità di erede è subordinato all'accettazione dell'eredità) e i legatari (ossia coloro che succedono al defunto limitatamente ad uno più rapporti giuridici o beni, ad esempio una quota societaria, un gioiello, un quadro, ecc.);
- i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
- gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta;
- gli amministratori dell’eredità, nel caso in cui il testamento designa un erede sotto condizione sospensiva (ad esempio Rossi diventa erede se si verifica un certo evento previsto nel testamento);
- i curatori delle eredità giacenti, quando il "chiamato" non ha accettato l’eredità e non è nel possesso dei beni ereditari;
- gli esecutori testamentari, ossia coloro ai quali il de cuius ha affidato, attraverso il testamento, il compito di curare le sue ultime volontà;
- i trustee, istituti giuridici ai quali vengono trasferiti i beni ereditari affinché vengano amministrati e gestiti per un determinato periodo di tempo in favore di altri soggetti, prima di essere assegnati a questi ultimi.
Se più di questi soggetti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.
Dichiarazione di successione: il modello
Il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali deve essere presentato in via telematica.
L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili anche i fascicoli contenenti le nuove istruzioni predisposte dall'Agenzia delle Entrate. La versione aggiornata del modello consente la gestione di particolari fattispecie, alcune delle quali entrate in vigore dopo l’approvazione del precedente provvedimento.
Il modello è composto dai seguenti quadri:
- l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- il frontespizio, con i dati del de cuius e del soggetto che presenta la dichiarazione;
- il quadro EA, con i dati relativi agli eredi, ai legatari ed altri soggetti;
- i quadri EB ed EC, con la parte dell’attivo ereditario costituita da beni immobili e diritti reali immobiliari;
- il quadro ED, con le passività;
- il quadro ER, con le rendite e i crediti;
- il quadro EE, riepilogativo dell’asse ereditario al netto delle passività;
- il quadro EF, con la determinazione dei tributi dovuti in autoliquidazione;
- il quadro EG, con l’elenco dei documenti da allegare alla dichiarazione;
- il quadro EH, con le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, le richieste di agevolazioni e riduzioni;
- il quadro EI, con le dichiarazioni utili alla voltura catastale nei casi di discordanza fra il soggetto iscritto in catasto e quello dal quale si fa luogo al trasferimento;
- i quadri EL ed EM, con la parte dell’attivo ereditario costituita da beni immobili e diritti reali immobiliari iscritti nel sistema tavolare;
- il quadro EN, con i dati relativi alle aziende;
- il quadro EO, con le azioni, le obbligazioni, gli altri titoli e quote sociali;
- i quadri EP ed EQ, con gli aeromobili, le navi e le imbarcazioni;
- il quadro ES, con le donazioni e gli atti a titolo gratuito.
In particolare per quanto riguarda le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese dal dichiarante attraverso la compilazione del quadro EH, va precisato che nel caso in cui le stesse siano presentate tramite uno degli intermediari autorizzati alla trasmissione telematica, questi deve aver cura di conservare gli originali delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese, la copia di un valido documento d’identità del contribuente che le ha sottoscritte, unitamente all’originale della dichiarazione di successione sottoscritta dal dichiarante.
La presentazione cartacea del modello conforme a quello approvato è consentita in via eccezionale ai residenti all’estero, se impossibilitati alla trasmissione telematica.
Ricordiamo, infine, che nel caso in cui il decesso sia avvenuto in data anteriore al 3 ottobre 2006, è invece obbligatorio compilare e presentare il
Dichiarazione di successione: presentazione online
Il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali deve essere presentato in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Ai fini della presentazione della dichiarazione di successione online occorre innanzitutto essere registrati ai servizi telematici dell'Agenzia ed utilizzare le credenziali di accesso (Fisconline).
Quindi occorre scaricare, sempre dal sito dell’Agenzia, il Software Successioni Online. Questo il percorso da compiere per arrivare alla pagina del download:
Home > Cittadini > Dichiarazioni > Dichiarazione di successione > Software di compilazione - Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali
Il software, disponibile per gli utenti Windows e per gli utenti MacIntosh, consente di produrre un file che si potrà poi trasmettere per via telematica. Il file dovrà contenere la dichiarazione di successione e i documenti da allegare in formato pdf/a o tiff (sono elencati nel dettaglio all’interno del fascicolo 1).
Ma il software consente anche il calcolo e il pagamento telematico delle imposte dovute e naturalmente l'invio del modello.
Con la dichiarazione di successione anche le volture catastali
E' importante ricordare che, in presenza di cespiti immobiliari, con la presentazione del nuovo modello di successione all’Agenzia delle Entrate, le volture catastali verranno eseguite in automatico, a meno che il contribuente non decida diversamente.
In questo caso dovrà provvedere personalmente entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione.
E chi non è in grado di utilizzare il software?
Coloro che hanno poca dimestichezza con i sistemi informatici possono presentare la dichiarazione
- tramite un ufficio territoriale dell'Agenzia competente per la lavorazione in relazione all’ultima residenza nota del de cuius oppure
- rivolgendosi ad un intermediario abilitato (professionista o Caf).
Dichiarazione di successione per i residenti all'estero
Come detto coloro che risiedono all’estero, se impossibilitati ad utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, possono inviare il modello di dichiarazione di successione in modalità cartacea mediante raccomandata o PEC dal quale risulti con certezza la data di spedizione all’ufficio territorialmente competente.
Per quest'ultimo si intende l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate presso la cui circoscrizione il defunto, prima di risiedere all’estero, aveva la residenza nota in Italia. Se quest’ultima non è conosciuta, la dichiarazione va presentata presso la Direzione Provinciale II di ROMA - Ufficio Territoriale ROMA 6 - EUR TORRINO, in Via Canton 20 - CAP 00144 Roma.
Qui e-mail e PEC degli uffici territoriali: www.agenziaentrate.gov.it/portale/contatta/siti-web-regionali.
Documenti da presentare per la dichiarazione di successione
Al fine di una efficace predisposizione ed inoltro della dichiarazione di successione, occorre allegare una serie di documenti. Ne citiamo alcuni:
- certificato di morte in carta semplice;
- fotocopia dei codici fiscali del defunto e di tutti gli eredi;
- fotocopia di un documento di identità del defunto e di tutti gli eredi;
- modulo autocertificazione eredi da cui risulti le generalità del defunto nonché la parentela e le generalità di tutti i suoi eredi e legatari;
- copia dell’ atto costitutivo dell’unione civile;
- atti di provenienza delle proprietà immobiliari intestate al deceduto (atto di compravendita, di donazione, dichiarazione di successione …);
- documentazione catastale, planimetrie, licenze, concessioni e condoni riguardanti gli immobili;
- dichiarazione della banca circa la consistenza di eventuali mutui ipotecari, conti correnti, libretti, titoli azionari e obbligazionari, fondi comuni ecc.;
- dichiarazione a cura del datore di lavoro circa le indennità maturate dal defunto in qualità di lavoratore dipendente (stipendio, tredicesima, TFR, ecc.);
- copia dei documenti di prova delle passività;
- autocertificazione per le agevolazioni prima casa;
- copie autentiche (2) della pubblicazione dell’eventuale testamento;
- copia autentica del verbale di eventuale rinuncia all’eredità;
- ecc.
Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione
Con il nuovo modello è prevista la possibilità di chiedere il rilascio di un'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione. Tale ricevuta chiaramente sarà rilasciata successivamente alla verifica del pagamento dell’imposta di bollo e dei tributi speciali e della regolarità della dichiarazione. L’attestazione è in formato PDF ed è munita di un apposito contrassegno (glifo), di un codice identificativo del documento e di un Codice di Verifica del Documento (CVD), tramite i quali è possibile verificare sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’originalità del documento stesso.
L’attestazione elettronica è utilizzabile una sola volta. Qualora ci fosse bisogno di altre copie conformi della stessa attestazione (perché ad esempio richieste dalle banche per svincolare conti correnti o titoli), ci si può recare in qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia e presentare il modello 240 successione. La richiesta e il modello 240 sono da assoggettare ad imposta di bollo.
La richiesta di voltura degli immobili
Ricordiamo che in presenza di immobili (terreni e fabbricati), nel caso in cui non sia stato utilizzato il servizio di voltura automatica tramite la presentazione telematica della dichiarazione di successione, ci si deve attivare personalmente e trasmettere - entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione - la richiesta di voltura agli uffici territoriali dell’Agenzia, al fine di aggiornare i dati relativi ai soggetti proprietari e alla misura del possesso.
Le imposte di successione
Oltre alla presentazione della dichiarazione di successione, gli eredi sono tenuti anche a pagare, se dovuta, l’imposta di successione.
La Legge 24 novembre 2006 n. 286 ha reintrodotto nel nostro ordinamento l’imposta sulle successioni e donazioni che era stata soppressa dalla Legge 18 ottobre 2001 n. 383. La nuova normativa si applica a tutte le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006. L’imposta si applica ai singoli lasciti a titolo di erede o legatario e non all’intero asse ereditario.
Le aliquote e le franchigie variano in relazione al grado di parentela degli eredi. Ma vediamole insieme:
- il 4% nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta (figli, genitori e , in generale, ascendenti e discendenti) con una franchigia di 1.000.000,00 € per ciascun beneficiario;
- il 6% nei confronti di fratelli e sorelle con una franchigia di 100.000,00 €
- il 6% nei confronti degli altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado, senza franchigia;
- l'8% nei confronti degli altri soggetti, anche in questo caso senza franchigia.
Se il beneficiario è persona portatrice di handicap riconosciuto grave ex L. n. 104/1994 la franchigia è di 1.500.000,00 €.
Calcolo della base imponibile per gli immobili
Per gli immobili ereditati in piena proprietà, la base imponibile per il calcolo dell’imposta è costituita dalla loro rendita catastale (rivalutata del 5%) moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti:
- 110 per la prima casa;
- 120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (esclusi quelli delle categorie A/10 e C/1);
- 140 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B;
- 60 per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D;
- 40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.
Per i terreni non edificabili il valore imponibile si determina, invece, moltiplicando per 90 il reddito dominicale già rivalutato del 25%.
Le imposte ipotecaria e catastale
La successione di beni immobili è ulteriormente soggetta ad imposta ipotecaria nella misura del 2% e ad una imposta catastale nella misura dell’1%. L’importo minimo da versare è di 200,00 € per ogni tributo.
Va precisato che qualora l’immobile (non di lusso) rappresenti per l’erede la “prima casa”, è possibile fruire di agevolazioni che consistono nel pagamento di imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di € 200,00 ciascuna.
I requisiti dell'erede per poter rientrare nell'agevolazione sono i seguenti:
- avere la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile, in caso contrario deve obbligarsi a trasferirla entro diciotto mesi;
- non avere altre abitazioni nello stesso comune,anche in comunione col coniuge;
- non avere altre abitazioni acquistate con le agevolazioni della prima abitazione.
Questo il
da compilare nel caso in cui l'immobile rappresenti per l'erede la prima casa.
Entrambe le imposte vanno versate con il modello F23 mediante autoliquidazione, cioè direttamente dagli eredi al momento della presentazione della dichiarazione di successione. Vanno utilizzati i codici tributo 649T per l’imposta ipotecaria e 737T per l’imposta catastale. L’attestato di pagamento va allegato alla dichiarazione.
Pagamento dell’imposta di successione
Si è detto che il modello “Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali” consente di effettuare non solo il calcolo ma anche il pagamento telematico delle imposte di successione.
A tal fine occorre essere in possesso di un conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate o presso Poste Italiane e riportare sul modello di dichiarazione di successione il codice IBAN del conto da addebitare e il codice fiscale dell’intestatario. L'addebito può avvenire anche sul conto del soggetto incaricato della trasmissione telematica identificato dal relativo codice fiscale. L’esito del pagamento delle somme autoliquidate effettuato mediante la richiesta di addebito in conto viene riportato in una apposita ricevuta che rilascia il sistema.
In ogni caso il pagamento delle imposte dovute può essere effettuato anche tramite il modello F24 editabile.
Sanzioni per mancata presentazione della dichiarazione di successione
Nel caso di omessa dichiarazione, è dovuta una sanzione da 258 euro a 1.032 euro (nei casi in cui non sia prevista l’imposta fiscale), oppure variabile dal 120% al 240% dell’imposta (nei casi in cui sia invece prevista l’imposta fiscale).
Cosa succede in caso di rinuncia all'eredità
Nel caso di rinuncia all'eredità, il chiamato all’eredità se vuole essere esonerato dalla presentazione della dichiarazione di successione, deve darne notizia all’Agenzia delle Entrate competente attraverso la trasmissione di una copia autentica della dichiarazione di rinuncia all’eredità e della relativa ricevuta di pagamento.
In questo modo l’Agenzia delle Entrate potrà provvedere alla registrazione della rinuncia. Successivamente, sarà possibile ritirare una copia conforme all’originale dell’atto di rinuncia.