Rateazione imposta di successione: modelli e requisiti
Descrizione
Modulo richiesta rateizzazione imposta di successione da compilare e presentare all'Agenzia delle Entrate nel caso in cui il contribuente non sia in grado di effettuare il pagamento in un'unica soluzione.
Chi deve versare le imposte di successione
Gli eredi sono sempre tenuti alla presentazione della dichiarazione di successione, a meno che non ricorrano contemporaneamente queste 3 condizioni:
- l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta (figli)
- l'attivo ereditario ha un valore che non supera i 100.000 euro;
- nel patrimonio dell'erede non sono compresi beni immobili o diritti reali immobiliari.
Con la presentazione della dichiarazione (da effettuarsi entro 12 mesi dalla data di apertura della successione) gli eredi sono tenuti altresì al pagamento delle relative imposte. Le aliquote e le franchigie variano in relazione al grado di parentela degli eredi.
L’importo dovuto a titolo di imposta di successione viene liquidato dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e comunicato ai soggetti obbligati in base ai dati riportati nella dichiarazione di successione.
Rateizzazione imposta di successione: quando è possibile
Nel termine di 60 giorni da quello in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, gli eredi possono limitarsi a pagare un importo non inferiore al 20% della cifra complessivamente dovuta e contestualmente chiedere la rateizzazione per la parte restante.
La normativa prevede in questo caso un numero di 8 rate trimestrali, ovvero, per importi superiori a 20mila euro, un numero massimo di 12 rate trimestrali. La rateazione imposta di successione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.
Sugli importi oggetto di rateizzazione, l'Agenzia delle Entrate applica gli interessi a partire dal primo giorno successivo al pagamento del 20%.
Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Quando si decade dalla rateazione imposta di successione
Si perde il diritto alla rateizzazione se non si versa l'acconto del 20% o una delle rate in scadenza, a meno che non si tratti di "lieve inadempimento" vale a dire di:
- insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
- tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni.
Il lieve inadempimento è applicabile anche al versamento in unica soluzione.
In questi casi si può evitare di perdere il beneficio della dilazione a patto di eseguire il pagamento entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero in caso di ultima rata o di unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.
Con la decadenza dal beneficio della rateazione, l'Agenzia provvede ad applicare una sanzione del 30% sull'importo non pagato, in aggiunta agli interessi.
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